Cassazione Penale, Sentenza n. 10425/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna il rigetto del reclamo contro il diniego del permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., denunciando violazione di legge (artt. 13 e 30-ter ord. pen., 133 e 203 cod. pen., artt. 3 e 27 Cost.) e vizio di motivazione. Sostiene che il Tribunale non ha valorizzato il percorso trattamentale e la disponibilità di una struttura di accoglienza in Taranto (pur estranea al contesto familiare del reato) e che il rifiuto di ammettere la responsabilità penale non dovrebbe precludere il permesso, dato che la detenuta ha ricorso alla CEDU e intende chiedere revisione della condanna.
La decisione
Il ricorso è rigettato. Il Tribunale (nella valutazione resa nel provvedimento impugnato e confermata) ha ritenuto legittimo negare il permesso premio in considerazione dell'atteggiamento della detenuta che si è sottratta al confronto con l'equipe trattamentale e non ha fornito elementi di revisione critica del proprio comportamento, aspetto rilevante ai fini della valutazione della pericolosità sociale prevista dall'art. 30-ter. La disponibilità della struttura di accoglienza ubicata nella stessa città dei fatti è stata ritenuta inopportuna per la presenza di altri soggetti coinvolti nella vicenda, e comunque la persistente pericolosità sociale rende inutile la questione dell'idoneità del luogo. In ossequio all'art. 616 c.p.p. la ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
Il permesso premio ha funzione premiale e risocializzante; è parte integrante del trattamento e richiede regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e indicatori di revisione critica del proprio percorso deviante. La sua concessione può essere negata se manca la disponibilità al percorso trattamentale e non vi sono elementi che attenuino la pericolosità.
Norma richiamata nella doglianza ma non oggetto di una specifica reinterpretazione autonoma nel provvedimento; il Tribunale ha ritenuto infondate le deduzioni difensive che invocavano violazioni di legge.
Richiamato nella parte introduttiva del motivo di impugnazione; il provvedimento non sviluppa un'interpretazione specifica sulla norma nel testo, limitandosi a valutare complessivamente la liceità del diniego del permesso.
Citate tra le norme richiamate dal ricorrente; il provvedimento non enuncia un'interpretazione autonoma rispetto a detta norma.
art. 3 Cost.
Richiamato nel ricorso (presumibilmente in tema di tutela dei diritti fondamentali), ma il Tribunale non ha ravvisato violazione costituzionale nella decisione impugnata.
art. 27 Cost.
Citato dal ricorrente; il giudice ha ritenuto che le garanzie costituzionali invocate non siano state violate dalla valutazione negativa circa la pericolosità sociale e l'assenza di impegno trattamentale.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Corte Costituzionale, sent. n. 504/1995
Richiamata per evidenziare la funzione pedagogico-propulsiva e l'importanza del permesso premio come strumento cruciale del trattamento e della progressione premiale.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 9796/2007 e Sez. 1, n. 5505/2016)
Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007; Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016
Precedenti richiamati per il principio che, ai fini dell'art. 30-ter, la valutazione dell'assenza di pericolosità sociale richiede particolare attenzione nei confronti di condannati per reati gravi e con fine pena lontano; la mancanza di elementi di rivisitazione critica può giustificare un diniego.
Massime di principio
- Il permesso premio (art. 30-ter ord. pen.) è sia premiale sia risocializzante: oltre alla regolare condotta, è necessaria l'assenza di pericolosità sociale e la presenza di segni di revisione critica del comportamento.
- La mancata confessione del reato non è di per sé ostativa alla concessione del permesso, ma l'atteggiamento di chiusura verso il percorso trattamentale e la mancata disponibilità al confronto possono legittimamente influire negativamente sulla valutazione della pericolosità.
- La disponibilità di una struttura di accoglienza nella stessa area in cui si sono svolti i fatti può essere ritenuta inopportuna, soprattutto se sono presenti altri soggetti collegati alla vicenda; tuttavia la questione diventa irrilevante se permane una valutazione negativa della pericolosità sociale.
- Nei casi di reati particolarmente gravi e con fine pena lontano, i giudici di merito possono dare particolare rilevanza all'assenza di elementi di rielaborazione critica; la difesa deve quindi produrre prove concrete di coinvolgimento nel trattamento, di segni di cambiamento e, se possibile, proposte di fruizione del permesso in contesti non collegati al luogo del reato.
- Le questioni procedurali o di sede di accoglienza sono valutazioni di merito: è difficile ottenere la riforma in sede di impugnazione se non si dimostrano vizi di legittimità o carenze motivazionali specifiche del provvedimento impugnato.
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