Cassazione Penale, Sentenza n. 11724/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sciuto ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza, in sede di appello contro la proroga triennale disposta dal magistrato di sorveglianza (1/7/2024) della misura di sicurezza della libertà vigilata a suo carico, aveva parzialmente accolto l'appello riducendo la proroga da 3 a 2 anni ma confermando la sostanza della decisione. Il ricorrente deduceva: (1) vizio di motivazione per omissione di una puntuale valutazione degli elementi esposti in appello, fra cui le relazioni U.E.P.E. favorevoli e quattro anni di osservazione positiva dell'evoluzione della personalità; (2) violazione di legge (artt. 203, 208 c.p. e 679 c.p.p.) perché la decisione avrebbe ritenuto l'attualità della pericolosità sociale sulla base di una denuncia inattendibile relativa a una rissa del 20/10/2023, senza i presupposti normativi per affermare la pericolosità attuale e senza valorizzare il percorso di reinserimento.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente svolto una valutazione prognostica della pericolosità sociale, applicando i criteri di cui all'art. 133 c.p. e tenendo conto non solo dei fatti originari ma anche dei fatti successivi e del comportamento dell'interessato dopo la condanna. La pronuncia ha considerato legittimo che la prognosi di pericolosità si fondasse anche sull'episodio del 20/10/2023, alla luce dell'intervento delle forze di polizia e della valutazione complessiva degli elementi fattuali, e ha escluso che le censure difensive richiedessero altro che una rivalutazione dei fatti nel merito (cosa non consentita nel giudizio sulla proroga). La decisione di ridurre la proroga da 3 a 2 anni rimane confermata come nel provvedimento del Tribunale, e il ricorrente è stato condannato alle spese ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 203 cod. pen.
Stabilisce la condizione generale per l'applicazione della misura di sicurezza quando è probabile che la persona commetta nuovi reati; la qualità di socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'art. 133. La Corte ha richiamato tale norma per affermare che la prognosi di pericolosità si fonda sui criteri previsti e può considerare anche fatti successivi.
art. 208 cod. pen.
Prevede che, allo scadere della misura, il giudice riesamini le condizioni della persona per stabilire se è ancora socialmente pericolosa. La Corte ha ricordato che tale riesame implica valutazione globale delle condizioni e dei fatti successivi.
art. 133 cod. pen.
Contiene i criteri per desumere la pericolosità sociale (es. caratteristiche personali, condotta, fatti successivi). La Corte ha affermato che il giudizio prognostico deve essere esaustivo e può tener conto di fatti sopravvenuti come la rissa del 20/10/2023.
art. 679 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente nella censura; la Corte ha ritenuto che la doglianza non dimostrava una violazione procedurale che potesse travolgere la motivazione sulla pericolosità.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali a carico della parte soccombente; la Corte ha disposto la condanna alle spese a carico del ricorrente.
Massime di principio
- La sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale si giudica con una prognosi basata sui criteri dell'art. 133 c.p., comprensiva della gravità del reato originario e dei fatti successivi e del comportamento durante e dopo l'espiazione.
- Fatti successivi, come episodi di violenza o di rissa che hanno comportato l'intervento delle forze dell'ordine, possono legittimamente integrare il fondamento per una proroga della misura di sicurezza se, considerati complessivamente, indicano una prognosi non rassicurante.
- La mera esistenza di una denuncia o dell'esercizio dell'azione penale non è di per sé sufficiente a fondare la pericolosità, ma tali elementi vanno valutati incidentalmente e nel loro contesto: se da tutte le circostanze emerge un comportamento indicativo di pericolosità, essi possono essere rilevanti.
- Nel giudizio sulla proroga della misura non è consentito trasformare il procedimento in un processo di merito volto a riconsiderare integralmente l'attribuzione delle responsabilità rispetto a fatti successivi; le deduzioni che chiedono una rivalutazione di merito vengono in genere respinte se la motivazione impugnata è coerente e circostanziata.
- Le relazioni favorevoli (es. U.E.P.E.) e i periodi di osservazione positiva sono elementi rilevanti ma non necessariamente determinanti: il giudice bilancia tutti gli elementi (preesistenti e sopravvenuti) nella complessiva prognosi sulla pericolosità.
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