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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04268/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

Un acquirente, insieme ad altri soggetti, aveva convenuto in giudizio una società immobiliare in liquidazione, il suo ex amministratore unico e un terzo acquirente, deducendo che, in occasione della vendita di un appartamento con giardino, la superficie effettivamente trasferita fosse inferiore a quella rappresentata, poiché una porzione di giardino era stata preventivamente accatastata come particella separata e poi alienata a un terzo. L’attore chiedeva il risarcimento del danno per responsabilità extracontrattuale da truffa nei confronti della società e dell’ex amministratore, nonché la dichiarazione di simulazione e, in subordine, l’azione revocatoria della successiva compravendita della porzione di terreno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo che la cancellazione della società dal registro delle imprese prima dell’introduzione del giudizio avesse determinato la perdita di capacità processuale e che tale improponibilità si estendesse anche alla domanda contro l’amministratore, evocato solo nella qualità di rappresentante della società. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto, osservando che la domanda solidale non distingueva correttamente la posizione della società da quella dell’amministratore e che i raggiri ascritti avevano prodotto effetti a vantaggio della sola società. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: violazione dell’art. 163 c.p.c., perché il convenuto sarebbe stato citato come persona fisica distinta dalla società e come autore personale dell’illecito; violazione dell’art. 1292 c.c., perché la solidarietà presuppone pluralità di debitori e l’identità del titolo non esclude la responsabilità personale; violazione dell’art. 640 c.p., perché il reato di truffa può essere commesso anche nell’interesse di un soggetto diverso dall’autore; violazione dell’art. 2495 c.c., perché la cancellazione della società non poteva precludere l’azione nei confronti della persona fisica responsabile del fatto illecito. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati congiuntamente i motivi, affermando che la domanda risarcitoria proposta in solido contro la società e la persona fisica che l’aveva rappresentata al momento del fatto illecito conserva efficacia nei confronti di quest’ultima anche se il giudizio non prosegue contro la società, cancellata prima della proposizione della domanda. La Corte ha chiarito che la deduzione di una obbligazione solidale presuppone la pluralità dei debitori e che il convenuto persona fisica era stato evocato quale autore dell’illecito in qualità di legale rappresentante della società al tempo della compravendita, non quale mero rappresentante processuale nel presente giudizio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte d’appello di Roma limitatamente ai motivi accolti e rinviato la causa alla medesima Corte territoriale in diversa composizione per nuovo esame. La decisione impugnata è stata ritenuta errata perché aveva escluso la proponibilità della domanda nei confronti della persona fisica sul presupposto della cancellazione della società, mentre secondo la Cassazione la domanda risarcitoria restava autonomamente azionabile contro l’ex amministratore, indicato come autore del fatto illecito commesso nella qualità rivestita all’epoca dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.c.

    La corretta individuazione del convenuto e del titolo della domanda si desume dall’atto di citazione; nel caso esaminato la persona fisica era stata evocata come autore dell’illecito in qualità di amministratore al tempo dei fatti, non solo come rappresentante processuale.

  • art. 1292 c.c.

    La solidarietà passiva presuppone una pluralità di debitori; la domanda proposta in solido contro società e persona fisica è compatibile con la deduzione di una responsabilità autonoma del soggetto fisico.

  • art. 640 c.p.

    La truffa può essere posta in essere anche per procurare un vantaggio a un soggetto diverso dall’autore materiale del reato; il fatto che il profitto sia andato alla società non esclude la possibile responsabilità personale dell’amministratore.

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione della società dal registro delle imprese non impedisce l’azione contro la persona fisica che sia stata allegata come autore dell’illecito in proprio, nella qualità rivestita al momento del fatto.

  • art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Quando una domanda risarcitoria è proposta in solido contro una società estinta e contro la persona fisica che, al tempo del fatto, ne era amministratore o legale rappresentante, la cancellazione della società non travolge automaticamente l’azione contro il soggetto fisico, se questi è indicato come autore dell’illecito.
  • Ai fini dell’individuazione del titolo di responsabilità, conta la causa petendi effettivamente allegata nell’atto introduttivo: se il convenuto persona fisica è chiamato a rispondere per la partecipazione personale al fatto illecito, la sua responsabilità è autonoma rispetto a quella della società.
  • La solidarietà passiva presuppone la prospettazione di più debitori; la circostanza che il vantaggio del raggiro sia stato conseguito dalla società non esclude di per sé la responsabilità personale dell’amministratore che abbia concorso nel fatto.
  • Nei giudizi di risarcimento danni da fatto illecito, la cancellazione della società dal registro delle imprese rileva solo rispetto alla società stessa e non può essere invocata per paralizzare, in assenza di specifiche ragioni, l’azione verso la persona fisica già indicata come autore del comportamento dannoso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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