Cassazione Civile, Ordinanza n. 28260/2024 del 04/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La lite nasce da una vendita di fondo rustico con patto di riservato dominio, stipulata con pagamento del prezzo in 30 rate annuali. Il venditore ha convenuto in giudizio l'acquirente chiedendo l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto e il rilascio del fondo, invocando una clausola risolutiva espressa che prevedeva la risoluzione in caso di mancato pagamento del prezzo o di morosità protratta per due annualità. In primo grado la convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per omissione dell'avvertimento sulle decadenze ex art. 38 c.p.c. e l'incompetenza territoriale, sostenendo anche che la clausola sul foro fosse nulla; nel merito ha contestato la risoluzione e ha chiesto il rimborso dei miglioramenti. Il tribunale ha accolto la domanda del venditore. In appello l'acquirente ha riproposto: 1) la nullità della citazione per mancanza dell'avvertimento, non sanabile con memoria integrativa; 2) l'erroneo rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale; 3) l'inapplicabilità della clausola risolutiva espressa per mancanza di una previa manifestazione di volontà di avvalersene e per l'asserita insussistenza dei presupposti dell'art. 1525 c.c. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c. in punto competenza, degli artt. 38, 164, 159, 161 e 163 c.p.c. in punto sanatoria della citazione, e degli artt. 1525 e 1456 c.c. in punto risoluzione di diritto e mancata prova dell'inadempimento rilevante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, per la competenza territoriale nelle azioni di risoluzione per inadempimento, conta l'obbligazione principale dedotta a fondamento della domanda, cioè il pagamento del prezzo; non essendo stato contestato il foro di esecuzione di tale obbligazione, la competenza del tribunale è rimasta radicata. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la deduzione del difetto dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. era stata tempestivamente accompagnata dalla stessa eccezione di incompetenza, con effetto sanante; inoltre, la fissazione di una nuova udienza ai sensi dell'art. 164 c.p.c. era comunque sufficiente a sanare il vizio, senza necessità di una nuova citazione, essendo la memoria integrativa un mero surplus. Ha rigettato il terzo motivo osservando che la clausola risolutiva espressa copriva il mancato pagamento delle rate sin dal 2007, che l'art. 1525 c.c. non era violato poiché non si trattava di una sola rata non eccedente l'ottava parte del prezzo, che l'onere di provare l'adempimento gravava sull'acquirente e che la volontà del venditore di avvalersi della clausola poteva manifestarsi anche implicitamente nell'atto di citazione o in atti giudiziari equipollenti, senza formule sacramentali. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per la domanda di risoluzione per inadempimento, la competenza territoriale va individuata guardando al luogo di esecuzione dell'obbligazione principale dedotta in giudizio, non a obbligazioni accessorie o diverse.
Il luogo di adempimento rileva ai fini del foro di esecuzione dell'obbligazione di pagamento del prezzo, quando questa sia l'obbligazione principale dedotta a fondamento della domanda.
L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere tempestiva; la mancata contestazione del foro rilevante comporta il radicamento della competenza.
art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c.
L'avvertimento sulle decadenze è funzionale a consentire al convenuto di proporre tempestivamente le eccezioni; la sua omissione è sanabile secondo le regole dell'art. 164 c.p.c.
Se il convenuto si costituisce e deduce la mancanza dell'avvertimento, la nullità della citazione è sanata dalla fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, senza necessità di rinnovazione dell'atto introduttivo.
art. 164, quinto comma, c.p.c.
La memoria integrativa completa dell'avvertimento non è necessaria per i vizi relativi alla sola mancanza dell'avvertimento; è prevista per altri vizi della editio actionis.
La nullità processuale va letta in chiave di sanatoria quando l'atto raggiunge comunque il suo scopo e la parte è rimessa in termini.
Il vizio denunciato non ha determinato una nullità irreversibile della sentenza o dell'atto, essendo operante il meccanismo sanante previsto dalla disciplina delle nullità della citazione.
La limitazione alla risoluzione per mancato pagamento di una sola rata che non superi l'ottava parte del prezzo non opera quando l'inadempimento riguarda più rate o un mancato pagamento complessivamente rilevante.
art. 1456, secondo comma, c.c.
La dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa non richiede formule sacramentali né una previa manifestazione stragiudiziale; può risultare anche implicitamente ma in modo inequivoco dall'atto di citazione o da atti giudiziari equipollenti.
L'onere di provare l'adempimento delle rate scadute grava sul compratore/debitore; non spetta al venditore provare l'inadempimento in termini diversi da quelli allegati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nelle azioni di risoluzione del contratto per inadempimento, ai fini della competenza territoriale ex art. 20 c.p.c. rileva l'obbligazione principale dedotta a fondamento della domanda; il foro non può essere escluso invocando obbligazioni accessorie o diverse.
- L'eccezione di incompetenza territoriale deve essere formulata in modo completo e riferita al foro che concretamente potrebbe radicare la competenza; la contestazione di un foro diverso non è idonea a neutralizzare quello effettivamente rilevante.
- La mancanza dell'avvertimento sulle decadenze nella citazione è sanata, quando il convenuto si costituisce e deduce il vizio, dalla fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini; non è necessaria una rinnovazione integrale dell'atto introduttivo se il convenuto è rimesso in termini.
- Per i vizi collegati alla sola omissione dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., la memoria integrativa è un adempimento non indispensabile, essendo sufficiente il meccanismo sanante previsto dall'art. 164 c.p.c.
- La clausola risolutiva espressa può essere fatta valere anche mediante una dichiarazione contenuta nell'atto di citazione o in un atto giudiziario equipollente, purché la volontà di avvalersene sia inequivoca; non occorrono formule sacramentali né una previa dichiarazione stragiudiziale.
- Nel giudizio avente ad oggetto l'inadempimento del compratore al pagamento rateale del prezzo, l'onere di provare l'avvenuto pagamento delle rate scadute incombe sul compratore.
- La previsione dell'art. 1525 c.c. non impedisce la risoluzione quando l'inadempimento non si riduce al mancato pagamento di una sola rata inferiore alla soglia legale, ma riguarda più rate o una morosità complessivamente rilevante.
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