Cassazione Civile, Ordinanza n. 00177/2023 del 04/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati da docenti con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per supplenze scolastiche in diversi anni. I lavoratori hanno chiesto l'accertamento dell'illegittimità del termine, la conversione del rapporto in tempo indeterminato, la riammissione in servizio o, in subordine, il risarcimento del danno, oltre alla ricostruzione di carriera, agli aumenti stipendiali e alle differenze retributive e contributive. Il Tribunale ha rigettato le domande; la Corte d'appello ha invece riconosciuto a tutti gli appellanti la medesima progressione professionale e retributiva prevista per i docenti a tempo indeterminato durante i periodi di servizio a termine, condannando inoltre il Ministero a pagare un'indennità risarcitoria a due lavoratori. In cassazione il Ministero ha denunciato la violazione delle norme sul pubblico impiego scolastico, sostenendo che per due ricorrenti d'appello il diritto al risarcimento fosse escluso perché nel frattempo stabilizzati, e contestando, in particolare per una docente, il computo di alcune supplenze ai fini del raggiungimento del requisito temporale valorizzato dalla Corte territoriale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure: le deduzioni sulla stabilizzazione erano questioni di fatto non prospettate nei gradi di merito e, quanto al computo delle supplenze, si trattava di contestazioni di merito non scrutinabili in cassazione, per di più non sorrette da un adeguato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, non essendo stati riportati compiutamente i documenti e le risultanze istruttorie rilevanti.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso del Ministero. Ha ritenuto inammissibili o comunque non scrutinabili le censure fondate su circostanze di fatto nuove o su contestazioni dell'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello, rilevando anche il difetto di autosufficienza del ricorso nella parte in cui si contestava il computo delle supplenze. Di conseguenza è stata confermata la decisione di merito nella parte in cui riconosceva la progressione economica ai docenti a termine e l'indennità risarcitoria alle due lavoratrici indicate. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle due parti interessate, mentre è stato escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato perché amministrazione statale.
Norme richiamate
d.lgs. n. 297 del 1994
richiamato come disciplina del rapporto di lavoro scolastico, ma senza una specifica interpretazione autonoma nel dispositivo motivazionale
d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato quale normativa sul pubblico impiego; la Corte non ne trae un principio autonomo, limitandosi a respingere le censure di violazione di legge
L. n. 124 del 1999
richiamata dalla parte ricorrente come fonte regolatrice delle supplenze scolastiche; la Corte non accoglie la censura
L. n. 107 del 2015
richiamata dalla parte ricorrente; non è ritenuta decisiva per escludere il diritto riconosciuto in appello
art. 91 c.p.c.
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non si applica l'ulteriore contributo unificato al Ministero, in quanto amministrazione statale non tenuta al pagamento del contributo unificato
art. 2697 c.c.
richiamato solo indirettamente attraverso il principio di autosufficienza e di allegazione probatoria del ricorso, senza un'espressa statuizione autonoma
principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
chi deduce omessa o viziata valutazione di documenti deve riportarne sinteticamente ma compiutamente il contenuto e indicare dove siano stati prodotti, così da consentire il controllo della censura senza ricorrere ad atti esterni
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta circostanze di fatto decisive che non risultino essere state dedotte nei gradi di merito.
- La contestazione del computo di periodi di servizio o di altre risultanze fattuali accertate dal giudice di merito non è, di regola, scrutinabile in cassazione se si risolve in una diversa valutazione del fatto.
- Chi deduce in cassazione l'omessa o erronea valutazione di documenti deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendone o riassumendone in modo completo il contenuto e indicando specificamente dove siano rinvenibili negli atti processuali.
- Il ricorso per cassazione che censuri l'accertamento di fatto senza un adeguato supporto documentale e senza indicazioni puntuali sulle risultanze istruttorie è destinato al rigetto.
- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; per l'amministrazione statale è escluso l'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente quando essa non sia tenuta al pagamento del contributo iniziale.
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