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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11722/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 4 della L. 18/04/1975, n. 110 (porto di arma od oggetto atto ad offendere) commesso il 5/12/2018. Due i motivi principali: 1) la prescrizione del reato, dedotta perché il termine sarebbe maturato prima della pronuncia di appello; 2) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), essendosi il ricorrente assunto che il fatto fosse "non particolarmente allarmante" e quindi assorbibile dalla causa di non punibilità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo punto la Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione: la contravvenzione si prescrive in base all'art. 157, co. 1 c.p. in quattro anni, che divenivano cinque anni per effetto degli atti interruttivi (artt. 160 e 161, comma 2 c.p.); inoltre si applica la causa di sospensione prevista dall'art. 159, comma 2, n. 1 (testo applicabile ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019) aggiungendo 1 anno e 6 mesi, per cui il reato non era prescritto né alla data della sentenza di appello né alla data della pronuncia di questa Corte. Sul secondo punto la Corte ha confermato il rigetto della causa di non punibilità: il primo giudice aveva rilevato che il coltello aveva una lama di 7 cm e non poteva ritenersi tenue l'offesa; la Corte d'appello ha altresì osservato che il ricorrente non ha indicato elementi di fatto specifici dai quali desumere la particolare tenuità. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui "l'esclusione della particolare tenuità del fatto è compatibile con l'irrogazione del minimo della pena", poiché i parametri di valutazione dell'art. 131-bis hanno natura oggettiva e sono distinti dai criteri di valutazione della personalità del reo. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4

    Norma incriminatrice applicata per il fatto del 5/12/2018 (porto di arma od oggetto atto ad offendere).

  • Codice penale, art. 157, comma 1

    Stabilisce il termine di prescrizione per le contravvenzioni: quattro anni, riferimento per il calcolo del termine prescrizionale del reato in esame.

  • Codice penale, art. 160

    Prevede gli atti interruttivi della prescrizione; la Corte ha ritenuto operanti tali atti aumentando il termine prescrizionale.

  • Codice penale, art. 161, comma 2

    Stabilisce gli effetti degli atti interruttivi (conseguente trasformazione del termine): applicato per portare il termine da quattro a cinque anni in presenza di atti interruttivi.

  • Codice penale, art. 159, comma 2, n. 1

    Prevede cause di sospensione della prescrizione (testo introdotto dal D.Lgs./legge del 23/6/2017 n.103 applicabile ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019); la Corte ha aggiunto 1 anno e 6 mesi al termine prescrizionale ritenendo applicabile tale sospensione.

  • Codice penale, art. 131-bis

    "particolare tenuità del fatto"

    Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità: la Corte ha ritenuto non sussistente la causa perché mancavano elementi fattuali oggettivi idonei a dimostrare la tenuità (il coltello con lama da 7 cm e l'assenza di elementi indicati dall'imputato).

  • Codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso per cassazione; applicata per condannare il ricorrente alle spese.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U, 12/12/2024 - informazione provvisoria)

    "informazione provvisoria"

    Richiamata per confermare l'applicabilità, ai reati commessi nel periodo intercorrente tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, delle cause di sospensione della prescrizione previste dall'art. 159, comma 2, n.1.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 44417 del 22/10/2015, Errfiki)

    "l'esclusione della particolare tenuità del fatto è compatibile con l'irrogazione del minimo della pena"

    Conferma che l'esclusione della particolare tenuità è compatibile con l'attribuzione del minimo edittale, essendo i criteri di valutazione distinti.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 35757 del 23/11/2016, Sacco)

    "i parametri di valutazione di cui all'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva, ed operano su un piano diverso da quelli sulla personalità del reo"

    Sottolinea la natura oggettiva dei parametri per la particolare tenuità e la loro distinzione rispetto alla valutazione della personalità del reo.

Massime di principio

  • Nel calcolo della prescrizione per contravvenzioni occorre applicare l'art. 157 c.p. (termine base) e considerare gli effetti degli atti interruttivi (artt. 160 e 161 c.p.), nonché le cause di sospensione eventualmente applicabili (art. 159 c.p. nel testo vigente al momento del fatto).
  • Per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 è necessario verificare l'applicabilità delle cause di sospensione introdotte dalla legge del 23/6/2017 n.103 (art. 159, comma 2), che possono allungare il termine prescrizionale.
  • La mera affermazione che il fatto fosse "non particolarmente allarmante" è insufficiente per ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis: la difesa deve indicare elementi fattuali concreti e parametri oggettivi (danno effettivo, modalità, contesto, pericolo creato) che dimostrino la particolare tenuità.
  • L'applicazione del minimo edittale non equivale automaticamente al riconoscimento della particolare tenuità del fatto: sono criteri distinti e la presenza dell'uno non impone l'altro.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione è frequente la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare la probabilità di successo prima di proporre impugnazioni sommariamente fondate.
  • Quando si deduce la prescrizione, è fondamentale documentare e calcolare in modo dettagliato tutte le interruzioni e sospensioni della prescrizione intervenute tra il fatto e le pronunce successive, indicando gli atti e le date rilevanti.

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