Cassazione Civile, Ordinanza n. 35901/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un consorzio aveva chiesto l’ammissione al passivo di un fallimento per euro 19.472,42, sostenendo di vantare un credito derivante da rapporti intercorsi con la società poi fallita. Il giudice delegato non aveva accolto la domanda e il Tribunale di Roma aveva respinto l’opposizione allo stato passivo. In sede di opposizione il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda perché la causa petendi era stata mutata: nella domanda di insinuazione il credito era stato ricondotto al mancato pagamento del saldo di una specifica fattura, mentre nell’opposizione si era dedotto per la prima volta che il credito derivava dal saldo di reciproche partite di dare e avere tra le parti. Il Tribunale ha comunque esaminato anche il merito, rilevando l’insufficienza della documentazione prodotta. Con il ricorso per cassazione il consorzio ha denunciato violazione degli artt. 2697 e 2710 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe trascurato fatture, registro IVA e partitari muniti di autentica notarile, dotati di data certa e non contestati dalla debitrice prima e dalla curatela poi, e che tali elementi avrebbero provato il credito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente non aveva censurato la ratio decidendi autonoma e pregiudiziale del decreto impugnato, cioè la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione per mutamento della causa petendi rispetto alla domanda di insinuazione al passivo. Poiché tale statuizione di rito era sufficiente da sola a sorreggere il provvedimento, le ulteriori considerazioni del Tribunale sul difetto di prova del credito erano prive di decisiva rilevanza. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata difesa dell’intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
i motivi di ricorso erano formalmente incardinati su violazione di legge e vizio motivazionale, ma non colpivano la statuizione decisiva di inammissibilità.
richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova del credito.
richiamato dal ricorrente a sostegno dell’efficacia probatoria delle scritture contabili contro l’imprenditore fallito.
richiamati dal ricorrente per contestare la valutazione del materiale probatorio e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
indica il ricorso in opposizione allo stato passivo, nel quale il consorzio aveva ampliato/modificato il fondamento del credito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il ricorrente deve censurare specificamente tutte le rationes decidendi autonome poste a base del provvedimento impugnato; se una statuizione di rito pregiudiziale non viene impugnata, il ricorso è inammissibile anche se si contestano le ulteriori argomentazioni di merito.
- La declaratoria di inammissibilità fondata su una questione pregiudiziale di rito rende prive di decisiva rilevanza le motivazioni aggiuntive svolte dal giudice sul merito della pretesa creditoria.
- Nel procedimento di insinuazione al passivo e nella successiva opposizione non è consentito mutare la causa petendi del credito facendo valere per la prima volta un diverso fatto costitutivo rispetto a quello allegato nella domanda originaria.
- La dedotta idoneità probatoria di fatture e scritture contabili non può superare l’inammissibilità dell’opposizione se il giudice ha già escluso la proponibilità della domanda per mutamento del titolo della pretesa.
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