Cassazione Civile, Ordinanza n. 00178/2023 del 04/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla stipulazione di plurimi contratti di supplenza nel settore scolastico. La lavoratrice aveva chiesto al giudice di accertare l'illegittimità dei termini apposti ai contratti, la nullità delle clausole di termine e, conseguentemente, la conversione del primo rapporto in contratto a tempo indeterminato oppure, in alternativa, il risarcimento del danno; aveva inoltre domandato il riconoscimento degli scatti biennali ex art. 53 della legge n. 312 del 1980 e il pagamento delle differenze retributive rispetto ai docenti a tempo indeterminato. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, condannando l'amministrazione al pagamento di differenze retributive. In appello, la Corte territoriale aveva respinto il gravame principale dell'amministrazione e accolto quello incidentale della lavoratrice limitatamente alla declaratoria di illegittimità delle reiterate assunzioni a termine, con conseguente risarcimento del danno. Nel ricorso per cassazione l'amministrazione ha dedotto violazione di norme interne ed eurounitarie sostenendo che la Corte d'appello non avesse verificato che la lavoratrice era stata immessa in ruolo dal 1° settembre 2011 e che, al contrario, fosse stato posto a suo carico l'onere di dimostrare la stabilizzazione. La censura è stata ritenuta infondata perché la dedotta stabilizzazione costituiva un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto al risarcimento, da allegare e provare tempestivamente nel giudizio di merito; inoltre, la questione implicava un accertamento di fatto non dedotto nei gradi precedenti, per cui non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che la stabilizzazione della lavoratrice, quale misura idonea a sanzionare l'abuso del termine nel pubblico impiego scolastico, opera come fatto modificativo o estintivo del diritto al risarcimento e va allegata e provata dal datore di lavoro pubblico. Tuttavia, nel caso concreto tale deduzione era tardiva, perché non risultava proposta nei gradi di merito, nonostante l'assegnazione di un termine per chiarire se vi fosse stata l'immissione in ruolo. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata. Non ha liquidato spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato per l'amministrazione statale.
Norme richiamate
Direttiva 1999/70/CE
clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
la Corte richiama la clausola antiabuso come parametro per valutare l'idoneità della stabilizzazione a sanzionare la reiterazione dei contratti a termine.
Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE
la stabilizzazione è considerata misura proporzionata, effettiva e sufficientemente energica per cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione.
artt. 485, 489 e 526 d.lgs. n. 297 del 1994
richiamati dal ricorrente tra le norme asseritamente violate in materia di personale scolastico.
art. 4 L. n. 124 del 1999
richiamato quale base normativa dei contratti di supplenza reiterati nel settore scolastico.
art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001
richiamato dal ricorrente nel dedurre la violazione della disciplina sui contratti a termine.
art. 10, comma 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina dei contratti a termine.
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato dal ricorrente in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
art. 1, commi 95-132, L. n. 107 del 2015
richiamata come disciplina della stabilizzazione del personale scolastico.
art. 1175 c.c.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 2697, comma 2, c.c.
la Corte lo utilizza per affermare che le conseguenze della mancata allegazione e prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo gravano sulla parte onerata.
art. 421, comma 2, c.p.c.
richiamato per affermare che, nel rito del lavoro, il giudice può rilevare d'ufficio l'eccezione in senso lato anche mediante i poteri istruttori officiosi.
art. 384, comma 2, c.p.c.
richiamato per spiegare i limiti del potere decisorio della Corte di cassazione in presenza o meno di fatti acquisiti e incontestati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'amministrazione statale.
L. n. 228 del 2012
richiamata quale norma modificativa dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel contenzioso sul precariato scolastico, la stabilizzazione del lavoratore ottenuta per legge o mediante immissione in ruolo costituisce, in linea generale, una misura idonea a sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine e a rendere non invocabile il c.d. danno comunitario nei termini elaborati dalle Sezioni Unite.
- La stabilizzazione del lavoratore a termine, ove allegata e provata, opera come fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti; perciò l'onere della relativa allegazione e prova grava sul datore di lavoro che intenda avvalersene.
- Un fatto impeditivo o estintivo che comporti accertamenti di merito non può essere introdotto per la prima volta in cassazione; la questione è ammissibile solo se già dedotta nei gradi precedenti e se controllabile ex actis.
- Nel rito del lavoro, le eccezioni in senso lato possono essere rilevate anche d'ufficio dal giudice, ma solo sulla base di allegazioni e prove ritualmente acquisite o acquisibili nel processo.
- Quando lo ius superveniens interviene mentre il giudizio è pendente in cassazione, la Corte può applicare direttamente la nuova disciplina solo se i fatti rilevanti risultano già acquisiti e non contestati; in caso contrario deve rimettere l'accertamento al giudice di merito.
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