Cassazione Civile, Ordinanza n. 27057/2023 del 21/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
Una società di autotrasporti conveniva in giudizio la committente chiedendo l'accertamento dell'applicabilità, ai trasporti eseguiti tra luglio 2000 e giugno 2005, delle "tariffe a forcella" previste dal D.M. 18 novembre 1982, con conseguente condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto ritenuto dovuto in base a tali tariffe, oltre IVA, interessi e rivalutazione. La convenuta eccepiva prescrizione e negava la debenza delle somme sostenendo che al rapporto si applicassero i contratti collettivi e, comunque, che mancasse un valido contratto scritto in deroga. In appello la decisione di primo grado favorevole al vettore veniva riformata e la domanda veniva respinta. In cassazione la società ricorrente articolava sei motivi: (1) violazione degli artt. 342, 112 e 163 n. 4 c.p.c. per avere la Corte territoriale considerato questioni processuali e sostanziali non devolute o coperte da giudicato interno; (2) errata esclusione dell'applicabilità dell'art. 13 del D.M. 18.11.1982; (3) violazione della stessa norma per avere ritenuto non necessaria la forma scritta ad substantiam per il contratto in deroga; (4) violazione di varie norme civilistiche e speciali per avere ritenuto provata l'esistenza del contratto scritto tramite comportamenti concludenti, presunzioni e documentazione di trasporto; (5) errata interpretazione dell'art. 13, ultimo comma, del D.M. 18.11.1982 quanto alla necessità di notificare i contratti particolari al Ministero e al valore probatorio della relativa prova; (6) omesso esame circa i requisiti di idoneità professionale della vettore. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto fondato solo in parte il primo motivo quanto alla ricostruzione del contenuto delle domande/questioni, ma ha escluso il vizio di ultrapetizione o di violazione del principio devolutivo; sui motivi centrali ha corretto la motivazione della Corte d'appello ribadendo che, nel regime delle tariffe a forcella, il contratto in deroga richiede la forma scritta ad substantiam e che tale forma non può essere surrogata da fatture, presunzioni, dichiarazioni confessorie o comportamento processuale, né dall'eventuale conformità ad accordi economici collettivi; tuttavia ha mantenuto fermo il dispositivo di rigetto perché la sentenza d'appello era comunque sfavorevole alla ricorrente e non era stata impugnata in via incidentale. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività e per inesistenza dell'errore denunciato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, oltre all'ulteriore contributo unificato. Nel motivare, ha chiarito che il regime delle tariffe a forcella ex D.M. 18 novembre 1982 impone, per i contratti in deroga, la forma scritta ad substantiam; conseguentemente, la prova dell'accordo non può essere fornita con presunzioni, fatture, dichiarazioni confessorie o comportamento processuale. Ha però escluso che l'errore motivazionale della sentenza d'appello imponesse la cassazione, perché il dispositivo di rigetto della domanda era comunque conforme a diritto. Il primo motivo è stato respinto nel merito, i motivi dal secondo al quinto sono stati esaminati congiuntamente e respinti con correzione della motivazione, il sesto è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
richiamato per censurare la ritenuta validità di eccezioni o questioni non devolute; la Corte esclude la violazione del principio devolutivo
invocato per asserita ultrapetizione; la Corte esclude il vizio perché la decisione d'appello ha deciso entro causa petendi e petitum originari
richiamato nel primo motivo in relazione alla formulazione della domanda e delle conclusioni
richiamato dalla Corte per affermare che non vi è stata violazione del tantum devolutum quantum appellatum
art. 13 D.M. 18 novembre 1982
la Corte ribadisce che, per i contratti di trasporto in deroga alle tariffe, è richiesta la forma scritta ad substantiam; la conformità ad accordi economici collettivi incide solo sui presupposti di deroga, non sul requisito formale
richiamata quale fonte del regime delle tariffe a forcella per i trasporti su strada
richiamato nel quarto motivo per contestare la validità del contratto e il requisito dell'accordo
richiamato nel quarto motivo in relazione alla conclusione del contratto
richiamato per sostenere la necessità della forma scritta ad substantiam
la Corte afferma che, quando la forma è richiesta ad substantiam, non è consentito supplire all'onere formale con presunzioni
artt. 50 e seguenti L. 298/1974
richiamati nel quarto motivo quali norme del sistema dei trasporti su strada
art. 15 D.M. 18 novembre 1982
richiamato nel quarto motivo nell'ambito del sistema tariffario dei trasporti
Circolare Ministero dei Trasporti n. 73/85 del 14 maggio 1985
richiamata nel quarto motivo a sostegno della tesi della ricorrente
richiamato dalla Corte per escludere che il comportamento processuale o la produzione documentale possano sostituire la scrittura richiesta ad substantiam
norma processuale richiamata per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel regime dei trasporti soggetti a tariffe legali, il contratto in deroga alle tariffe deve risultare da scrittura privata con sottoscrizione delle parti; la forma scritta ad substantiam non può essere sostituita da fatture, bolle, presunzioni, confessione o comportamento concludente.
- Quando la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la prova dell'esistenza del contratto e del diritto azionato è esclusivamente documentale: sono inidonei mezzi di prova diversi, anche se il rapporto sia stato eseguito per un lungo periodo senza contestazioni.
- L'aderenza del contratto a specifici accordi economici collettivi può, al più, incidere sui presupposti sostanziali della deroga tariffaria, ma non elimina il requisito formale della scrittura.
- In sede di legittimità, l'erroneità di una parte della motivazione non comporta cassazione se il dispositivo della sentenza impugnata risulta comunque conforme a diritto e non sia stata proposta impugnazione incidentale sul punto decisivo.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la circostanza dedotta non sia realmente decisiva ai fini della decisione o quando la critica si risolva nella denuncia di un preteso errore di percezione non effettivamente ravvisabile.
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