Cassazione Civile, Ordinanza n. 33972/2022 del 17/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da lavori di ristrutturazione di un immobile destinato a museo affidati in appalto a una società, sotto la direzione di un raggruppamento di professionisti. A seguito di infiltrazioni e difetti dell’opera, le parti avevano definito un accertamento tecnico preventivo con un accordo transattivo, in forza del quale l’appaltatrice si era impegnata a eseguire interventi di ripristino individuati dal consulente. L’Università, assumendo l’inadempimento della transazione e la mancata esecuzione degli interventi, aveva chiesto la risoluzione della transazione e il risarcimento dei danni. L’appaltatrice, a sua volta, aveva chiamato in causa la subappaltatrice cui aveva affidato i lavori di ripristino, chiedendo in via riconvenzionale la risoluzione del subappalto, il risarcimento dei danni e la manleva; la subappaltatrice aveva chiesto il pagamento del corrispettivo e la chiamata in causa dell’assicurazione. La Corte di merito aveva respinto l’appello dell’appaltatrice. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) la violazione dell’art. 1976 c.c., sostenendo che la transazione dovesse qualificarsi come novativa e che, quindi, non fosse risolubile per inadempimento; 2) la violazione dell’art. 1670 c.c., lamentando il mancato accoglimento della domanda di manleva verso la subappaltatrice, assumendo che il danno risarcito alla committente derivasse causalmente dall’inadempimento del subappalto; 3) la violazione del principio di soccombenza in tema di spese, per la condanna anche in favore dell’assicurazione chiamata in causa dalla subappaltatrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava solo a ottenere una diversa interpretazione della transazione senza denunciare la violazione di specifici canoni ermeneutici; il giudizio di merito sulla natura non novativa della transazione è stato ritenuto insindacabile in cassazione. Il secondo motivo è stato respinto perché non colpiva la ratio decidendi: la Corte territoriale aveva negato la manleva non per una questione di astratta qualificazione della garanzia, ma per difetto di prova del quantum e, soprattutto, per mancanza di dimostrazione degli specifici pregiudizi causalmente riferibili ai lavori di ripristino subappaltati. La Corte ha inoltre distinto i danni già esistenti e riferibili ai difetti originari dell’opera da quelli eventualmente derivanti dall’inadempimento della subappaltatrice. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: le spese del terzo chiamato in garanzia possono gravare sulla parte la cui infondata pretesa abbia reso necessaria la chiamata in causa; nel caso concreto, la condanna alle spese in favore dell’assicurazione era corretta perché la chiamata era stata resa necessaria dalla domanda patrimoniale proposta dalla ricorrente e poi risultata infondata. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La transazione è stata contestata quanto alla sua natura novativa; la Corte ha ribadito che la qualificazione del negozio dipende dall’interpretazione della volontà delle parti e non è liberamente riesaminabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici.
Il sindacato di legittimità sull’interpretazione del contratto è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza logica della motivazione, non potendo sostituirsi alla valutazione di merito sul significato della clausola.
È stato richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità del subappaltatore; la Corte ha però chiarito che, nel caso concreto, mancava la prova degli specifici danni causalmente imputabili all’inadempimento del subappalto, quindi non vi era automatismo nella manleva.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato evocato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È stato evocato nel secondo motivo; la censura è stata comunque respinta perché non aggrediva la ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dopo il rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata per il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione alla misura del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile censurare l’interpretazione di una clausola contrattuale limitandosi a contrapporre una diversa lettura dei fatti: occorre denunciare la violazione di specifici canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale rilevante nei limiti consentiti.
- La qualificazione di una transazione come novativa o non novativa è questione di interpretazione del negozio riservata al giudice di merito; il controllo di legittimità non può risolversi in una nuova valutazione del contenuto dell’accordo.
- La domanda di regresso o manleva nei confronti del subappaltatore richiede la prova concreta degli specifici pregiudizi causalmente imputabili all’inadempimento del subappalto; non opera un automatismo tra condanna dell’appaltatore verso il committente e responsabilità del subappaltatore.
- Quando la vicenda dannosa presenta cause diverse e successive, il giudice deve distinguere i danni originari da quelli ascrivibili alle successive condotte inadempienti, verificando il nesso causale per ciascun pregiudizio.
- Le spese del terzo chiamato in garanzia possono essere poste a carico della parte che, con una pretesa infondata, abbia reso necessaria la chiamata in causa, applicandosi il principio di causazione oltre a quello di soccombenza.
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