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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00176/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un docente aveva prestato attività per molti anni alle dipendenze del Ministero con una pluralità di contratti a tempo determinato stipulati tra il 1992 e il 2011. In giudizio aveva chiesto l'accertamento della nullità del termine, la conversione del rapporto, le differenze retributive e, in subordine, il risarcimento del danno, oltre al riconoscimento della progressione economica da anzianità. Il tribunale aveva accolto in parte le domande; la corte d'appello aveva limitato l'illegittimità ai contratti stipulati dal 2004 al 2008, liquidando due mensilità per ciascun anno e confermando il riconoscimento degli scatti di anzianità. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha sostenuto che, trattandosi di supplenze su organico di fatto e, in particolare, su posti di sostegno, non fosse configurabile un abuso della reiterazione dei contratti e che mancassero allegazione e prova degli elementi costitutivi del danno e del nesso causale; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, cioè che le supplenze riguardavano posti di sostegno. La Corte ha osservato che il lavoratore aveva dedotto e provato circostanze concrete sintomatiche dell'uso distorto delle supplenze, mentre il Ministero non aveva adeguatamente contrastato tali allegazioni. Ha inoltre escluso che la particolare disciplina dei docenti di sostegno sottragga questi rapporti ai principi già affermati in tema di abuso della reiterazione dei contratti a termine nell'organico di fatto.

La decisione

La Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero, confermando la decisione di merito nella parte in cui aveva riconosciuto l'illegittimità della reiterazione dei contratti a termine per gli anni 2004-2008 e il conseguente risarcimento, oltre al diritto agli scatti di anzianità già riconosciuti. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il primo perché la reiterazione su organico di fatto, anche per posti di sostegno, non esclude di per sé l'abuso quando il lavoratore alleghi e dimostri elementi concreti di utilizzo distorto delle supplenze; il secondo perché la circostanza che si trattasse di posti di sostegno non era decisiva in senso contrario. Sono state poste le spese di legittimità a carico del ricorrente; non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato per le condizioni indicate in ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 1218 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quadro della pretesa risarcitoria, ma la Corte non accoglie la censura

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di danno risarcibile; la Corte conferma la necessità di allegazione e prova del pregiudizio e del nesso causale

  • art. 1225 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme sulla responsabilità contrattuale

  • art. 2729 c.c.

    la Corte ribadisce che la reiterazione dei contratti può costituire indizio solo se accompagnata da concrete condizioni sintomatiche dell'uso distorto delle supplenze

  • Direttiva 1999/70/CE

    la Corte applica l'orientamento secondo cui la successione di contratti a termine può essere abusiva solo in presenza di un uso improprio o distorto rispetto a esigenze temporanee

  • Clausola 5 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato

    la successione di contratti è legittima in presenza di ragioni obiettive; l'abuso va valutato alla luce delle concrete modalità di impiego

  • art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994

    richiamato per la disciplina del servizio ai fini del riconoscimento dell'anzianità

  • art. 489 d.lgs. n. 297 del 1994

    richiamato nel quadro normativo sul riconoscimento del servizio

  • art. 526 d.lgs. n. 297 del 1994

    richiamato dal ricorrente

  • art. 4 L. n. 124 del 1999

    la Corte ricostruisce la disciplina delle supplenze annuali, su organico di diritto, e di quelle temporanee su organico di fatto

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001

    richiamato dal ricorrente nella censura sull'abuso dei contratti a termine

  • art. 10, comma 4-bis, d.lgs. n. 368 del 2001

    richiamato dal ricorrente

  • art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato dal ricorrente con riferimento ai contratti a termine nel pubblico impiego

  • art. 1, commi 95-132, L. n. 107 del 2015

    richiamato dal ricorrente nel complesso della disciplina del reclutamento scolastico

  • art. 19, comma 11, d.l. n. 98 del 2011

    indica la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica

  • L. n. 111 del 2011

    conversione del d.l. n. 98 del 2011, richiamata per la disciplina dei posti di sostegno

  • art. 127 d.lgs. n. 297 del 1994

    richiamato per la disciplina dei docenti di sostegno e del loro organico

  • art. 481 d.lgs. n. 297 del 1994

    richiamato per la copertura dei posti di sostegno e le nomine del personale non di ruolo

  • art. 13 L. n. 104 del 1992

    richiamato per la garanzia delle attività di sostegno e la contitolarità dei docenti specializzati

  • art. 7, comma 2, L. n. 124 del 1999

    richiamato per la validità del servizio su posti di sostegno ai fini del riconoscimento del servizio

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la reiterazione di contratti a termine su posti di organico di fatto o su supplenze temporanee non integra automaticamente un abuso: il lavoratore deve allegare e provare circostanze concrete che rivelino un uso improprio o distorto del potere organizzativo della pubblica amministrazione.
  • L'abuso nella successione dei contratti a termine va desunto non dalla sola ripetizione formale degli incarichi, ma dalle concrete modalità della loro assegnazione, ad esempio dalla stabilità del rapporto presso lo stesso istituto e sulla medesima cattedra per un tempo apprezzabile senza ragionevole giustificazione.
  • La particolare disciplina dei docenti di sostegno, anche per la frequente copertura in deroga di posti di organico di fatto, non esclude l'applicazione dei principi sull'abuso dei contratti a termine: la frequenza dei posti in deroga spiega il contesto organizzativo, ma non legittima di per sé la reiterazione indefinita delle supplenze.
  • Ai fini del risarcimento del danno da illegittima reiterazione del termine, il lavoratore deve allegare e dimostrare il pregiudizio e il nesso causale; il giudice può valorizzare presunzioni gravi, precise e concordanti tratte dalle modalità concrete di utilizzo del contratto.
  • La disciplina delle supplenze scolastiche distingue tra posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto, posti di fatto disponibili e supplenze temporanee, e tale distinzione incide sulla valutazione dell'eventuale abuso nella stipulazione dei contratti a termine.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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