Cassazione Civile, Ordinanza n. 25611/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una vicenda immobiliare interna a un edificio di proprietà originariamente familiare. Dopo una vendita di quota dell'immobile e un precedente giudizio negatorio, la proprietaria di una soffitta ha chiesto la costituzione coattiva di una servitù di passaggio sull'atrio di proprietà del vicino per poter raggiungere la propria soffitta. Il tribunale ha costituito la servitù per una sola delle due soffitte, ritenendo l'interclusione solo relativa e individuando una soluzione tecnica tramite scala amovibile; ha poi respinto le altre domande. In appello la proprietaria ha chiesto l'estensione della servitù anche all'altra soffitta e la revisione della regolazione delle spese; il convenuto ha proposto appello incidentale per escludere la sussistenza di un'interclusione assoluta. La corte territoriale ha accolto solo in parte l'appello principale sulle spese, confermando nel resto la decisione e rigettando l'incidentale. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa considerazione di un rilievo tecnico sulla pericolosità/inefficienza della soluzione proposta dal CTU per l'accesso alla soffitta; 2) violazione dei criteri di determinazione del valore della causa ai fini delle spese, sostenendo che dovesse applicarsi il valore indeterminabile o comunque il criterio catastale previsto dall'art. 15 c.p.c., con conseguente più elevata liquidazione delle competenze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la motivazione della sentenza d'appello non era apparente: la corte territoriale aveva esplicitato le ragioni del proprio convincimento, e la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto, soprattutto sulla qualificazione dell'interclusione come relativa e sulle soluzioni tecniche di accesso. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo perché la doglianza era aspecifica: a fronte della concorde indicazione del valore della causa nelle difese introduttive, la ricorrente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'erroneità dello scaglione applicato; inoltre, in controversie sulla servitù, il valore si riferisce normalmente all'intero fondo servente, salvo il caso di porzione autonomamente identificabile. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, a una ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al versamento in favore della cassa delle ammende, oltre a dare atto dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
azione negatoria utilizzata nel precedente giudizio per far accertare l'inesistenza di servitù di passaggio sul fondo servente
rito sommario utilizzato per la domanda di costituzione coattiva della servitù
richiamato per censurare la pretesa nullità della motivazione
richiamato come parametro del contenuto della motivazione
art. 111 Cost.
invocato quale parametro del minimo costituzionale della motivazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
dedotto quale vizio di nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
dedotto quale vizio di violazione di legge sul valore della causa e sulle spese
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte per spiegare che il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale
per le cause in tema di servitù il valore va riferito all'intero fondo servente, non al solo peso della servitù o alla sola porzione direttamente incisa, salvo porzione autonomamente identificabile
richiamato nel motivo sulle spese
richiamato nel motivo sulle spese professionali
procedura di definizione camerale seguita nel giudizio di legittimità
norma applicata per la trattazione in camera di consiglio a seguito della richiesta della ricorrente
applicato perché la decisione è stata resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis, con condanna equitativa e ulteriore somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è denunciabile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale che si traducono in violazione del minimo costituzionale; non è consentito censurare la mera insufficienza o contestare la valutazione di merito se la sentenza rende comunque percepibili le ragioni della decisione.
- La qualificazione dell'interclusione di un fondo come assoluta o relativa è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
- In tema di servitù, ai fini della determinazione del valore della causa ex art. 15 c.p.c., occorre avere riguardo all'intero fondo servente e non al solo peso della servitù o alla sola porzione direttamente interessata, salvo che questa sia autonomamente identificabile e distinta.
- Le parti possono concordare il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese, salvo i profili sottratti alla loro disponibilità per ragioni pubblicistiche; una doglianza che non confronti in modo specifico tale accordo o non dimostri l'erroneità del criterio applicato è inammissibile.
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