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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11717/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 01/10/2024 con cui il Tribunale del riesame aveva parzialmente accolto l'appello del Pubblico ministero riconoscendo, limitatamente alla posizione di Christian Lauria, la sussistenza della fattispecie associativa prevista dall'art. 74 d.P.R. 09/10/1990 n. 309 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Il ricorrente deduceva un unico motivo denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per errata applicazione degli artt. 27 e 292 c.p.p., in combinato con gli artt. 13, 25 e 111 Cost., lamentando motivazione manifestamente illogica e una fallace interpretazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. In sostanza la difesa sosteneva che la ritenuta partecipazione all'associazione fosse basata solo sulla reiterazione di condotte di spaccio e sui contatti con altri indagati e non su elementi idonei a dimostrare l'affectio societatis.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima la decisione del Tribunale del riesame che, valorizzando un insieme di elementi (numero significativo di reati fine, conoscenza e assidua frequentazione di soggetti apicali, ruolo di "uomo di fiducia", partecipazione a recupero crediti legati al traffico, funzione di paciere, controlli di polizia e precedenti penali), ha qualificato la condotta del Lauria come gravemente indiziata ai fini dell'art. 74 d.P.R. 309/1990. La Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle ricostruzioni di fatto e ha escluso vizi di motivazione o violazioni di legge; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi degli artt. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p. e 28 reg. esec. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Il GIP aveva escluso la sussistenza di un'associazione ex art. 416-bis; la questione è richiamata per segnalare che la contestazione associativa mafiosa era stata reputata insussistente in sede di primo provvedimento.

  • art. 74 d.P.R. 09/10/1990 n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistere, limitatamente a Lauria, l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato che gli elementi indiziari complessivi giustificano tale riqualificazione.

  • art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990

    Alcuni episodi originariamente contestati sono stati riqualificati ai sensi di questa norma (riqualificazione delle singole condotte come previsto dal Tribunale del riesame).

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato quale parametro sostanziale: per l'adozione di misure cautelari occorre la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte verifica che il giudice del merito abbia adeguatamente motivato il giudizio di gravità indiziaria.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiama le esigenze cautelari; la Corte ha valutato che il Tribunale del riesame ha correttamente considerato gli elementi idonei a giustificare la misura.

  • art. 309 c.p.p.

    Il Tribunale del riesame ha l'obbligo di esaminare compiutamente le censure difensive proposte in udienza; la Corte ha ritenuto adempiuto tale obbligo, escludendo vizio di motivazione per omissione.

  • art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per denunciare violazione di legge o motivazione illogica; la Corte osserva che il motivo era generico e sostanzialmente ricostruttivo dei fatti, non idoneo a rilevare vizio di diritto o manifesta illogicità.

  • art. 27 c.p.p.

    Richiamato nella censura difensiva (erronea applicazione), ma la Corte non ha riscontrato violazioni nell'iter applicativo della norma processuale contestata.

  • art. 292 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa (presunta applicazione erronea), la Corte non ha rilevato vizi relativi alla modalità di valutazione delle prove tale da violare questa norma.

  • artt. 13, 25, 111 Cost.

    Richiamati nella doglianza per presunte lesioni di diritti fondamentali (libertà personale, principio di legalità, giusto processo); la Corte ha ritenuto infondate tali censure alla luce della motivazione logica e delle garanzie procedurali rispettate.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata in relazione agli adempimenti di cancelleria dopo la decisione; la Corte dispone l'invio degli atti per gli adempimenti consequenziali.

  • art. 28 reg. esec. c.p.p.

    Richiamata per gli adempimenti esecutivi da parte della cancelleria a seguito del provvedimento di rigetto.

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari è limitato il sindacato sui fatti: il ricorso può avere successo solo denunciando violazioni specifiche di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non semplicemente offrendo una diversa ricostruzione probatoria.
  • Per qualificare la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non è sufficiente, da sola, la reiterazione di condotte di spaccio; tuttavia la combinazione di più elementi (molteplicità di reati fine, assidua frequentazione e rapporti con soggetti apicali, ruolo di fiducia, partecipazione a recuperi crediti, funzioni di mediazione/pacificazione, riscontri investigativi) può costituire quadro indiziario grave e coerente con l'affectio societatis.
  • Il tribunale del riesame deve compiutamente esaminare le censure difensive sollevate ai sensi dell'art. 309 c.p.p.; l'omessa o insufficiente disamina costituisce vizio di motivazione annullabile in Cassazione.
  • Chi impugna in cassazione deve proporre censure precise e fondate su norme o su manifesta illogicità della motivazione; censure generiche o ricostruzioni alternative dei fatti sono destinate a essere respinte.
  • Elementi quali precedenti giudiziari, conversazioni intercettate che documentano attività di recupero crediti legati al traffico e ripetuti riscontri di polizia aumentano il peso degli indizi e possono giustificare misure cautelari se collegati logicamente alla tesi associativa.

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