Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00175/2023 del 04/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Una ditta individuale ha proposto opposizione a cartella di pagamento notificata per il recupero di contributi previdenziali relativi agli anni 2003-2007, per un importo complessivo di euro 119.164,05, fondato su verbale ispettivo dell'istituto previdenziale del 16 giugno 2008. In primo grado e poi in appello l'opposizione è stata respinta: i giudici di merito hanno ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, hanno reputato provati i fatti costitutivi del credito contributivo e hanno condiviso la ricostruzione dell'istituto secondo cui le retribuzioni effettivamente corrisposte ai lavoratori erano superiori al salario medio convenzionale, ma inferiori ai minimi contrattuali, con conseguente rideterminazione dell'imponibile in base al minimale contributivo; è stato inoltre ritenuto corretto l'inquadramento dei lavoratori al III livello. In cassazione la ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) violazione dell'art. 1 del D.L. n. 338/1989 conv. in L. n. 389/1989, sostenendo che, in assenza di retribuzione esposta nelle buste paga, i contributi dovessero essere calcolati sulla base di quanto effettivamente corrisposto a ciascun lavoratore e non su basi di calcolo diverse; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello fondato la decisione sul solo verbale ispettivo, ritenuto non provvisto di efficacia probatoria privilegiata; 3) ulteriore violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per non aver l'istituto provato l'erroneità dell'inquadramento risultante dalle buste paga e per non aver il giudice disposto l'audizione dei lavoratori; 4) analoga censura sull'erronea attribuzione di valenza probatoria privilegiata al verbale ispettivo; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che nessun vizio del procedimento amministrativo di determinazione dell'imponibile contributivo può impedire all'istituto di rideterminare il corretto importo dovuto secondo legge e di recuperare il contributo non versato. Ha dichiarato inammissibili, esaminandoli congiuntamente, il secondo, il terzo e il quarto motivo perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito, e perché la dedotta violazione dell'art. 115 c.p.c. è proponibile solo in limiti ristretti non ricorrenti nel caso concreto; ha inoltre rilevato che i verbali ispettivi erano stati considerati prove idonee e non smentite da altre risultanze offerte dalla ditta. Ha infine respinto il quinto motivo, reputando corretta la condanna alle spese in ragione della soccombenza. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; non sono state liquidate spese per il controricorrente, che non aveva svolto difese scritte, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso della ditta individuale. Ha ritenuto infondato il motivo sulla determinazione dell'imponibile contributivo e sui limiti del cd. minimale contributivo; ha dichiarato inammissibili i motivi centrati sulla valutazione delle prove e sull'efficacia del verbale ispettivo, perché miravano a una rivalutazione del merito; ha reputato infondato anche il motivo sulle spese. Nessuna spesa è stata posta a carico dell'istituto previdenziale, non avendo questo svolto difese scritte. È stato inoltre affermato l'obbligo, ove dovuto, del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 D.L. n. 338/1989 conv. in L. n. 389/1989

    La norma è richiamata dalla ricorrente per sostenere che il calcolo dei contributi dovesse seguire le retribuzioni effettivamente corrisposte; la Corte esclude che eventuali vizi del procedimento amministrativo impediscano all'istituto di rideterminare l'imponibile secondo il corretto criterio legale e recuperare i contributi dovuti.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la censura di violazione dell'art. 115 c.p.c. è proponibile in cassazione solo entro limiti ristretti; non è consentito usarla per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    Il motivo viene respinto o dichiarato inammissibile nella parte in cui pretende di ribaltare l'apprezzamento delle risultanze probatorie e di spostare impropriamente l'onere della prova rispetto a quanto accertato nei gradi di merito.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese è ritenuta corretta perché conseguenza della soccombenza della parte ricorrente.

  • art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto.

Massime di principio

  • In materia di obbligazioni contributive, l'istituto previdenziale può rideterminare l'imponibile e recuperare i contributi dovuti secondo i criteri di legge anche se il procedimento amministrativo iniziale abbia fatto riferimento a una diversa base di calcolo, quando l'accertamento ispettivo evidenzi la reale entità della retribuzione.
  • Il verbale ispettivo costituisce elemento probatorio idoneo a sorreggere la pretesa contributiva se il suo contenuto non sia efficacemente smentito da altre risultanze istruttorie fornite dal debitore; la contestazione in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • La deduzione di violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per criticare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, salvo i limiti rigorosi ammessi dalla giurisprudenza di legittimità.
  • La parte soccombente sopporta le spese di lite; la regolazione delle spese è legittima quando discenda dalla definizione sfavorevole del giudizio per chi le contesta.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.