Cassazione Civile, Ordinanza n. 03904/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un'associazione sportiva dilettantistica aveva impugnato un avviso di accertamento con cui, per l'anno d'imposta 2008, l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato IRES, IRAP e IVA, contestando la violazione dell'art. 25, comma 5, L. n. 133/1999 per pagamenti effettuati senza modalità tracciabili e dichiarando la decadenza dal regime agevolativo di cui alla L. n. 398/1991. La CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo non provate le violazioni e, in ogni caso, estranee alla norma le indennità chilometriche corrisposte ai partecipanti alle gare ciclistiche perché non concorrenti al reddito. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 25, comma 5, L. n. 133/1999, per avere il giudice d'appello escluso dal campo applicativo della norma i pagamenti contestati; (2) omesso esame di fatti decisivi, in relazione alle risultanze probatorie poste a fondamento dell'accertamento. L'associazione ha resistito, invocando inoltre il favor rei ex art. 3 D.Lgs. n. 472/1997 per la sopravvenuta modifica normativa che ha eliminato la decadenza dal regime agevolato, lasciando solo sanzioni amministrative.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'art. 25, comma 5, L. n. 133/1999 imponeva in modo chiaro e inderogabile la tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti effettuati o ricevuti dalle associazioni sportive dilettantistiche per mantenere il beneficio fiscale; ha quindi cassato la sentenza della CTR. Il secondo motivo è stato assorbito. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità del favor rei invocato dalla contribuente, osservando che la decadenza dal regime agevolato non costituisce propriamente una sanzione, ma un aggravamento dell'obbligo impositivo per il mancato rispetto delle condizioni di legge. Il giudizio è stato rinviato alla Corte di giustizia tributaria di II grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 25, comma 5, L. 13 maggio 1999, n. 133
"I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche [...] e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali [...]"; "L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 [...] e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"
La norma stabiliva un obbligo inderogabile di tracciabilità sia dei pagamenti ricevuti sia dei versamenti effettuati dall'associazione; la sua violazione comportava la decadenza dal regime agevolato. La Corte ha dato rilievo al dato letterale e alla funzione di controllo fiscale, escludendo letture restrittive che limitassero l'ambito ai soli pagamenti rilevanti ai fini del reddito.
È il regime agevolativo di riferimento; la decadenza opera come conseguenza del mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 25, comma 5, L. n. 133/1999.
art. 11 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Richiamato dalla norma come base per l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di inosservanza dell'obbligo di tracciabilità.
art. 3 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Invocato dalla contribuente per il favor rei, ma ritenuto non applicabile alla decadenza dal regime agevolato, qualificata dalla Corte non come sanzione impropria in senso proprio bensì come aggravamento dell'obbligo impositivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma processuale richiamata per il motivo relativo all'omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- Nei regimi fiscali agevolativi soggetti a condizioni specifiche, la tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti può costituire un requisito inderogabile per conservare il beneficio, da interpretarsi in senso stretto.
- Quando la norma collega espressamente alla violazione di un obbligo formale la decadenza da un regime agevolato, il giudice non può escluderne l'applicazione valorizzando elementi estranei al dato letterale, come la non imponibilità fiscale della spesa contestata.
- In tema di agevolazioni tributarie, la decadenza dal beneficio non va automaticamente assimilata a una sanzione in senso proprio; pertanto il principio del favor rei non è estensibile indiscriminatamente a tale effetto.
- In presenza di una previsione chiara sulla necessità della tracciabilità, l'onere di dimostrare il rispetto delle condizioni per fruire dell'agevolazione ricade sul contribuente che invoca il regime di favore.
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