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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11719/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Knezevic era stato condannato per il reato previsto dall'art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286/1998 per aver impiegato tre lavoratori bosniaci senza comunicare il distacco all'Ispettorato del lavoro. In appello la difesa ha sostenuto che i lavoratori erano dipendenti della società croata Ferro Mont Doo e che si trattava di un distacco transnazionale legittimo ai sensi del d.lgs. n. 136/2016 (quindi, al più, illecito amministrativo per omessa comunicazione). In Cassazione il ricorrente ha dedotto travisamento della prova per omissione di valutazione di documenti e dichiarazioni (fascicolo allegato alla memoria difensiva), vizio di motivazione contraddittoria riguardo all'uso delle informazioni IMI e contraddittorietà nella conclusione che la Ferro Mont Doo fosse stata costituita solo per la somministrazione di manodopera.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione della Corte d'appello, che aveva valutato i contratti e le fatture prodotti dalla difesa come inattendibili o insufficienti a dimostrare l'effettiva attività della Ferro Mont Doo in Croazia e aveva tenuto conto delle informazioni del servizio di cooperazione IMI e degli elementi investigativi (formazione dei lavoratori in Italia, promiscuità gestionale tra AS Mont e Ferro Mont Doo). Ne consegue la conferma della valutazione di merito secondo cui si era configurata un'ipotesi di impiego irregolare finalizzata a eludere i limiti di utilizzo previsto dalla disciplina sul distacco; il ricorso è stato quindi rigettato e resta la condanna a carico dell'imputato (pena ridotta in sede di appello a quattro mesi di reclusione) con conseguente condanna alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione)

    La mancata comunicazione del distacco e l'impiego di lavoratori extracomunitari senza permesso possono integrare il reato previsto dall'art. 22, comma 12; l'ipotesi del distacco transnazionale non esclude la rilevanza penale quando il distacco risulti essere fittizio e finalizzato all'impiego oltre i limiti di legge.

  • d.lgs. n. 136 del 2016 (distacco transnazionale)

    Definisce il lavoratore distaccato e i requisiti perché il distacco transnazionale sia autentico (periodo limitato, elementi fattuali relativi al rapporto di lavoro e all'effettiva attività nel paese di stabilimento). La norma può trasformare l'illiceità penale in illecito amministrativo solo se il distacco è autentico e documentabile.

  • codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. e) (motivi di ricorso per cassazione)

    Consente impugnazione per travisamento della prova e vizio di motivazione. In Cassazione il censore deve indicare quale atto non valutato e quale risultato probatorio ne deriverebbe; non può limitarsi a chiedere diversa valutazione delle stesse prove.

  • codice di procedura penale

    Il principio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» guida la valutazione delle prove penali; la Corte di merito deve comporre la valutazione indiziaria in modo unitario e coerente.

Massime di principio

  • La qualifica di "distacco transnazionale" richiede prove concrete dell'attività effettiva nello Stato di stabilimento: contratti che determinino luogo di esecuzione e corrispettivi, fatture accompagnate da prova dei pagamenti e dichiarazioni coerenti con i dati IMI e con altre informazioni ufficiali.
  • Fatture o contratti formali non dimostrano da soli l'effettiva operatività di una società nel paese di stabilimento; l'assenza di prestazioni, la formazione e l'impiego dei lavoratori nel paese ospitante e la commistione gestionale con la società italiana sono indici di un distacco fittizio.
  • La comunicazione del distacco effettuata dopo la perquisizione o dopo l'accertamento amministrativo non esclude la responsabilità penale se il fatto si è già concretamente realizzato precedentemente.
  • In sede di Cassazione non è sufficiente proporre una diversa interpretazione delle stesse prove: occorre dimostrare un concreto travisamento della prova (omessa valutazione di atti specifici) o una motivazione logicamente contraddittoria. Le valutazioni di merito rispettano un ampio sindacato limitato a vizi logici o di omessa considerazione di atti decisivi.
  • Se i lavoratori sono cittadini di uno Stato non UE senza permesso di soggiorno, l'impiego irregolare può integrare profili penalmente rilevanti; se invece si tratta di cittadini UE e il distacco è autentico, l'illecito è generalmente di natura amministrativa ai sensi del d.lgs. 136/2016.
  • Per difese fondate sul distacco transnazionale è essenziale produrre documentazione che attesti la reale svolgimento delle prestazioni nel paese di stabilimento (es. ordini di lavoro, prove di esecuzione, registrazioni fiscali, pagamenti) e spiegare rapporti di gestione e proprietà in presenza di relazioni familiari o manageriali tra le società.

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