Cassazione Penale, Sentenza n. 24759/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, per dieci episodi di furto su bagagli di treni in partenza dalla stazione di Roma Termini, commessi tra ottobre 2023 e maggio 2024 con modalità analoghe. In appello aveva chiesto, tramite concordato, che la pena per tali furti fosse unificata per continuazione con quella irrogata in un diverso procedimento definito pochi mesi prima, nel quale era stato condannato per un episodio di rapina impropria, lesioni e resistenza, originato da un furto analogo sfociato nella reazione violenta all'intervento di un sovrintendente di polizia. La Corte d'appello ha rigettato il concordato, negando la continuazione e ritenendo comunque eccessivamente contenuta la pena proposta. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione, sostenendo che l'omogeneità delle condotte e la loro vicinanza temporale dimostrassero un medesimo disegno criminoso; ha inoltre evidenziato una pretesa contraddizione interna nella sentenza di appello, che avrebbe riconosciuto la continuazione per altri furti commessi in un arco temporale più ampio ma non per un episodio avvenuto solo due giorni dopo l'ultimo dei fatti esaminati.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha richiamato i criteri consolidati sull'unicità del disegno criminoso: occorrono una programmazione iniziale, anche non dettagliata, di una pluralità di reati almeno nelle linee essenziali e la presenza di concreti indici sintomatici (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, abitudini di vita, causali). Ha distinto tale ipotesi dalla mera inclinazione a reiterare reati della stessa specie, che integra una scelta di vita delinquenziale ma non la continuazione. Nel caso concreto ha ritenuto non censurabile la valutazione della Corte territoriale, la quale aveva escluso l'esistenza di un progetto unitario iniziale e qualificato le condotte come determinazioni estemporanee espressive di una scelta di vita. Ha inoltre escluso la dedotta contraddizione interna, osservando che il diverso riconoscimento della continuazione in altro segmento non era devoluto in appello perché non oggetto di specifica impugnazione del pubblico ministero. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
la continuazione richiede l'unicità del disegno criminoso, cioè una programmazione iniziale di una pluralità di reati almeno delineati nelle linee essenziali e finalizzati a un unico scopo.
art. 173 disp.
richiamato solo per l'enunciazione sintetica del motivo di ricorso, senza specifiche statuizioni di diritto sul punto.
in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
norma evocata in relazione alla formulazione del motivo nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
Massime di principio
- L'unicità del disegno criminoso presuppone una programmazione iniziale di più reati, anche non analiticamente specifici, purché già previsti almeno in termini generali come strumenti di un unico fine.
- Per riconoscere la continuazione non basta la mera omogeneità dei reati o la loro vicinanza temporale: il giudice deve verificare complessivamente indici sintomatici concreti, quali modalità esecutive, causali, contiguità spazio-temporale, sistematicità e abitudini di vita, accertando che i reati successivi non siano frutto di decisioni estemporanee.
- La semplice tendenza a reiterare reati della stessa specie, anche se espressione di una stabile scelta di vita delinquenziale, non equivale alla preordinazione unitaria richiesta dall'art. 81, comma 2, c.p.
- La valutazione di merito sull'esistenza o meno del medesimo disegno criminoso, se sorretta da motivazione logica e coerente con i principi di diritto, non è sindacabile in cassazione.
- Una pretesa contraddizione motivazionale non è configurabile quando il giudice d'appello non affronti un profilo non devoluto alla sua cognizione per difetto di specifica impugnazione di una delle parti.
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