Cassazione Civile, Ordinanza n. 00179/2023 del 04/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce dalla successione di plurimi contratti a tempo determinato stipulati da una collaboratrice scolastica con l’amministrazione scolastica per il periodo 2001-2007. La lavoratrice aveva chiesto al giudice di accertare l’illegittimità dei termini apposti ai contratti, dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il diritto al transito nei ruoli del personale docente, con conseguente risarcimento del danno. Il tribunale aveva respinto la domanda; la corte d’appello aveva invece dichiarato illegittima la reiterazione dei contratti a termine e condannato il ministero al risarcimento. In cassazione l’amministrazione ha dedotto la violazione della direttiva 1999/70/CE, della clausola 5 dell’Accordo quadro, dell’art. 4 l. n. 124/1999 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la corte territoriale non avesse verificato che la lavoratrice era stata immessa in ruolo dal 1° settembre 2007 e che fosse stata erroneamente posta a carico della P.A. la prova della stabilizzazione. La Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la dedotta stabilizzazione costituiva un fatto storico e impeditivo/non tempestivamente allegato nei gradi di merito, sicché non poteva essere introdotto per la prima volta in cassazione; ha inoltre ribadito che, in presenza di stabilizzazione o immissione in ruolo idonea a sanare l’abuso, l’onere di allegare e provare tale fatto grava sul datore di lavoro pubblico, trattandosi di eccezione in senso lato. Il ricorso è stato quindi rigettato.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso del ministero. Ha qualificato la dedotta stabilizzazione come questione nuova, implicante accertamenti di fatto non trattati nei precedenti gradi, e quindi non esaminabile per la prima volta in sede di legittimità. Ha anche affermato, in linea con la giurisprudenza richiamata, che la stabilizzazione ex l. n. 107/2015 o l’immissione in ruolo secondo il sistema del doppio canale costituiscono misura idonea a sanzionare l’abuso dei contratti a termine nel pubblico impiego scolastico, ma che il relativo fatto impeditivo del risarcimento deve essere allegato e provato dal datore di lavoro pubblico nel giudizio di merito. Non è stata pronunciata condanna alle spese per mancata difesa dell’intimata; è stata esclusa altresì la debenza dell’ulteriore contributo unificato per l’amministrazione statale.
Norme richiamate
Direttiva 1999/70/CE
Richiamata come fonte eurounitaria che impone misure proporzionate, effettive e sufficientemente energiche contro l’abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
Clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE
È il parametro per valutare la sufficienza delle misure interne di repressione dell’abuso; la stabilizzazione può integrare una misura idonea a cancellarne le conseguenze.
È la norma interna che disciplina il ricorso ai contratti a termine nel settore scolastico e la cui violazione viene in rilievo nella reiterazione abusiva.
Viene applicato per ribadire che il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto al risarcimento deve essere allegato e provato dalla parte onerata, qui il datore di lavoro pubblico.
Nel rito del lavoro consente al giudice poteri istruttori officiosi, rilevanti anche per l’esame delle eccezioni in senso lato sulla base di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili.
È richiamato per i limiti del potere della Corte di decidere nel merito quando gli elementi di fatto siano già incontestati e acquisiti; altrimenti occorre rinvio o non può introdursi in cassazione un fatto nuovo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È esclusa la sua applicazione all’amministrazione statale ricorrente, per la non debenza dell’ulteriore importo del contributo unificato.
Richiamata come modifica dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
La stabilizzazione prevista dalla legge è indicata come misura idonea a sanzionare l’abuso e a rimuoverne le conseguenze.
art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999
È la disposizione sulla base della quale erano stati stipulati i contratti a termine reiterati nel settore scolastico.
Massime di principio
- Nel contenzioso sul precariato scolastico, la stabilizzazione o l’immissione in ruolo del lavoratore può costituire un fatto impeditivo del diritto al risarcimento del danno da abuso nella reiterazione dei contratti a termine, purché la misura sia idonea a soddisfare i requisiti di effettività e proporzionalità richiesti dal diritto dell’Unione.
- Il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto risarcitorio deve essere tempestivamente allegato e provato dalla parte che lo invoca; se non dedotto nei gradi di merito, non può essere introdotto per la prima volta in cassazione quando richieda accertamenti di fatto.
- La stabilizzazione opera come eccezione in senso lato: il giudice può rilevarla anche d’ufficio sulla base del materiale ritualmente acquisito, ma non può supplire alla totale mancanza di allegazione di un fatto storico non emerso nel processo.
- Le misure interne di sistemazione del precariato possono escludere il cd. danno comunitario solo se concretamente idonee a cancellare le conseguenze dell’abuso; in difetto, resta applicabile la regola generale sull’onere del lavoratore di allegare e provare il danno subito.
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