Cassazione Civile, Ordinanza n. 16558/2023 del 12/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex legge Pinto proposta davanti alla Corte d'appello per asserita irragionevole durata di un procedimento presupposto. L'avvocato ricorrente sosteneva di aver chiesto, nel giudizio originario, la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. e di essere quindi titolare, in proprio, di un diritto autonomo alla ragionevole durata del segmento processuale funzionale alla riscossione delle spese distratte. In subordine, deduceva che la fase di cognizione e quella esecutiva/di ottemperanza dovessero essere considerate unitariamente fino all'effettivo soddisfacimento del credito, richiamando i principi delle Sezioni Unite sulla pendenza del processo esecutivo e sulla durata ragionevole. I co-ricorrenti, indicati come eredi della parte originaria, risultavano formalmente inclusi nell'impugnazione, ma senza specifiche censure autonome avverso le statuizioni della Corte territoriale. Il ricorso per cassazione denunciava violazione degli artt. 93-100 e 112 c.p.c., della legge n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, nonché omessa applicazione dei precedenti delle Sezioni Unite n. 19883/2019 e n. 8562/2021.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo principale perché l'istanza di distrazione delle spese è meramente accessoria e incidentale, non introduce una domanda autonoma né fa assumere all'avvocato la qualità di parte del giudizio di cognizione; di conseguenza, l'avvocato antistatario non può chiedere l'equa riparazione per la durata di quella fase. Ha inoltre escluso che siano applicabili i principi delle Sezioni Unite sul processo presupposto costituito da un precedente giudizio Pinto con successiva esecuzione, poiché qui il credito azionato riguardava spese di lite distratte e non un indennizzo Pinto, e il giudizio di ottemperanza risultava comunque definito in poco più di quattro mesi, senza allegazioni sulla incapienza del cliente o sull'impossibilità di rivolgersi direttamente a lui. Quanto ai co-ricorrenti eredi, l'impugnazione è stata dichiarata in parte qua inammissibile per difetto di specifiche censure. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
istanza di distrazione delle spese
La domanda di distrazione non introduce una domanda autonoma né un autonomo rapporto sostanziale; è un accessorio del processo principale e non attribuisce all'avvocato la qualità di parte del giudizio di cognizione.
difesa personale dell'avvocato
L'avvocato può difendersi personalmente, ma ciò non trasforma automaticamente in parte autonoma un'istanza accessoria proposta nel processo altrui.
violazione e falsa applicazione
Richiamati dal ricorrente come norme processuali asseritamente violate, ma la Corte ha escluso la fondatezza della doglianza perché la distrazione resta meramente accessoria.
omessa decisione sulla domanda proposta
La Corte ha ritenuto infondata la dedotta omessa pronuncia, poiché la domanda di distrazione non aveva la valenza di domanda principale idonea a fondare una pretesa Pinto autonoma.
La legge Pinto tutela la ragionevole durata del processo di cui la parte è effettivamente parte; non consente di indennizzare l'avvocato per il ritardo nella definizione di una fase accessoria volta alla distrazione delle spese.
art. 6 par. 1 CEDU
ogni persona ha diritto a che si svolga in tempi ragionevoli il "suo" processo
La garanzia convenzionale riguarda il processo della persona che sia parte in senso stretto; non copre il processo di altri soggetti al quale si sia interessati solo indirettamente o per ragioni accessorie.
art. 41 CEDU
Richiamato dalla Corte territoriale per affermare che l'eventuale lesione da mancato pagamento può rilevare come inadempimento diverso dal tempo del processo, ma la Cassazione ha comunque confermato il rigetto della domanda Pinto.
Nel giudizio di equa riparazione ex lege Pinto non è dovuto il contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stata ritenuta inapplicabile, in ragione dell'esenzione dal contributo unificato prevista per il giudizio di equa riparazione.
Massime di principio
- L'istanza di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. ha natura meramente accessoria e incidentale: non introduce una domanda autonoma e non rende l'avvocato distrattario parte del giudizio principale ai fini della legge Pinto.
- Il diritto all'equa riparazione spetta a chi sia parte in senso proprio del processo presupposto; non può essere riconosciuto a soggetti che siano solo indirettamente interessati all'esito del giudizio o alla soddisfazione di una pretesa accessoria.
- I principi elaborati in tema di unitarietà tra fase cognitiva ed esecutiva non sono automaticamente estensibili a crediti diversi dall'indennizzo Pinto, come le spese processuali distratte.
- Per invocare l'irragionevole durata della fase esecutiva occorrono allegazioni specifiche sull'impossibilità o difficoltà reale di ottenere il pagamento dal debitore originario; la mera protrazione del mancato pagamento non basta.
- Se l'impugnazione è formalmente proposta da più soggetti ma le censure riguardano solo la posizione di uno di essi, il ricorso è inammissibile nei confronti degli altri per mancanza di specifiche deduzioni.
- La tutela ex art. 6 CEDU riguarda il "proprio" processo della parte, non un procedimento altrui rispetto al quale il soggetto abbia soltanto un interesse riflesso o accessorio.
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