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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11721/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il pubblico ministero impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro per omessa e generica motivazione: la sentenza d'appello si era limitata ad aderire alla motivazione del primo grado senza rispondere punto per punto ai dieci motivi di appello, omettendo di dare adeguata controargomentazione e di applicare l'art. 603, comma 3‑bis c.p.p. (rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta dal PM).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato per carenza totale della motivazione della sentenza impugnata, ha ammesso il ricorso per violazione di legge (in particolare ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) e dell'art. 608, comma 1‑bis c.p.p.) e ha censurato la Corte di appello per non aver adeguatamente valutato e controargomentato i motivi di appello. (Il testo fornito si interrompe prima della parte dispositiva integrale; tuttavia la pronuncia è stata accolta sul punto della carenza motivazionale, favorevole al ricorrente.)

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3‑bis c.p.p.

    L'appello del pubblico ministero, quando richieda la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, impone al giudice di appello di valutare la necessità di rinnovare l'istruttoria; la mancata considerazione di tale richiesta integra omissione di motivo.

  • art. 500, comma 4 c.p.p.

    Consente la ritenzione delle dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari nel caso di ritrattazione in dibattimento: la Corte d'appello doveva valutare le contestazioni del PM relative a ritrattazioni e la eventuale rilevanza delle dichiarazioni pregresse.

  • art. 591, comma 4 c.p.p.

    Prevede che l'inammissibilità per difetto di specificità possa essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento; la Corte però ha valutato che l'atto di appello del PM era sufficientemente specifico e non inammissibile.

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il vizio di motivazione (omissione o apparente motivazione) integra violazione di legge tale da consentire il ricorso per cassazione per violazione di legge: la Corte ha ritenuto applicabile tale lett. c) nel caso di sentenza d'appello confermativa di proscioglimento.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Menziata nella decisione in relazione all'apparato argomentativo, ma la Corte distingue l'omissione totale di motivazione come violazione di legge rilevante ai fini del ricorso per cassazione.

  • art. 608, comma 1‑bis c.p.p.

    Disciplina il ricorso per cassazione avverso sentenze di appello che confermano proscioglimenti: limita in astratto i motivi ammessi, ma la Corte ha ritenuto che l'assenza totale di motivazione consenta comunque il ricorso per violazione di legge.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Imposta l'obbligo di motivazione delle decisioni a pena di nullità; la Corte richiama che la mancanza di motivazione è incompatibile con l'art. 111 Cost. e può determinare la cassazione per violazione di legge.

  • art. 111 Cost.

    Richiama il principio costituzionale del giusto processo e dell'obbligo di motivazione, su cui la Corte fonda la rilevanza costituzionale della carenza motivazionale.

  • art. 319, 319‑bis, 321, 416‑bis c.p.; art. 86 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570

    Norme penali contenenti le imputazioni contestate in primo grado (corruzione, concorso in delitto e fattispecie aggravate/reati elettorali); citate come fondamento dei capi d'accusa rispetto ai quali il PM aveva proposto appello.

Massime di principio

  • La Corte d'appello è tenuta a motivare puntualmente su ciascun motivo di impugnazione non ritenuto inammissibile: il rinvio generico alla motivazione di primo grado non è sufficiente.
  • L'atto di appello del pubblico ministero deve rispettare l'onere di specificità, ma quando è sufficientemente circostanziato il giudice d'appello non può esimersi dal confutare punto per punto le doglianze avanzate.
  • La motivazione per relationem è legittima solo se dal provvedimento risulta chiaramente che il giudice ha preso cognizione, meditato e condiviso le ragioni del provvedimento richiamato; altrimenti sussiste un'assenza di motivazione.
  • La ritrattazione di testi in dibattimento e l'uso delle dichiarazioni di indagine vanno espressamente valutate dal giudice (anche alla luce dell'art. 500 c.p.p.), e la mancata considerazione di tali elementi può costituire vizio motivazionale.
  • L'omessa o apparente motivazione della sentenza di appello, in particolare quando conferma un proscioglimento, può legittimare il ricorso per cassazione per violazione di legge nonostante i limiti tipici dell'impugnazione ex art. 608 c.p.p.

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