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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10425/2022 del 24/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna il rigetto del reclamo contro il diniego del permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., denunciando violazione di legge (artt. 13 e 30-ter ord. pen., 133 e 203 cod. pen., artt. 3 e 27 Cost.) e vizio di motivazione. Sostiene che il Tribunale non ha valorizzato il percorso trattamentale e la disponibilità di una struttura di accoglienza in Taranto (pur estranea al contesto familiare del reato) e che il rifiuto di ammettere la responsabilità penale non dovrebbe precludere il permesso, dato che la detenuta ha ricorso alla CEDU e intende chiedere revisione della condanna.

La decisione

Il ricorso è rigettato. Il Tribunale (nella valutazione resa nel provvedimento impugnato e confermata) ha ritenuto legittimo negare il permesso premio in considerazione dell'atteggiamento della detenuta che si è sottratta al confronto con l'equipe trattamentale e non ha fornito elementi di revisione critica del proprio comportamento, aspetto rilevante ai fini della valutazione della pericolosità sociale prevista dall'art. 30-ter. La disponibilità della struttura di accoglienza ubicata nella stessa città dei fatti è stata ritenuta inopportuna per la presenza di altri soggetti coinvolti nella vicenda, e comunque la persistente pericolosità sociale rende inutile la questione dell'idoneità del luogo. In ossequio all'art. 616 c.p.p. la ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 30-ter ord. pen.

    Il permesso premio ha funzione premiale e risocializzante; è parte integrante del trattamento e richiede regolare condotta, assenza di pericolosità sociale e indicatori di revisione critica del proprio percorso deviante. La sua concessione può essere negata se manca la disponibilità al percorso trattamentale e non vi sono elementi che attenuino la pericolosità.

  • art. 13 ord. pen.

    Norma richiamata nella doglianza ma non oggetto di una specifica reinterpretazione autonoma nel provvedimento; il Tribunale ha ritenuto infondate le deduzioni difensive che invocavano violazioni di legge.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato nella parte introduttiva del motivo di impugnazione; il provvedimento non sviluppa un'interpretazione specifica sulla norma nel testo, limitandosi a valutare complessivamente la liceità del diniego del permesso.

  • art. 203 cod. pen.

    Citate tra le norme richiamate dal ricorrente; il provvedimento non enuncia un'interpretazione autonoma rispetto a detta norma.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel ricorso (presumibilmente in tema di tutela dei diritti fondamentali), ma il Tribunale non ha ravvisato violazione costituzionale nella decisione impugnata.

  • art. 27 Cost.

    Citato dal ricorrente; il giudice ha ritenuto che le garanzie costituzionali invocate non siano state violate dalla valutazione negativa circa la pericolosità sociale e l'assenza di impegno trattamentale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 504/1995

    Richiamata per evidenziare la funzione pedagogico-propulsiva e l'importanza del permesso premio come strumento cruciale del trattamento e della progressione premiale.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 9796/2007 e Sez. 1, n. 5505/2016)

    Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007; Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016

    Precedenti richiamati per il principio che, ai fini dell'art. 30-ter, la valutazione dell'assenza di pericolosità sociale richiede particolare attenzione nei confronti di condannati per reati gravi e con fine pena lontano; la mancanza di elementi di rivisitazione critica può giustificare un diniego.

Massime di principio

  • Il permesso premio (art. 30-ter ord. pen.) è sia premiale sia risocializzante: oltre alla regolare condotta, è necessaria l'assenza di pericolosità sociale e la presenza di segni di revisione critica del comportamento.
  • La mancata confessione del reato non è di per sé ostativa alla concessione del permesso, ma l'atteggiamento di chiusura verso il percorso trattamentale e la mancata disponibilità al confronto possono legittimamente influire negativamente sulla valutazione della pericolosità.
  • La disponibilità di una struttura di accoglienza nella stessa area in cui si sono svolti i fatti può essere ritenuta inopportuna, soprattutto se sono presenti altri soggetti collegati alla vicenda; tuttavia la questione diventa irrilevante se permane una valutazione negativa della pericolosità sociale.
  • Nei casi di reati particolarmente gravi e con fine pena lontano, i giudici di merito possono dare particolare rilevanza all'assenza di elementi di rielaborazione critica; la difesa deve quindi produrre prove concrete di coinvolgimento nel trattamento, di segni di cambiamento e, se possibile, proposte di fruizione del permesso in contesti non collegati al luogo del reato.
  • Le questioni procedurali o di sede di accoglienza sono valutazioni di merito: è difficile ottenere la riforma in sede di impugnazione se non si dimostrano vizi di legittimità o carenze motivazionali specifiche del provvedimento impugnato.

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