Cassazione Civile, Ordinanza n. 26075/2025 del 24/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un lavoratore aveva chiesto l'assegno per il nucleo familiare per familiari residenti in Senegal. I giudici di merito avevano rigettato la domanda per difetto di prova del requisito reddituale, rilevando che il richiedente non aveva allegato in modo specifico la situazione reddituale propria e dei componenti del nucleo e che la documentazione prodotta (estratto contributivo, situazione anagrafica, conteggi di arretrati) non era sufficiente, mancando certificazioni reddituali come CUD o modello 730. In Cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2 l. n. 153/1988, dell'art. 12 preleggi e della direttiva 2003/109/CE, sostenendo che non fosse necessaria un'autocertificazione dei redditi del nucleo e che il requisito reddituale rilevasse solo per la quantificazione dell'assegno. Con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 115 e 421 c.p.c. e 2697 c.c., lamentando che la corte d'appello non avesse disposto o consentito il deposito in appello della certificazione reddituale e non avesse fatto uso dei poteri istruttori officiosi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che per l'assegno per il nucleo familiare occorrono, e vanno provati dall'interessato, sia l'effettivo svolgimento di attività lavorativa sia il requisito reddituale previsto dall'art. 2, comma 10, l. n. 153/1988; tale prova è richiesta anche ai cittadini extracomunitari e può essere fornita con ogni mezzo idoneo, ma nel caso concreto mancava una specifica allegazione dei redditi del richiedente e del nucleo familiare. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della corte territoriale circa l'insufficienza dei documenti prodotti e ha escluso che vi fosse violazione dei poteri istruttori officiosi, perché il deposito in appello di documenti nuovi presuppone comunque l'allegazione specifica dei fatti costitutivi e un quadro probatorio già significativo, presupposti qui mancanti. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 d.l. n. 69/1988 conv. con l. n. 153/1988
L'assegno per il nucleo familiare presuppone una duplice condizione, da provare dall'interessato: effettivo svolgimento di attività lavorativa e requisito reddituale; il beneficio non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
Richiamato dal ricorrente in relazione all'interpretazione della disciplina dell'assegno, ma ritenuto non decisivo alla luce del consolidato orientamento sulla necessità della prova del requisito reddituale.
direttiva 2003/109/CE
Il ricorrente la invocava per escludere un trattamento discriminatorio verso il cittadino extracomunitario; la Corte ha escluso la discriminazione, osservando che l'onere probatorio del requisito reddituale grava anche sui cittadini italiani.
Richiamato per censurare la mancata risposta alla richiesta di deposito documentale in appello; la Corte ha respinto la doglianza.
I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro presuppongono una specifica allegazione del fatto costitutivo e un quadro probatorio significativo; in mancanza di tali presupposti, non sussiste violazione.
La prova dei fatti costitutivi del diritto all'assegno, incluso il requisito reddituale, incombe sul richiedente.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La valutazione di insufficienza della prova compiuta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione al di fuori dei limiti del vizio di motivazione nei ristretti casi previsti da tale norma.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per l'assegno per il nucleo familiare l'interessato deve allegare e provare sia l'effettivo svolgimento di attività lavorativa sia il requisito reddituale previsto dalla legge; quest'ultimo non è un dato meramente quantificatorio, ma un elemento costitutivo del diritto.
- L'onere di provare il requisito reddituale grava anche sul cittadino extracomunitario e non integra, di per sé, una discriminazione, se richiesto in modo analogo a tutti i beneficiari potenziali.
- La prova del requisito reddituale può essere fornita con qualsiasi mezzo idoneo, ma non può mancare una specifica allegazione dei redditi del richiedente e dei componenti del nucleo familiare.
- Il difetto di specifica allegazione non può essere sanato dalla mera presenza di documenti prodotti in giudizio se questi non consentono di ricostruire in modo chiaro i fatti costitutivi del diritto.
- I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non suppliscono integralmente all'inerzia allegatoria della parte: il deposito di nuovi documenti in appello richiede comunque che i fatti decisivi siano stati dedotti e che esista un tessuto probatorio già significativo.
- La valutazione di sufficienza o insufficienza del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione tipizzato dall'art. 360, n. 5 c.p.c.
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