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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06361/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Al contribuente era stato notificato un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2013, fondato sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili da parte di società a ristretta base sociale. L’accertamento personale derivava da maggiori compensi riferiti alla raccolta di giocate tramite apparecchi ex art. 110 TULPS, già contestati con separati avvisi a due società di cui il ricorrente era socio unico. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo legittima la presunzione di riparto al 50% tra gestore ed esercenti, la mancata prova di diversi criteri di riparto, l’inesistenza o inattendibilità dei costi fatturati per procacciamento d’affari e l’opponibilità al socio degli effetti derivanti dalla cancellazione di una delle società. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 2727, 2729 e 2697 c.c., contestando la gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili; 2) violazione dell’art. 109, comma 5, TUIR e dell’art. 53 Cost., sostenendo che la CTR avesse valorizzato l’antieconomicità invece del difetto di inerenza, mentre la vera ragione del recupero era la pretesa non effettività dei costi; 3) violazione dell’art. 28, comma 4, d.lgs. 175/2014 e dell’art. 2495 c.c., deducendo che, per la società cancellata, dovesse rilevare la data di presentazione della domanda di cancellazione e non quella dell’iscrizione della cancellazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto una censura di merito sulla valutazione delle prove e degli indizi, non deducibile in cassazione se non nei limiti del vizio di sussunzione o di motivazione radicalmente illogica, qui non ricorrenti; la CTR aveva spiegato che il socio unico, in quanto titolare del controllo integrale della società, avrebbe potuto provare la diversa percentuale di riparto esibendo i contratti con i singoli esercenti e un elenco completo degli stessi, mentre il ricorrente si era limitato a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi: la CTR aveva escluso la deducibilità non per antieconomicità in sé, ma per difetto di prova dell’effettività della prestazione di procacciamento, della sua conclusione, e dei correlati pagamenti. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile anche per l’esistenza di un giudicato esterno sull’avviso societario presupposto, opponibile al socio che aveva partecipato alla controversia e potuto difendersi. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base del potere accertativo fondato su presunzioni nell’ambito dell’accertamento tributario

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    le presunzioni semplici sono utilizzabili se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; la loro valutazione spetta al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo un vizio di sussunzione o un ragionamento manifestamente illogico

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova, ritenuto correttamente applicato dalla CTR nel porre a carico del contribuente la prova contraria

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    invocato come parametro del vizio di violazione di legge, ma le censure sono state reputate inammissibili perché dirette a contestare il merito

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    richiamato per l’omesso esame di fatto decisivo, ma non utilizzabile per ottenere una nuova valutazione delle prove

  • art. 109, quinto comma, t.u.i.r.

    richiamato in tema di deducibilità dei costi, ma la decisione di merito è stata fondata sul difetto di prova dell’effettività della prestazione

  • art. 53 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della deducibilità dei costi, senza incidere sulla ratio decidendi adottata

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014

    richiamato in tema di efficacia della cancellazione della società, ma il motivo è stato superato dall’esistenza di giudicato esterno sull’avviso presupposto

  • art. 2495 c.c.

    richiamato per la disciplina degli effetti dell’estinzione della società cancellata dal registro delle imprese

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la statuizione sul doppio contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo del doppio contributo unificato

  • art. 110 t.u.l.p.s.

    richiamato solo come riferimento agli apparecchi utilizzati per la raccolta delle giocate

  • Cass. 1758/2018

    "gravità, precisione e concordanza"

    le Sezioni Unite escludono che in cassazione sia consentita una mera rilettura del ragionamento presuntivo, salvo errori di sussunzione o violazioni del metodo logico

  • Cass. 21762/2025

    richiamata per ribadire il metodo di valutazione degli indizi e i limiti del sindacato di legittimità sulla prova presuntiva

  • Cass. 22366/2021

    richiamata per affermare che il nesso tra fatto noto e fatto ignoto può essere desunto secondo un criterio di ragionevole probabilità, non di necessità esclusiva

  • Cass. 14207/2024

    richiamata in continuità sul tema della prova presuntiva e del ragionamento inferenziale

  • Cass. 21762/2025

    richiamata nuovamente sul medesimo tema della prova presuntiva

  • Cass. 13437/2024

    richiamata per indicare che il ricorso del liquidatore relativo all’avviso Seidimano era già stato rigettato

  • Cass. 18386/2025

    richiamata per indicare il rigetto del ricorso del liquidatore relativo all’avviso Betslot nella parte concernente la sua responsabilità

  • Cass., Sez. U, 13916/2006

    richiamata per affermare che il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio

Massime di principio

  • La censura della presunzione semplice in cassazione è ammissibile solo se denuncia un errore di sussunzione o un vizio logico-giuridico del metodo valutativo; non è consentita una mera richiesta di diversa lettura degli indizi compiuta dal giudice di merito.
  • Ai fini dell’art. 2729 c.c., è sufficiente che dal fatto noto il fatto ignoto sia desumibile come conseguenza ragionevolmente probabile secondo normalità, non essendo richiesta una necessità causale assoluta o esclusiva.
  • Nel processo tributario, quando l’Ufficio fonda l’accertamento su presunzioni di riparto di ricavi o utili, il contribuente che intenda contrastarle deve fornire prova contraria specifica e documentale dei diversi criteri di ripartizione o dell’inesistenza del maggior reddito.
  • La deducibilità di un costo non può essere affermata in astratto sulla base della sua utilità economica o della mera contestazione dell’antieconomicità: se il giudice di merito accerta il difetto di prova dell’effettività della prestazione o del pagamento, la deduzione va negata.
  • Il giudicato esterno formatosi sull’atto presupposto è opponibile al soggetto che abbia partecipato al relativo giudizio o che sia comunque posto in condizione di difendersi anche nel giudizio successivo collegato.
  • In presenza di società a ristretta base o con socio unico, la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili può operare, ma il socio può vincerla solo con prova contraria concreta e specifica, non con contestazioni generiche o con la sola produzione di documenti bancari non esaustivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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