Cassazione Penale, Sentenza n. 18870/2022 del 12/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della confisca delle bombole di GPL disposta dal Tribunale: il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 240 c.p.) e vizio motivazionale perché le bombole non sarebbero di sua proprietà (apparterrebbero alla sig.ra Brigida Giacalone o alla società distributrice) e, trattandosi di confisca facoltativa, mancava la motivazione sul nesso di pertinenzialità tra "res" e reato e sulla pericolosità della protratta detenzione ai fini della reiterazione della condotta.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per due ordini di ragioni: (1) difetto di interesse all'impugnazione rispetto alla contestazione della confisca, ove il ricorrente non contesti di essere titolare di un diritto di proprietà o di potere sulla cosa confiscata (quindi mancanza di utilità concreta al gravame); (2) difetto di specificità del motivo in relazione al nesso di pertinenzialità: il Tribunale aveva motivato il vincolo strumentale tra le bombole (materiale infiammabile/esplosivo) detenute a fini commerciali e la violazione della normativa antincendio, per cui incombeva sull'imputato l'onere di contestare specificamente quelle ragioni, cosa che non è avvenuta. Conseguentemente il ricorso è respinto come inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Richiamato in merito al procedimento di patteggiamento con il quale il Tribunale ha applicato la pena in originario giudizio; contesto che limita l'esame in Cassazione ai motivi consentiti.
Norma richiamata nel capo di imputazione relativa alla certificazione di conformità antincendio la cui mancata richiesta costituiva fattispecie contestata; la violazione è considerata parte del quadro fattuale a supporto della confisca.
art. 55 lett. c) d.lgs. 81/2008
Divieto/obbligo in materia di tutela dell'incolumità dei lavoratori; usato a fondamento della responsabilità penale per la mancata adozione delle misure di prevenzione antincendio.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla confisca; la Corte non entra nel merito della contestazione sostanziale perché dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e di specificità.
art. 568, quarto comma, cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte nel principio che l'interesse all'impugnazione è valutato in termini di utilità concreta e attualità del risultato perseguibile dall'impugnante.
art. 586, quarto comma, cod. proc. pen.
Citata dalla Corte come criterio sull'ammissibilità in relazione all'attualità e concretezza dell'interesse all'impugnazione; implica che chi non ha diritto alla restituzione non ha interesse impugnativo.
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità/rigetto del ricorso, applicata nel caso di specie.
art. 568, quarto comma, cod. proc. pen.
Richiamato (insieme all'art. 586) per sottolineare la natura utilitaristica dell'interesse ad appellare/proporre ricorso in materia di misure reali.
Sentenza Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 17/02/2012), Marinaj
Richiamata come precedente che individua i limiti di ammissibilità dell'impugnazione e la necessità di collegare l'interesse concreto all'oggetto del provvedimento impugnato.
Sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in ordine alla valutazione della colpa nella proposizione dell'impugnazione e al conseguente ordine di versamento alla Cassa delle Ammende; qui la Corte non ritiene colpevole il ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità ma comunque equilibra il pagamento.
Massime di principio
- Per impugnare una misura reale (es. confisca) il ricorrente deve avere un interesse concreto e attuale, tipicamente comprovando un diritto di proprietà o altro titolo che legittimi la richiesta di restituzione; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile per difetto di utilità.
- Nelle confische facoltative è essenziale che il giudice motivi il nesso di pertinenzialità tra la cosa e il reato (rapporto strumentale o finalità criminosa); tuttavia, l'onere di contestare tale nesso in Cassazione grava sul ricorrente con argomentazioni specifiche e non con affermazioni generiche.
- Le doglianze generiche sul mancato richiamo alle ragioni di "pericolosità" o di "rischio di reiterazione" sono spesso inidonee se il giudice di merito ha già indicato un rapporto strumentale tra la cosa e l'attività illecita: bisogna spiegare perché quella motivazione non è corretta o è insufficiente.
- L'interesse processuale in materia di misure reali si valuta in chiave utilitaristica: l'elemento decisivo è il risultato concretamente conseguibile (es. restituzione del bene). Se il ricorrente non può ottenere tale risultato, manca l'interesse all'impugnazione.
- Prima di proporre ricorso è consigliabile documentare la titolarità o il diritto reale sull'oggetto sottoposto a misura o, alternativamente, fornire elementi specifici che mettano in crisi la valutazione del nesso di pertinenzialità operata dal giudice di merito.
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