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Parere

Parere n. 914/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla dott.ssa -OMISSIS- contro l’Università degli Studi di Messina, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e nei confronti dei signori -OMISSIS- per l’annullamento del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Messina n. 111024 del 13 settembre 2022 di approvazione degli atti della procedura selettiva di valutazione comparativa per la stipula di un contratto di lavoro subordinato; in parte qua, dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice; del Bando relativo alla procedura selettiva di valutazione comparativa; dell’articolo 9, comma 9, del “Regolamento sulla disciplina dei ricercatori a tempo determinato” dell’Università degli Studi di Messina di cui al D.R. n. 118 del 20 gennaio 2020.

Giustizia amministrativa202400550

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva per un contratto di ricercatore a tempo determinato, dei verbali della commissione, del bando e della clausola regolamentare sulla soglia minima di idoneità

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha partecipato a una procedura selettiva bandita ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 per un posto di ricercatore a tempo determinato nel settore della Psicologia generale. Il bando prevedeva la valutazione di titoli e pubblicazioni, con un massimo complessivo di 100 punti e una soglia minima di 65 punti per l'inserimento in graduatoria e l'idoneità. La ricorrente ha ottenuto 64,08 punti, collocandosi terza; il vincitore, unico candidato sopra soglia con 68,74 punti, ha successivamente rinunciato all'incarico. Il ricorso ha contestato: la mancata attribuzione di punti per attività didattica e progettuale; la valutazione parziale del dottorato di ricerca; la valutazione della continuità della produzione scientifica; la mancata valutazione di una pubblicazione non ancora edita; l'illegittimità della soglia di 65 punti; il difetto di motivazione e di istruttoria dell'attività della commissione. È stato inoltre chiesto l'accertamento dell'idoneità e del diritto alla collocazione in graduatoria, nonché la sospensione cautelare degli atti.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio e ha esaminato nel merito tutte le censure. Ha anzitutto rilevato che l'interesse della ricorrente alla rimozione della soglia di sbarramento era dubbio, poiché ella era terza e l'eventuale utilità avrebbe riguardato piuttosto il secondo classificato; in ogni caso, la censura è stata ritenuta infondata. La previsione di una soglia superiore alla sufficienza non è vietata dalle disposizioni richiamate e risponde all'interesse pubblico a una selezione più rigorosa; la soglia di 65 punti su 100 non è irragionevole e deve essere valutata ex ante, senza che rilevi il fatto che in concreto soltanto un candidato l'abbia superata. Sono state respinte anche le censure sui punteggi: la commissione ha legittimamente distinto l'attività di supporto alla didattica dall'insegnamento universitario e il ruolo secondario in un progetto dal ruolo di realizzatore; ha ragionevolmente attribuito un punteggio intermedio al dottorato in Neuroscienze, affine ma non coincidente con il settore concorsuale; ha giustificato il punteggio non massimo per la continuità della produzione scientifica, considerata l'interruzione di un anno; ha legittimamente escluso una pubblicazione non ancora data alle stampe, anche in funzione della par condicio, e la ricorrente non ha dimostrato che la sua inclusione avrebbe comunque consentito di raggiungere la soglia. È stata infine respinta la censura di difetto di motivazione: il voto numerico è sufficiente quando, come nel caso di specie, i criteri siano stati previamente fissati e i punteggi siano coerenti con essi, salvo contraddizioni manifeste. Il ricorso è stato pertanto ritenuto infondato e respinto, con assorbimento dell'istanza cautelare.

Osservazioni

Soglia minima di idoneità

La previsione nel bando di una soglia di 65 punti su 100, superiore alla sufficienza, non è vietata dalle fonti richiamate dalla ricorrente e non è irragionevole. La legittimità della clausola deve essere valutata ex ante e in astratto, senza che assuma rilievo decisivo il numero concreto dei candidati che abbiano superato la soglia.

Valutazione dell'attività didattica e progettuale

La commissione ha legittimamente attribuito zero punti all'attività di supporto alla didattica, non equiparabile all'attività di insegnamento universitario prevista dai criteri, e al ruolo secondario svolto dalla ricorrente nei progetti, non qualificabile come ruolo di realizzatore.

Valutazione del dottorato di ricerca

È ragionevole attribuire il punteggio massimo al titolo perfettamente pertinente, quello intermedio al titolo solo parzialmente pertinente e quello minimo al titolo non pertinente. Il dottorato in Neuroscienze era affine, ma non coincidente, con il settore concorsuale e disciplinare del posto.

Continuità della produzione scientifica

La mancata attribuzione del punteggio massimo è immune da vizi poiché la produzione scientifica presentava un'interruzione di un anno. La graduazione del punteggio rientra nella discrezionalità tecnica della commissione, non risultata abnorme.

Pubblicazione non ancora edita

La pubblicazione non ancora data alle stampe è stata legittimamente esclusa dalla valutazione, a tutela della par condicio. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato che l'inclusione del lavoro avrebbe modificato la media dei punteggi in misura sufficiente a raggiungere la soglia di idoneità.

Motivazione mediante voto numerico

Il voto numerico soddisfa l'obbligo di motivazione nelle procedure concorsuali quando i criteri siano stati previamente fissati e i voti siano coerenti con tali criteri. Il limite è rappresentato dalla manifesta contraddizione tra elementi obiettivi, criteri predeterminati e punteggio attribuito.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 3, lettera b), l. 240/2010

    Costituisce la base normativa della procedura selettiva per la stipula del contratto di ricercatore a tempo determinato.

  • Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251/2005

    La ricorrente ne ha invocato il contenuto per sostenere l'assenza di una base per la soglia minima; il Consiglio di Stato ha ritenuto che le fonti richiamate non vietino espressamente tale previsione.

  • Carta Europea dei Ricercatori

    Richiamata dalla ricorrente insieme alla Raccomandazione n. 251/2005; non è stata ritenuta ostativa alla previsione della soglia di idoneità.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è soddisfatto dal voto numerico nelle procedure concorsuali quando siano stati previamente stabiliti criteri di valutazione coerenti con i punteggi attribuiti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e i controinteressati.

  • articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'articolo 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante l'oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 9, comma 9, del Regolamento sulla disciplina dei ricercatori a tempo determinato dell'Università degli Studi di Messina

    Prevede, secondo quanto emerge dal parere, la soglia minima di punteggio per l'idoneità nella procedura selettiva.

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell'ambito del quale il parere è stato reso.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive universitarie è legittima, in assenza di un espresso divieto normativo, la previsione nel bando di una soglia di punteggio superiore alla sufficienza per l'inserimento in graduatoria o il conseguimento dell'idoneità, quando la soglia sia ragionevole e persegua una selezione più rigorosa dei candidati meritevoli.
  • La legittimità e la ragionevolezza di una clausola del bando di concorso devono essere valutate ex ante e in astratto; il fatto che, in concreto, soltanto un candidato superi la soglia prevista non dimostra di per sé l'irrazionalità della clausola.
  • La precisazione dei criteri e la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni da parte delle commissioni esaminatrici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o abnormità, senza possibilità di sostituzione del giudizio dell'amministrazione.
  • Il voto numerico attribuito in una procedura concorsuale è sufficiente a motivare la valutazione quando i criteri siano stati previamente predeterminati e il punteggio sia coerente con essi; è necessaria un'ulteriore censura solo in presenza di una manifesta contraddizione tra i fatti obiettivi, i criteri e il voto.
  • La par condicio consente di distinguere, ai fini della valutazione concorsuale, tra attività di insegnamento universitario e attività di mero supporto alla didattica, nonché di escludere pubblicazioni non ancora edite quando il bando o i criteri della procedura valorizzino lavori formalmente pubblicati.

Ricorso straordinario su procedura selettiva per ricercatore universitario

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una candidata contro gli atti della procedura selettiva bandita dall'Università degli Studi di Messina ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, per un contratto di ricercatore a tempo determinato nel settore della Psicologia generale. Il parere ha concluso per il rigetto del ricorso, con assorbimento dell'istanza cautelare.

Procedura e risultati della selezione

Il bando prevedeva la valutazione comparativa dei titoli, fino a 40 punti, e delle pubblicazioni, fino a 60 punti, con una soglia minima di 65 punti su 100 per l'idoneità. Soltanto un candidato aveva superato la soglia, con 68,74 punti, ed era stato dichiarato vincitore, ma aveva rinunciato all'incarico. La ricorrente aveva ottenuto 64,08 punti e si era collocata al terzo posto.

La candidata ha impugnato il decreto rettorale di approvazione degli atti, i verbali della commissione, il bando e la clausola regolamentare relativa alla soglia minima. Ha chiesto anche l'accertamento della propria idoneità e del diritto alla collocazione in graduatoria.

Censure proposte

Le contestazioni riguardavano:

  • la mancata attribuzione di punti per l'attività didattica e progettuale;
  • la valutazione non massima del dottorato di ricerca;
  • la valutazione della continuità della produzione scientifica;
  • l'esclusione di una pubblicazione ancora in stampa;
  • l'illegittimità della soglia di 65 punti;
  • il difetto di motivazione e di istruttoria della commissione.

Soglia minima di idoneità

Il Consiglio di Stato ha rilevato preliminarmente che l'interesse della ricorrente alla rimozione della soglia era dubbio, poiché ella era terza e l'eventuale vantaggio concreto avrebbe riguardato il secondo classificato. La censura è stata comunque esaminata e respinta nel merito.

Le disposizioni invocate dalla ricorrente non vietano espressamente l'introduzione di una soglia minima superiore alla sufficienza. Secondo il parere, tale previsione può perseguire l'interesse pubblico a una selezione più rigorosa dei candidati maggiormente meritevoli. La soglia di 65 punti su 100 è stata considerata di poco superiore alla sufficienza e non irragionevole. La valutazione della clausola deve essere compiuta ex ante e in astratto: non è decisivo che, nella procedura concreta, soltanto un candidato abbia superato il limite.

Discrezionalità tecnica della commissione

La precisazione dei criteri e la valutazione dei candidati costituiscono attività tecnico-discrezionale. Il sindacato non può sostituire la valutazione della commissione, ma può verificare la logicità, la ragionevolezza e l'assenza di arbitrarietà o abnormità.

Il fatto che il curriculum della ricorrente fosse stato valutato più favorevolmente in un'altra procedura presso un diverso ateneo non è stato ritenuto significativo, poiché ogni concorso e ogni commissione sono autonomi.

Valutazione dell'attività didattica e progettuale

La commissione aveva stabilito di valutare la sola attività didattica universitaria e la sola realizzazione di attività progettuale. La ricorrente aveva svolto attività di supporto alla didattica, ma non incarichi di insegnamento. La distinzione è stata ritenuta coerente con il bando e non arbitraria, anche per preservare la par condicio tra i candidati.

Parimenti legittima è stata ritenuta l'esclusione del punteggio per l'attività progettuale, poiché la candidata aveva svolto un ruolo secondario e non aveva ricoperto un ruolo qualificabile come realizzatore del progetto.

Dottorato e continuità della produzione scientifica

Il dottorato in Neuroscienze è stato considerato affine, ma non perfettamente coincidente, con il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare del posto. È stata quindi ritenuta ragionevole l'attribuzione del punteggio intermedio di 3 punti su 5, anziché del punteggio massimo riservato al titolo pienamente pertinente.

La valutazione non massima della continuità della produzione scientifica è stata ritenuta coerente con l'interruzione di un anno nella produzione della candidata. La graduazione del punteggio rientra nella discrezionalità della commissione e, nel caso concreto, non è risultata abnorme.

Pubblicazione non ancora edita

La commissione non ha valutato una pubblicazione che non era ancora stata data alle stampe. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima tale scelta, anche a tutela della par condicio. Inoltre, il sistema previsto dai verbali attribuiva il punteggio alle pubblicazioni mediante la media dei punteggi assegnati ai singoli lavori; la ricorrente non ha dimostrato che l'inclusione della pubblicazione, anche con il punteggio massimo, le avrebbe consentito di raggiungere i 65 punti necessari.

Motivazione mediante voto numerico

La censura di difetto di motivazione è stata respinta. Il voto numerico attribuito ai titoli e alle prove concorsuali può soddisfare l'obbligo motivazionale di cui all'articolo 3 della legge n. 241/1990 quando i criteri siano stati previamente fissati.

Nel caso esaminato, i criteri erano stati stabiliti prima della valutazione dei curricula e i voti risultavano coerenti con tali criteri. Il voto numerico sintetizza il giudizio tecnico della commissione e garantisce la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni, salvo il limite della manifesta contraddizione tra gli elementi obiettivi, i criteri prestabiliti e il punteggio attribuito.

Conclusioni

Il ricorso è stato ritenuto infondato in ogni sua articolazione e respinto. L'istanza cautelare è stata assorbita. La Sezione ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e i controinteressati, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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