Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24708/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione per partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, che ha chiesto al tribunale di sorveglianza l'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile ex art. 58-ter ord. pen. Il tribunale ha accolto la domanda ritenendo che i fatti fossero risalenti nel tempo e che non vi fossero elementi di ulteriori contatti con il sodalizio criminale. Il procuratore generale ha ricorso deducendo, in sintesi, che l'ordinanza era priva di adeguata motivazione sulla reale impossibilità/inesigibilità della collaborazione, poiché dagli atti emergeva un inserimento stabile del condannato nel clan mafioso, con ruolo fiduciario e partecipazione ad attività estorsive e riunioni decisionali, sicché la collaborazione avrebbe potuto essere utile per la disarticolazione di un gruppo ancora operativo. In sede di requisitoria, il procuratore generale ha inoltre sostenuto che l'istanza era originariamente inammissibile perché proposta direttamente al tribunale di sorveglianza senza una previa domanda al magistrato di sorveglianza competente sul beneficio penitenziario cui l'accertamento era preordinato. La difesa ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione, aderendo all'orientamento secondo cui l'accertamento incidentale dell'oggettiva impossibilità di collaborazione non può essere richiesto autonomamente al tribunale di sorveglianza dal detenuto, neppure in pendenza di un procedimento per beneficio penitenziario; spetta invece al magistrato di sorveglianza valutare, nel caso concreto, la pregiudizialità di tale accertamento rispetto al beneficio richiesto. Poiché nel caso concreto l'istanza era diretta solo a ottenere una pronuncia ricognitiva dello status di collaboratore impossibile o inesigibile, senza una contestuale domanda di specifico beneficio, l'ordinanza impugnata è stata ritenuta non consentita dall'ordinamento e dunque annullata senza rinvio ex art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 58-ter ord. pen.

    L'accertamento dell'oggettiva impossibilità di collaborare con la giustizia non può essere autonomamente richiesto come pronuncia ricognitiva di uno status; esso opera nell'ambito del procedimento volto alla concessione di un beneficio penitenziario o misura alternativa rispetto a reati ostativi.

  • art. 4-bis ord. pen.

    L'accertamento di avvenuta collaborazione utile o della sua impossibilità serve a superare il divieto di accesso ai benefici penitenziari previsto per i reati ostativi.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Il motivo del ricorso del pubblico ministero è stato sintetizzato nei limiti strettamente necessari secondo la disciplina dell'enunciazione dei motivi.

  • art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p.

    L'annullamento senza rinvio è disposto quando il provvedimento impugnato non è consentito dalla legge.

Massime di principio

  • In materia di benefici penitenziari per condannati per reati ostativi, l'accertamento dell'impossibilità oggettiva di collaborare non è azionabile come domanda autonoma volta a ottenere una pronuncia di mero accertamento dello status del detenuto.
  • La qualità di collaboratore di giustizia, così come la situazione che renda impossibile la collaborazione, non può essere oggetto di una pronuncia ricognitiva astratta, ma deve essere valutata incidentalmente nel procedimento avente ad oggetto uno specifico beneficio o una misura alternativa.
  • Quando l'istanza non è collegata a un beneficio penitenziario determinato e mira soltanto a ottenere un accertamento preliminare spendibile in futuro, il provvedimento che la accoglie è non consentito e deve essere annullato senza rinvio.
  • Nei procedimenti su benefici penitenziari, spetta al magistrato di sorveglianza valutare in concreto la pregiudizialità dell'accertamento sulla collaborazione rispetto alla decisione sul beneficio richiesto.

Come è indicizzato

MaterieReati ostativiImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.