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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11713/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice. Il ricorrente denunciava errore di qualificazione del fatto (sosteneva che la condotta dovesse essere ricondotta alla bancarotta documentale semplice e non alla forma 'specifica' di bancarotta fraudolenta), vizio di motivazione e travisamento della prova: in particolare richiamava la consegna di documentazione al curatore, la presentazione di bilanci pre-fallimento e l'assenza di prova del danno ai creditori, elementi che a suo avviso avrebbero dovuto dimostrare la buona fede e comportare la derubricazione del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la ricostruzione della Corte d'appello che aveva qualificato la condotta come bancarotta fraudolenta documentale nella forma prevista dalla prima parte dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., ritenendo sussistente il dolo specifico. La Cassazione ha condiviso la qualificazione materiale (mancanza dei libri inventari, mastrini e registri IVA dal 2007 in poi; mancato deposito dei bilanci dal 2010 al 2016; operazioni societarie e interposizioni finalizzate alla riduzione dell'attivo) e la correlazione di tali omissioni con l'intento di recare pregiudizio ai creditori. Di conseguenza è stato confermato il regime sanzionatorio e la condanna alle spese processuali, nonché la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate secondo nota spese.

Norme richiamate

  • art. 216 comma 1 n. 2 legge fallimentare

    La norma contempla due fattispecie alternative: la 'specifica' (prima parte) riguardante distruzione, sottrazione od omessa istituzione dei libri e delle scritture contabili, che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori; e la 'generale' (seconda parte) consistente nella fraudolenta tenuta delle scritture contabili, che integra invece dolo generico. La Corte ha ritenuto che nel caso fosse applicabile la prima fattispecie (omessa tenuta/assenza dei libri).

  • art. 217 comma 2 legge fallimentare

    Richiamata per distinguere la bancarotta semplice documentale (che ha oggetto materiale più ampio e diverso elemento soggettivo) dalla bancarotta fraudolenta documentale; la mera tenuta confusa dei libri è riconducibile alla fattispecie di bancarotta semplice o alla forma 'generale' del 216, non alla 'specifica'.

  • art. 219 comma secondo n. 1 legge fallimentare

    Norma che prevede aumenti di pena applicata in primo grado e richiamata nella sentenza di condanna: la Corte ha confermato le statuizioni sanzionatorie coerenti con tale incremento.

  • art. 40 cod. pen.

    Citato nel motivo di ricorso (riguarda partecipazione e concorso di reato); non rilevante nella decisione di cassazione che ha valutato la sussistenza dell'elemento soggettivo e la qualificazione della condotta.

  • art. 125 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato nei motivi di ricorso relativi a inosservanze procedurali; la Corte non ha ritenuto che tali censure incidessero sulla legittimità della decisione impugnata.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato come profilo di vizio di motivazione/travisamento della prova; la Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata e non viziata.

  • artt. 611 e 614 cod. proc. pen. e d.l. 29 giugno 2024 n. 89 (conv. L. 8 agosto 2024 n. 120), art. 11 commi 2-3

    Norme processuali richiamate dal Pubblico Ministero per chiedere il rigetto del ricorso per mancata tempestiva richiesta di trattazione in pubblica udienza; non hanno inciso sulla pronuncia di merito che ha comunque deciso il ricorso nel merito rigettandolo.

Massime di principio

  • Distinguere sempre se l'omessa tenuta sia 'omessa istituzione' del libro (omessa tenuta nel senso della specifica) oppure 'mancata scritturazione' su un supporto esistente: la prima richiede dolo specifico, la seconda può essere riconducibile alla bancarotta documentale 'generale' o semplice con dolo generico.
  • Il giudice deve preliminarmente qualificare la condotta materiale (es. sottrazione/omessa tenuta vs tenuta fraudolenta) prima di valutare l'elemento soggettivo richiesto dalla norma.
  • La mera produzione di alcuni bilanci o la consegna parziale di documenti al curatore non esclude automaticamente il carattere fraudolento se permangono assenze documentali significative per periodi chiave che rendono impossibile la ricostruzione dell'attivo e delle operazioni.
  • Per ritenere sussistente il dolo specifico è necessario individuare fatti ulteriori rispetto alla semplice scomparsa o irregolare tenuta dei libri: operazioni di interposizione, trasferimenti patrimoniali diretti a ridurre l'attivo o evidenti condotte volte a occultare cespiti possono dimostrare la finalità di arrecare pregiudizio ai creditori.
  • L'assenza di prova del danno effettivo ai creditori non esclude la responsabilità quando è dimostrabile l'intento o il comportamento diretto a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio; il requisito rilevante è la finalità illecita (dolo specifico), non necessariamente il concreto verificarsi del risultato dannoso.
  • Nel giudizio di merito il collegamento logico tra omissioni documentali e contesto societario (es. società correlate, trasferimenti, mancati depositi) è decisivo: un insieme di fatti coerenti con l'obiettivo di depauperare l'attivo può far ritenere il dolo specifico anche in assenza di un singolo atto palesemente fraudolento.
  • Il ricorso in cassazione per vizi di motivazione richiede che le censure siano effettivamente idonee a dimostrare illogicità manifesta, travisamento o omissione di punti decisivi; una motivazione analitica e coerente del giudice di merito è difficile da invalidare in sede di legittimità.

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