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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26045/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio aggravato (anche ai sensi dell'art. 416-bis c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei "gravi indizi" di colpevolezza: contestava l'affidamento sulle dichiarazioni dei due collaboratori Pappagallo (ritenute generiche e contraddette da testimoni oculari), richiamava la precedente annullamento, in altro giudizio, dell'ordinanza relativa ad Alfredo Sibilla per insussistenza dei gravi indizi, e denunciava incoerenze e illogicità nella valutazione dell'attendibilità dei dichiaranti in reità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari sia limitato e non permetta la rivalutazione degli elementi di fatto; ha giudicato la motivazione del Tribunale del riesame lineare e completa. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto fondato sulla presenza di plurimi elementi convergenti: doppia "chiamata in reità" dai fratelli Pappagallo, dichiarazioni indipendenti e individualizzanti, riscontri dalle testimonianze oculari (descrizioni complessivamente corrispondenti all'imputato, con spiegazione delle discrepanze sull'età dovute a occhiali e barba) e conferme procedurali in giudizi collegati. La Corte ha quindi respinto il ricorso, condannato Lorusso alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende, e disposto la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi delle disposizioni applicabili; non è disposta la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma richiamata quale aggravante/contestazione collegata al fatto oggetto di indagine; la sentenza conferma che le indagini e le misure vengono valutate anche alla luce della contestazione prevista da tale articolo

  • art. 192, commi 2 e 3 cod. proc. pen.

    La Corte richiama i criteri di valutazione della prova indiziaria; il Tribunale del riesame ha applicato tali canoni nella ponderazione complessiva degli indizi, ritenendo congrua la valutazione combinata di dichiarazioni dei collaboratori e riscontri testimoniali

  • art. 23 del d.l. n. 137 del 2020

    Norma richiamata per la trattazione scritta del procedimento; la procedura di trattazione scritta è stata disposta e seguita

  • art. 616 c.p.p.

    Dispositivo applicato per disporre la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 94, comma 1-ter (disposizioni di attuazione c.p.p.)

    Disposizione richiamata per l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario qualora la decisione non determini la rimessione in libertà

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata per escludere l'applicabilità delle condizioni che avrebbero impedito la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende

  • Giurisprudenza di riferimento (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino)

    Giurisprudenza consultata come parametro interpretativo dei criteri di valutazione della prova indiziaria; la Corte la richiama per confermare i canoni applicati dal Tribunale del riesame

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari personali, svolge un sindacato limitato alla verifica della correttezza giuridica e della logica della motivazione, non rivalutando gli elementi di fatto o la loro gradazione probatoria.
  • Dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se indipendenti e convergenti, assumono valore significativo come "chiamata in reità" e possono costituire elemento grave se corroborate da altri riscontri.
  • Convergenza tra dichiarazioni di collaboratori e riscontri forniti da testimoni oculari rafforza la valutazione dei gravi indizi: differenze apparenti (es. età percepita) possono essere ragionevolmente spiegate dalle circostanze (concentrazione, abbigliamento, occhiali, barba) e non sono necessariamente dirimenti.
  • La mera esistenza di un provvedimento annullato nei confronti di un terzo (es. concorrente materiale) non determina automaticamente l'irrilevanza o la nullità della valutazione degli elementi a carico di altro indagato; occorre valutare il giudizio di merito e la specificità degli elementi a carico di ciascuno.
  • Le censure sulla credibilità dei collaboratori devono dimostrare l'illogicità o la violazione delle regole giuridiche nella motivazione; la semplice richiesta di una diversa valutazione dei fatti non è sufficiente in sede di legittimità.
  • Nel valutare la sussistenza della custodia cautelare deve emergere un quadro complessivo di elementi convergenti tali da giustificare il giudizio di gravità indiziaria secondo i canoni dell'art. 192 c.p.p.; la motivazione deve documentare la valutazione singolare e globale degli elementi.

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