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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19826/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La sentenza di appello, che aveva confermato la responsabilità per i reati in materia di stupefacenti e rideterminato il trattamento sanzionatorio con riconoscimento della continuazione, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di un imputato, in due procedimenti riuniti, per fatti inizialmente contestati ai sensi degli artt. 81 e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, poi riqualificati ex comma 5 dello stesso art. 73, per cessione di più dosi di sostanza stupefacente e detenzione di hashish e marijuana già suddivisa in dosi. Il ricorso per cassazione è stato affidato a due censure: 1) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 2) mancata specificazione della pena base e dei singoli aumenti per la continuazione. La Corte ha rilevato che il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato con l'assenza di elementi positivi e che, dopo la riforma richiamata, non basta la sola incensuratezza. Quanto alla pena, ha richiamato il principio secondo cui, nel reato continuato, il giudice deve individuare il reato più grave, la pena base e gli aumenti per i reati satellite, ma la motivazione può essere più sintetica quando gli aumenti siano di esigua entità; nel caso concreto la Corte territoriale aveva rideterminato la pena base e applicato un aumento contenuto (un mese e quindici giorni, oltre euro 300) per altro capo, con motivazione ritenuta sufficiente.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La fattispecie è stata originariamente contestata nei commi 1 e 4 ed è stata riqualificata ai sensi del comma 5; la Corte richiama la riqualificazione come dato della decisione di merito.

  • art. 81 c.p.

    È richiamato in tema di reato continuato e di necessità di rispettare i limiti dell'aumento sanzionatorio per i reati satellite, senza trasformare la continuazione in un cumulo materiale.

  • art. 133 c.p.

    È il parametro generale per la commisurazione della pena; il richiamo ai suoi criteri può bastare quando la pena è prossima al minimo edittale, mentre serve motivazione più analitica se il giudice se ne discosta sensibilmente.

  • art. 132 c.p.

    È richiamato per affermare che aumenti di pena di esigua entità nel reato continuato possono essere motivati in modo sintetico, perché non rivelano abuso del potere discrezionale.

  • art. 162-bis c.p.

    La Corte richiama la riforma del 2008 per ribadire che, ai fini delle attenuanti generiche, la sola incensuratezza non è più sufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere adeguatamente sorretto dall'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato; la sola incensuratezza non è, di regola, sufficiente a imporne la concessione.
  • In tema di trattamento sanzionatorio, la motivazione sulla pena può essere più essenziale quando la sanzione irrogata è prossima al minimo edittale; al contrario, deve essere più puntuale quanto maggiore è lo scostamento dal minimo.
  • Nel reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, stabilire la pena base e determinare gli aumenti per i reati satellite; tuttavia, quando gli aumenti sono di modesta entità, la motivazione può essere sintetica, purché consenta di verificare il rispetto del criterio di proporzione e dei limiti dell'art. 81 c.p.
  • La mancata specificazione analitica della pena base e degli aumenti non determina di per sé vizio di motivazione se, dal complesso della decisione, risulta comprensibile il percorso sanzionatorio seguito e gli incrementi applicati sono contenuti.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorra una causa di esonero.
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Come è indicizzato

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