Cassazione Civile, Ordinanza n. 05795/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi creditore)
La controversia
La controversia nasce da un precetto intimato per il pagamento di spese di lite liquidate in un precedente giudizio di appello. Il destinatario del precetto propose opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c., deducendo in compensazione un proprio maggiore controcredito derivante da un contratto di compravendita di quote societarie e chiedendo anche la condanna dell'opposto al pagamento delle somme asseritamente dovute per tale titolo. Il tribunale accolse l'opposizione, ma la corte d'appello, riuniti gli appelli delle parti, riformò la decisione e condannò l'opponente al pagamento in favore dell'altra parte di una somma di euro 59.093,04 oltre interessi. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2909, 1936, 2934 c.c., per mancato rilievo del giudicato interno e/o esterno formatosi su una precedente sentenza che avrebbe escluso la natura fideiussoria della polizza cauzionale, nonché per omesso esame dell'eccezione di prescrizione; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea qualificazione della polizza cauzionale come fideiussione invece che come autonomo contratto di garanzia; 3) violazione degli artt. 36 c.p.c. e 1243, secondo comma, c.c., per avere la corte territoriale effettuato una compensazione giudiziale pur avendo essa stessa affermato che il controcredito non era certo e non era coperto da giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha anzitutto rilevato che l'impugnazione proposta contro la sentenza del tribunale di primo grado era inammissibile, perché tale decisione era impugnabile con appello ed infatti è stata sostituita dalla sentenza della corte d'appello. Quanto alla sentenza di appello, il ricorso è stato ritenuto complessivamente inammissibile per difetto del requisito di sommaria esposizione dei fatti di causa ex art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., poiché l'atto non riportava il contenuto dell'opposizione a precetto, delle difese dell'opposto e dei motivi di appello. Inoltre, il primo motivo è stato ritenuto carente di autosufficienza, per mancata trascrizione del contenuto della sentenza asseritamente coperta da giudicato e per mancata produzione della prova del giudicato; il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché introduceva una questione nuova e, comunque, mirava a un nuovo apprezzamento dell'interpretazione del contratto, attività riservata al giudice di merito; il terzo motivo è stato parimenti ritenuto inammissibile per novità della censura in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il rimedio di opposizione all'esecuzione promosso contro il precetto.
il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e completa esposizione dei fatti di causa e della vicenda processuale, senza necessità di ricorrere ad altre fonti o agli atti del processo.
viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione.
invocato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove e dei fatti.
invocato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella valutazione delle prove e dei fatti.
richiamato in relazione all'efficacia del giudicato, che però non è stata adeguatamente dimostrata e riprodotta nel ricorso.
richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione fideiussoria della polizza cauzionale.
richiamato dal ricorrente in relazione all'eccezione di prescrizione.
richiamato in tema di compensazione giudiziale; la corte osserva che la censura non era adeguatamente introdotta in modo autosufficiente e tempestivo.
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, ma la censura è stata reputata nuova e quindi inammissibile.
la prova del passaggio in giudicato della sentenza richiamata avrebbe dovuto essere data mediante certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., non prodotta.
richiamato per il procedimento camerale di decisione dell'ordinanza.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene una sommaria ma completa esposizione dei fatti di causa e della vicenda processuale, tale da consentire alla Corte di comprendere le reciproche pretese, le difese e l'iter dei giudizi di merito senza dover consultare altri atti.
- La deduzione del giudicato richiede autosufficienza: il ricorrente deve riprodurre il contenuto della decisione invocata, indicare con precisione il passaggio decisivo e fornire la prova del giudicato con la certificazione prevista, non essendo sufficiente un richiamo assertivo.
- Le questioni non dedotte nei precedenti gradi di merito non possono essere proposte per la prima volta in cassazione; la parte deve indicare quando e con quale atto la censura sia stata sollevata nei giudizi di merito.
- La censura che mira a sostituire in cassazione una diversa interpretazione del contratto a quella accolta dal giudice di merito è inammissibile se non denuncia specifiche violazioni dei canoni legali di ermeneutica contrattuale.
- In tema di compensazione giudiziale, la doglianza è inammissibile se proposta in modo generico o tardivo, senza dimostrare che il tema sia stato ritualmente introdotto nei gradi di merito.
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