Cassazione Penale, Ordinanza n. 32244/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bari per il reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. La ricorrente ha articolato quattro motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, anche in relazione all'art. 192 c.p.p., sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere qualificata come fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in ragione della modica quantità di stupefacente e delle modalità della condotta, con conseguente applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., assumendo l'esiguità del profitto. Con il terzo ha censurato il mancato riconoscimento della riduzione massima della pena, nonostante la concessione delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. Con il quarto ha contestato il trattamento sanzionatorio, ritenendo non adeguatamente valorizzate la lieve offensività e le modalità dell'azione. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi non consentiti in sede di legittimità, perché ripetitivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, privi di specifica critica alle motivazioni impugnate e, quanto alle doglianze sanzionatorie, rivolti contro una motivazione ritenuta sufficiente, logica e non illogica.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso che la denuncia di violazione dell'art. 192 c.p.p. potesse essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, ricordando che la violazione di tale disposizione non integra, di per sé, un vizio deducibile in cassazione mediante l'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., in assenza di una norma processuale sanzionata da nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Nel merito della qualificazione giuridica, la sentenza impugnata è stata ritenuta logica e congrua: l'elevato numero di dosi ricavabili dalla sostanza sequestrata, pari a 1.445 dosi di hashish, nonché i mezzi e le modalità dell'azione, sono stati considerati incompatibili con la minima offensività richiesta dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La mancata suddivisione della sostanza in dosi, l'assenza di strumenti per il confezionamento e il mancato rinvenimento di denaro non sono stati ritenuti decisivi. È stata altresì confermata l'esclusione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, poiché il lucro indicato era pari a 400 euro ed è stato ritenuto non di speciale tenuità, anche considerando l'offesa penalmente rilevante prodotta dalla condotta. Le censure sul trattamento sanzionatorio sono state giudicate generiche e comunque infondate, essendo sufficiente una motivazione anche sintetica fondata su uno o più criteri dell'art. 133 c.p., salvo che la pena risulti frutto di arbitrio o di illogicità, circostanze non ravvisate. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
La responsabilità è stata confermata per la fattispecie ordinaria relativa alla detenzione o cessione illecita di sostanze stupefacenti, non essendo stata riconosciuta la lieve entità.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Il fatto di lieve entità richiede una minima offensività complessiva, da valutare considerando il dato qualitativo e quantitativo della sostanza e i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione; uno degli indici può risultare decisivo in senso ostativo.
La causa di non punibilità non è stata applicata perché, esclusa la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, i giudici di merito non ne hanno ritenuto possibile l'applicazione nella fattispecie.
L'attenuante richiede la speciale tenuità sia del lucro perseguito o conseguito sia dell'offesa penalmente rilevante, valutata in rapporto di proporzione con il vantaggio patrimoniale; un lucro di 400 euro è stato ritenuto non particolarmente tenue nel caso concreto.
La concessione delle attenuanti generiche non comporta automaticamente il riconoscimento della riduzione massima della pena.
La determinazione della pena tra i limiti edittali rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che può motivare anche sinteticamente mediante la valutazione globale di uno o più criteri normativi; il controllo di legittimità è limitato ai casi di arbitrio o illogicità.
La disposizione non può essere invocata in cassazione per ottenere una rivalutazione dell'omessa o erronea valutazione delle prove, mediante la generica deduzione di violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
La violazione di legge processuale è deducibile mediante tale disposizione soltanto quando riguarda norme stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Le doglianze motivazionali devono rispettare i limiti propri del giudizio di cassazione e confrontarsi specificamente con il testo della decisione impugnata e con gli atti indicati.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, della sanzione pecuniaria prevista.
Massime di principio
- La qualificazione di un fatto di detenzione o cessione di stupefacenti come lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva della minima offensività, da compiere considerando quantità e qualità della sostanza, numero di dosi ricavabili, mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
- Nella valutazione della lieve entità, un singolo indice normativo può risultare negativamente assorbente e rendere superflua, ai fini del giudizio conclusivo, ogni ulteriore considerazione favorevole.
- La sola assenza di sostanza già suddivisa in dosi, di strumenti per il confezionamento o di denaro provento dell'attività non impone il riconoscimento della lieve entità quando altri elementi, come il numero elevato di dosi ricavabili e le modalità dell'azione, evidenzino una maggiore offensività.
- La qualificazione del fatto come lieve entità non può essere stabilita mediante il solo raffronto quantitativo con casi esaminati in precedenza, ma richiede l'apprezzamento complessivo degli indici previsti dalla legge.
- In sede di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell'art. 192 c.p.p. è inammissibile quando mira sostanzialmente a ottenere una rivalutazione dell'attendibilità o del significato degli elementi di prova, poiché tale censura deve rispettare i limiti specifici del vizio di motivazione.
- L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. presuppone la speciale tenuità sia del lucro perseguito o conseguito sia dell'offesa penalmente rilevante, secondo una valutazione proporzionale e riferita alle concrete caratteristiche della condotta.
- La concessione delle attenuanti generiche non attribuisce automaticamente il diritto alla massima riduzione della pena; la misura della diminuzione rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito.
- La motivazione sulla quantificazione della pena è adeguata anche se sintetica, quando consenta di comprendere che il giudice ha valutato globalmente uno o più criteri dell'art. 133 c.p.; il controllo di legittimità è escluso salvo arbitrio o manifesta illogicità.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata e senza indicare puntualmente le ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32159/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32161/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32165/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32167/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32168/2026 del 28/08/2026
- ordinanza_penale · 28 ago 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32169/2026 del 28/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →