Cassazione Civile, Ordinanza n. 05032/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condominio aveva affidato a un'impresa il risanamento conservativo delle facciate e a un geometra, che era anche amministratore del condominio, la direzione tecnica dei lavori. In primo grado le domande del condominio erano state accolte solo in minima parte nei confronti del geometra e rigettate verso l'impresa. In appello, invece, la corte territoriale ha dichiarato nullo per contrasto con norme imperative il contratto di prestazione d'opera professionale del geometra, ordinandone la restituzione delle somme percepite, e ha condannato in solido geometra e impresa al pagamento delle spese necessarie per completare l'opera ed eliminare i vizi. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia sulle domande di manleva verso assicuratore e altro tecnico, riproposte in appello; 2) violazione del contraddittorio e del divieto di domande nuove per avere la corte d'appello dichiarato d'ufficio la nullità del contratto senza assegnare termine per difese; 3) violazione delle norme sulle competenze professionali del geometra, sostenendo che l'attività riguardasse mera manutenzione e non opere eccedenti la sua abilitazione; 4) omesso esame di un fatto decisivo, perché la corte avrebbe privilegiato solo una consulenza tecnica d'ufficio senza spiegare perché disattendere le altre.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché le domande di garanzia verso i terzi non erano state effettivamente decise in primo grado, essendo stata negata la chiamata in causa dei terzi con provvedimento discrezionale non impugnabile; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la nullità del contratto era stata dedotta in appello e comunque era rilevabile d'ufficio, senza violazione dell'art. 101 c.p.c. o dell'art. 345 c.p.c.; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché i lavori comprendevano interventi complessi e anche su strutture in cemento armato, attività estranea alle competenze del geometra; ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché non era stato indicato alcun fatto decisivo omesso, ma solo contestata la preferenza accordata a una consulenza tecnica rispetto ad altre. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore del condominio, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese nei confronti del terzo intimato non costituito.
Norme richiamate
Il giudizio originario era stato introdotto con rito sommario di cognizione.
Era stato ottenuto un accertamento tecnico preventivo sui lavori non eseguiti e sui vizi delle opere.
La doglianza sulla mancata pronuncia sulle domande di manleva è stata ritenuta non conferente, perché tali domande non erano entrate nel thema decidendum del primo grado.
Non è stata ravvisata violazione del contraddittorio, poiché la questione di nullità era stata già posta con l'atto di appello e comunque era rilevabile d'ufficio.
Non vi è stata introduzione di una domanda nuova in senso vietato, trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio e fondata su fatti già emersi in causa.
È stata evocata dal ricorrente per contestare la propria responsabilità contrattuale, ma la censura è stata respinta.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la validità della prestazione professionale resa; la Corte ha invece confermato la nullità del contratto per difetto di competenza professionale.
art. 16 lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274
La competenza del geometra è stata ritenuta limitata alla progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, non comprendendo interventi con strutture in cemento armato nelle costruzioni civili.
art. 16 lett. l), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274
La deroga per piccole costruzioni accessorie in ambito rurale o agricolo è stata richiamata come eccezione non applicabile al caso.
La chiamata di terzi non riguardava un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Sono stati esaminati i motivi di ricorso nei numeri 3 e 5 del primo comma, con rigetto o inammissibilità delle censure.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato disposto il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La domanda di garanzia non esaminata nel merito in primo grado perché impedita dal diniego di chiamata del terzo non può essere devoluta in appello come se fosse stata assorbita: il principio sulla riproposizione ex art. 346 c.p.c. opera solo quando la domanda sia effettivamente entrata nel giudizio di primo grado ed sia rimasta senza decisione per assorbimento.
- Il provvedimento del giudice che autorizza o nega la chiamata in causa di un terzo, salvo ipotesi di litisconsorzio necessario, esprime una valutazione discrezionale e non è censurabile con appello o ricorso per cassazione.
- La nullità per contrasto con norme imperative può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado, senza violazione del divieto di domande nuove e senza necessità di un autonomo termine di difesa quando la questione sia già emersa dagli atti di causa o dall'atto di impugnazione.
- La competenza professionale del geometra non si estende alla progettazione e direzione di interventi civili complessi che coinvolgano, anche solo in parte, strutture in cemento armato; in tali casi la prestazione è svolta al di fuori dell'ambito abilitativo e il relativo contratto è nullo.
- Nel vizio di motivazione relativo alla scelta tra più consulenze tecniche, la censura è ammissibile solo se vengono individuati specifici fatti decisivi, discussi tra le parti e non esaminati dal giudice; non basta lamentare in modo generico la preferenza accordata a una sola perizia.
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