Cassazione Penale, Sentenza n. 26809/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello articolando quattro motivi: 1) violazione dell'art. 601, comma 5 c.p.p. per mancata ricezione del decreto di citazione per il giudizio di appello da parte dell'imputato; 2) violazione dell'art. 161, comma 4 c.p.p., sostenendo che la notifica al difensore non fosse idonea trattandosi di imputato agli arresti domiciliari e che la notifica poteva avvenire al difensore solo in casi eccezionali; 3) violazione dell'art. 23‑bis del d.l. n.137/2020 (conv. legge n.176/2020), per non aver dato specifico avviso all'imputato circa la celebrazione dell'udienza di appello in presenza in regime pandemico; 4) doglianza sulla sussistenza degli elementi del reato contestato al capo 2 (art. 609‑quater e correlati), deducendo che, nella cosiddetta violenza sessuale virtuale, sia necessario che sussistano costrizione e minaccia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sui primi due motivi ha ritenuto che la notifica al difensore, ricevuta e non eccepita da quest'ultimo presente all'udienza, sia idonea e abbia sanato ogni vizio relativo alla costituzione del rapporto processuale, richiamando giurisprudenza di legittimità che ammette la notifica presso lo studio del difensore in presenza di assenza temporanea o difficoltà di individuazione del domicilio. Sul terzo motivo ha stabilito che l'art. 23‑bis non impone l'obbligo di avviso personale all'imputato sull'accoglimento della richiesta di trattazione in presenza e, comunque, ogni eventuale nullità sarebbe stata sanata dall'assenza di eccezione del difensore all'udienza. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità: i giudici di merito avevano accuratamente motivato la condanna per il delitto di cui all'art. 609‑quater, ritenendo provato che l'imputato traeva soddisfazione erotica dall'assistere telematicamente atti di autoerotismo compiuti da minori e che il reato non richiede necessariamente contatto fisico. Infine, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
Utilizzata per qualificarne alcuni capi d'imputazione iniziali; non è oggetto del motivo di ricorso in cassazione oggetto della decisione
Ritenuto applicabile anche quando l'autore trova soddisfacimento sessuale assistendo telematicamente atti sessuali della vittima minorenne; non richiede necessariamente contatto fisico
Citato quale capo d'imputazione in primo grado (reati con minorenni); non posto in discussione dalla Corte di Cassazione nel ricorso
L'aggravante è stata esclusa in appello (parziale riforma della sentenza di primo grado)
Richiamato dal ricorrente per contestare la mancata ricezione del decreto di citazione; la Corte ha ritenuto che la notifica al difensore e la sua presenza senza eccezioni sanino l'eventuale vizio
n. 1,2,3,4 (richiamati nel ricorso)
La Corte ha confermato che la notifica al difensore è legittima anche quando l'imputato è temporaneamente assente o non agevolmente individuabile e che la presenza del difensore che non eccepisce la notifica comporta la sanatoria
Richiamato in dottrina giurisprudenziale per distinguere casi in cui è necessaria l'indagine sull'irreperibilità; non è risultato violato nel caso di specie
art. 23‑bis d.l. n.137/2020, conv. legge n.176/2020
Norma emergenziale sullo svolgimento dell'udienza in regime pandemico; la Corte ha ritenuto che non imponga l'obbligo di avviso personale all'imputato dell'accoglimento della richiesta di trattazione in presenza e che eventuali vizi siano sanati se il difensore non eccepisce
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamato nella giurisprudenza citata come riferimento alla nullità generale a regime intermedio suscettibile di sanatoria se non tempestivamente eccepita
Norma che dispone l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare l'imputato alle spese
art. 82 e 83 d.P.R. n.115/2002
Norme relative alla liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa per le parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato; la Corte dispone la rifusione nella misura che la Corte di appello liquiderà
Massime di principio
- La notifica del decreto di citazione per il giudizio presso lo studio del difensore è, in linea di principio, idonea a raggiungere l'imputato; la presenza del difensore in udienza senza eccepire la notifica tende a sanare eventuali vizi formali
- La notifica presso il difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4 c.p.p. può essere eseguita anche quando l'imputato è temporaneamente assente o il domicilio è non agevolmente individuabile; non è sempre necessaria una preventiva prova di irreperibilità
- Nel regime emergenziale (art. 23‑bis d.l. 137/2020 conv. legge n.176/2020) la mancata comunicazione diretta all'imputato dell'accoglimento della richiesta di trattazione in presenza non determina automaticamente l'inammissibilità del procedimento se la parte interessata (difensore) è stata informata e non ha eccepito
- Le nullità processuali che danno luogo a nullità generale a regime intermedio sono sanabili se la parte interessata non le eccepisce tempestivamente; quindi è strategicamente importante sollevare subito le eccezioni in udienza
- Il reato di cui all'art. 609‑quater può integrarsi anche senza contatto fisico tra autore e vittima: la condotta è perfezionata anche mediante comunicazioni telematiche quando l'agente trae soddisfazione sessuale dall'assistere ad atti sessuali compiuti dalla vittima minorenne
- Il consenso di una minore infraquattordicenne non valida l'ipotesi di atti sessuali con minorenne: la responsabilità penale può sussistere anche in assenza di violenza o minaccia
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