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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18870/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della confisca delle bombole di GPL disposta dal Tribunale: il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 240 c.p.) e vizio motivazionale perché le bombole non sarebbero di sua proprietà (apparterrebbero alla sig.ra Brigida Giacalone o alla società distributrice) e, trattandosi di confisca facoltativa, mancava la motivazione sul nesso di pertinenzialità tra "res" e reato e sulla pericolosità della protratta detenzione ai fini della reiterazione della condotta.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per due ordini di ragioni: (1) difetto di interesse all'impugnazione rispetto alla contestazione della confisca, ove il ricorrente non contesti di essere titolare di un diritto di proprietà o di potere sulla cosa confiscata (quindi mancanza di utilità concreta al gravame); (2) difetto di specificità del motivo in relazione al nesso di pertinenzialità: il Tribunale aveva motivato il vincolo strumentale tra le bombole (materiale infiammabile/esplosivo) detenute a fini commerciali e la violazione della normativa antincendio, per cui incombeva sull'imputato l'onere di contestare specificamente quelle ragioni, cosa che non è avvenuta. Conseguentemente il ricorso è respinto come inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Richiamato in merito al procedimento di patteggiamento con il quale il Tribunale ha applicato la pena in originario giudizio; contesto che limita l'esame in Cassazione ai motivi consentiti.

  • art. 20 d.lgs. 139/2006

    Norma richiamata nel capo di imputazione relativa alla certificazione di conformità antincendio la cui mancata richiesta costituiva fattispecie contestata; la violazione è considerata parte del quadro fattuale a supporto della confisca.

  • art. 55 lett. c) d.lgs. 81/2008

    Divieto/obbligo in materia di tutela dell'incolumità dei lavoratori; usato a fondamento della responsabilità penale per la mancata adozione delle misure di prevenzione antincendio.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla confisca; la Corte non entra nel merito della contestazione sostanziale perché dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse e di specificità.

  • art. 568, quarto comma, cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte nel principio che l'interesse all'impugnazione è valutato in termini di utilità concreta e attualità del risultato perseguibile dall'impugnante.

  • art. 586, quarto comma, cod. proc. pen.

    Citata dalla Corte come criterio sull'ammissibilità in relazione all'attualità e concretezza dell'interesse all'impugnazione; implica che chi non ha diritto alla restituzione non ha interesse impugnativo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità/rigetto del ricorso, applicata nel caso di specie.

  • art. 568, quarto comma, cod. proc. pen.

    Richiamato (insieme all'art. 586) per sottolineare la natura utilitaristica dell'interesse ad appellare/proporre ricorso in materia di misure reali.

  • Sentenza Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 17/02/2012), Marinaj

    Richiamata come precedente che individua i limiti di ammissibilità dell'impugnazione e la necessità di collegare l'interesse concreto all'oggetto del provvedimento impugnato.

  • Sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in ordine alla valutazione della colpa nella proposizione dell'impugnazione e al conseguente ordine di versamento alla Cassa delle Ammende; qui la Corte non ritiene colpevole il ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità ma comunque equilibra il pagamento.

Massime di principio

  • Per impugnare una misura reale (es. confisca) il ricorrente deve avere un interesse concreto e attuale, tipicamente comprovando un diritto di proprietà o altro titolo che legittimi la richiesta di restituzione; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile per difetto di utilità.
  • Nelle confische facoltative è essenziale che il giudice motivi il nesso di pertinenzialità tra la cosa e il reato (rapporto strumentale o finalità criminosa); tuttavia, l'onere di contestare tale nesso in Cassazione grava sul ricorrente con argomentazioni specifiche e non con affermazioni generiche.
  • Le doglianze generiche sul mancato richiamo alle ragioni di "pericolosità" o di "rischio di reiterazione" sono spesso inidonee se il giudice di merito ha già indicato un rapporto strumentale tra la cosa e l'attività illecita: bisogna spiegare perché quella motivazione non è corretta o è insufficiente.
  • L'interesse processuale in materia di misure reali si valuta in chiave utilitaristica: l'elemento decisivo è il risultato concretamente conseguibile (es. restituzione del bene). Se il ricorrente non può ottenere tale risultato, manca l'interesse all'impugnazione.
  • Prima di proporre ricorso è consigliabile documentare la titolarità o il diritto reale sull'oggetto sottoposto a misura o, alternativamente, fornire elementi specifici che mettano in crisi la valutazione del nesso di pertinenzialità operata dal giudice di merito.

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