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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51396/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

DoValue Spa, nell'interesse di Verbania Securitisation, ha proposto incidente di esecuzione volto a ottenere la declaratoria di inefficacia della confisca per equivalente di immobili (Cologno Monzese via Kennedy 2 e Monza via Italia 44) disposta nella sentenza di patteggiamento nei confronti di Massimo Mazzocca. La società vantava un diritto di ipoteca volontaria trascritto il 28/03/2003 su detti immobili. A fondamento dell'istanza rilevava l'assenza di strumentalità del credito rispetto alle attività illecite del condannato e la buona fede del creditore. Il GIP aveva respinto l'incidente ritenendo applicabili le norme del d.lgs. n.159/2011 e di attuazione (art.104-bis disp. att. c.p.p.), e ritenendo non integrati i presupposti di buona fede e affidamento incolpevole, sulla base degli elementi fattuali relativi al mutuo del 2003, alla successiva cessione degli immobili nel 2005 e alle circostanze dell'acquisto (prezzo, assunzione del mutuo residuo, capitale sociale contenuto), che il GIP ritenne sintomatiche di collegamento con l'attività del condannato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha: (i) ritenuto corretta l'applicabilità, anche alla confisca per equivalente in esame, delle norme del Titolo IV del d.lgs. n.159/2011 e dell'art.104-bis disp. att. c.p.p.; (ii) respinto i profili difensivi relativi alla non applicabilità o alla retroattività della disciplina antimafia; (iii) accolto il terzo motivo di ricorso ritenendo che il Giudice dell'esecuzione non abbia adeguatamente valutato la strumentalità del credito e la buona fede/incolpevole affidamento del creditore, soprattutto alla luce del fortissimo iato temporale tra l'erogazione del mutuo (2003) e i reati contestati (2017) e delle inesattezze fattuali nell'ordinanza impugnata. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Monza, ufficio GIP, in diversa persona fisica, perché compia un nuovo, più approfondito esame degli elementi rilevanti in libertà e alla luce dei rilievi formulati.

Norme richiamate

  • art. 104-bis disposizioni di attuazione c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che la norma, nella sua evoluzione, recepisca l'applicabilità delle disposizioni del codice antimafia (d.lgs. 159/2011) anche alle misure di sequestro e confisca estesa e alla confisca per equivalente, consentendo la tutela dei terzi titolari di crediti o garanzie anteriori alla confisca.

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 52 e ss. (Titolo IV)

    Le disposizioni tutelano i diritti di credito e i diritti reali di garanzia dei terzi anteriori al sequestro/confisca, ma subordinano la permanenza del diritto alla verifica della non strumentalità del credito e della buona fede/incolpevole affidamento del titolare; la Corte conferma che la verifica è essenziale anche per la confisca per equivalente.

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito) e novellamenti successivi

    La giurisprudenza e la legislazione (incluse modifiche del 2017) hanno ricondotto anche la confisca 'estesa' nel campo di applicazione delle norme di tutela dei terzi previste dal codice antimafia.

  • legge n. 161 del 2017, art. 31

    Ha definitivamente chiarito la piena applicabilità alle misure di confisca estesa delle disposizioni del d.lgs. 159/2011 in tema di tutela dei terzi, consolidando l'orientamento giurisprudenziale.

  • art. 648 quater c.p. e art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Richiamati nel ricorso con riferimento alla disciplina patrimoniale e alla configurabilità di confisca 'allargata' o per equivalente; la Corte tuttavia ha escluso rilievo ai profili che miravano a sostenere la non applicabilità delle tutele a terzi, ritenendo applicabili le norme antimafia.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228 (art.1, comma 190) e successivi interventi normativi

    Richiamata nella ricostruzione della evoluzione normativa che ha portato all'estensione delle tutele del codice antimafia alle misure di sequestro e confisca estesa e per equivalente.

Massime di principio

  • Le disposizioni del d.lgs. n.159/2011 (art.52 e ss.) e l'art.104-bis disp. att. c.p.p. si applicano anche alla confisca per equivalente e alla confisca estesa; quindi il terzo titolare di crediti o garanzie anteriori può far valere la propria tutela secondo quella disciplina.
  • Il diritto reale trascritto per tabulas (es. ipoteca) non basta automaticamente a escludere l'inefficacia della confisca: il terzo deve anche dimostrare la non strumentalità del credito e la sua buona fede e affidamento incolpevole.
  • Nelle valutazioni di buona fede e di estraneità al reato rilevano gli elementi oggettivi e temporali: un ampio iato temporale tra costituzione del credito e la commissione dei reati e l'assenza di anomale circostanze contrattuali favoriscono la tesi del terzo, ma occorre un esame motivato e specifico dei fatti.
  • Se il giudice dell'esecuzione omette o svolge inadeguata istruttoria circa la strumentalità del credito e la buona fede del creditore, la Corte di Cassazione annulla e rinvia perché sia effettuata nuova e più approfondita valutazione, anche in diversa persona fisica.
  • Le contestazioni sulla retroattività dell'applicazione della disciplina antimafia a confische passate in giudicato sono, nella giurisprudenza consolidata, in gran parte superate dall'intervento legislativo che ha chiarito l'estensione delle tutele; quindi tali eccezioni hanno scarse probabilità di successo.
  • In presenza di confisca che colpisce beni gravati da garanzia, il giudice dell'esecuzione deve considerare l'eventuale attivazione delle procedure previste dal d.lgs. 159/2011 (es. individuazione dei creditori, amministratore giudiziario) quando la situazione lo richieda; il terzo deve fornire elementi idonei a dimostrare buonafede e affidamento.

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