Cassazione Penale, Sentenza n. 33914/2023 del 02/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
PARRINO era stato condannato per guida in stato di ebbrezza (art. 186 c. 2 lett. c) e 2-bis, Cod. Strada) in relazione a un incidente del 6/4/2019. Il ricorso in Cassazione contestava: (1) la nullità della notifica del rinvio di udienza effettuata solo al difensore per via della disciplina emergenziale (art. 83 dl. 18/2020), con conseguente questione di legittimità costituzionale; (2) l'utilizzabilità dell'annotazione di servizio dei Carabinieri (atto di polizia giudiziaria contenente anche dichiarazioni dell'imputato), ritenuta dalla difesa inutilizzabile; (3) l'utilizzabilità della testimonianza dell'ufficiale di PG circa le dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza, ritenute sollecitate e quindi non spontanee e inutilizzabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 83, commi 13 e 14, dl. 18/2020, confermando che, nella vigenza della normativa emergenziale, la notifica al solo difensore mediante PEC è sufficiente e compatibile con gli artt. 111 Cost. e 6 CEDU. Quanto alle prove, la Corte ha confermato la utilizzabilità dell'annotazione di servizio e della testimonianza dell'accertatore: il verbale di accertamenti urgenti (art. 354 c.p.p.) è pienamente utilizzabile anche nella parte descrittiva; le dichiarazioni rese nell'immediatezza possono essere utilizzate per il proseguimento delle indagini e gli agenti possono riferire fatti oggettivi osservati. La Corte ha altresì valorizzato le rilevazioni etilometriche (2,13 e 2,16 g/l), la sottoscrizione del verbale da parte del PARRINO e la sintomatologia osservata come prova adeguata della sua responsabilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sanzionatoria della guida in stato di ebbrezza; nella fattispecie la condanna è stata confermata sulla base delle rilevazioni strumentali (etilometro), della sottoscrizione del verbale e della sintomatologia osservata dagli operanti.
art. 83, commi 13 e 14, dl. 18/2020 (convertito dalla legge n. 27/2020)
13. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'art. 16 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. 14. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.
La Corte ha ritenuto la disposizione emergenziale compatibile con Costituzione e CEDU: la notifica al difensore tramite PEC è sufficiente per garantire la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato nella fase emergenziale, senza necessità di ulteriore notifica personale.
art. 354 cod. proc. pen. (verbale di accertamenti urgenti)
Il verbale di accertamenti urgenti e la relativa annotazione di servizio sono pienamente utilizzabili in dibattimento non solo per il dato tecnico (tasso alcolemico) ma anche per la descrizione delle circostanze spazio-temporali e fatti osservati dagli agenti.
art. 350, commi 5 e 6, cod. proc. pen.
Le dichiarazioni rese su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza, se non spontanee, sono utilizzabili per il proseguimento delle indagini; la giurisprudenza distingue tra dichiarazioni spontanee (in genere inutilizzabili se rese senza garanzie) e fatti osservati oggettivamente dagli agenti, che possono essere riferiti in dibattimento.
Norma richiamata per le statuizioni sulle spese processuali in Cassazione: il Procuratore generale aveva chiesto il rigetto e le conseguenti statuizioni ex art. 616, e la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 111 Costituzione e art. 6 CEDU (richiamati per principio)
Richiamati dalla Corte per valutare la compatibilità della normativa emergenziale con il giusto processo; la Corte ha ritenuto che il bilanciamento operato dalla norma emergenziale sia compatibile con tali principi.
Massime di principio
- Durante il periodo disciplinato da misure "emergenziali" (es. dl. 18/2020) le notifiche processuali effettuate tramite PEC al difensore di fiducia sono generalmente considerate valide e non determinano, di per sé, nullità, salvo che non sia dimostrato un effettivo pregiudizio per l'imputato.
- I verbali di accertamenti urgenti (art. 354 c.p.p.) e le annotazioni di servizio degli organi di polizia giudiziaria sono utilizzabili in dibattimento sia per i rilievi tecnici sia per la descrizione oggettiva delle circostanze osservate; non sono limitati solo alla parte tecnico-strumentale.
- Le dichiarazioni "sollecitate" dall'indagato nell'immediatezza non spontaneee hanno limiti di utilizzabilità: non sono utilizzabili come prova dichiarativa piena, salvo che vengano impiegate per la prosecuzione delle indagini; tuttavia gli agenti possono riferire fatti e condotte oggettive osservate, e tali resoconti possono essere valutati dal giudice.
- La sottoscrizione del verbale di alcoltest e l'effettuazione stessa dell'accertamento costituiscono elementi forti di conferma della responsabilità del conducente, specie se corroborati da riscontri strumentali (scontrini/registrazioni) e da sintomatologia obiettivamente osservata.
- Nel contestare l'utilizzabilità di atti di PG o le modalità di notifica, la difesa deve fornire un confronto motivato con la giurisprudenza consolidata e dimostrare in concreto il pregiudizio subito dall'imputato; mere eccezioni formali, senza adeguata dimostrazione, sono difficilmente efficaci.
- In situazioni analoghe occorre prestare attenzione alla tempestività delle eccezioni e a richiedere, se del caso, l'esame critico delle registrazioni e degli scontrini etilometrici per verificare la correttezza formale e sostanziale delle prove strumentali.
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