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Parere

Parere n. 906/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’economia e delle finanza e il Comando Generale della Guardia di Finanza e nei confronti dei signori -OMISSIS- per l’annullamento della graduatoria finale relativa al concorso per il reclutamento di 1410 allievi finanzieri;

Giustizia amministrativa202400720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria finale del concorso per il reclutamento di 1.410 allievi finanzieri per l’anno 2022

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, escluso dal concorso per difetto dei requisiti di moralità e condotta previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del bando, ha impugnato con ricorso straordinario la graduatoria finale, deducendo violazione di norme costituzionali, legislative e del bando, difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà e lesione del legittimo affidamento. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di alternatività, poiché il ricorrente aveva già proposto davanti al TAR Lazio un ricorso contro il provvedimento di esclusione, definito con sentenza n. 19511/2023. La questione consiste nello stabilire se la contemporanea pendenza del ricorso giurisdizionale e del ricorso straordinario sia preclusa anche quando gli atti formalmente impugnati siano diversi, ma risultino strettamente connessi e attengano alla stessa questione sostanziale.

Il parere

La Sezione ritiene il ricorso straordinario inammissibile ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971. Il ricorrente aveva già impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento di esclusione dal concorso e, successivamente, aveva proposto ricorso straordinario contro la graduatoria finale. Secondo la Sezione, il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso al TAR deve essere interpretato in senso sostanziale ed estensivo: la preclusione opera non soltanto quando siano impugnati i medesimi atti, ma anche quando gli atti siano diversi e tuttavia strettamente connessi e la questione sostanziale dedotta sia la stessa. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, senza esame dei motivi relativi ai requisiti di moralità e condotta, alla motivazione, all’istruttoria e all’eccesso di potere.

Osservazioni

Violazione del principio di alternatività

Il ricorso straordinario è inammissibile perché il ricorrente aveva già adito il TAR Lazio contro il provvedimento di esclusione dal medesimo concorso. La successiva impugnazione della graduatoria finale, pur formalmente rivolta contro un atto diverso, riguarda la stessa questione sostanziale ed è strettamente connessa al precedente giudizio.

Esame dei motivi di merito

I motivi relativi alla violazione delle norme sul concorso, ai requisiti di moralità e condotta, al difetto di motivazione e istruttoria, all’eccesso di potere e al legittimo affidamento non sono esaminati per la preclusione processuale derivante dall’inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.P.R. 1199/1971

    Il principio di alternatività impedisce la contemporanea pendenza del ricorso straordinario e del ricorso al TAR quando, anche se gli atti impugnati sono formalmente diversi, essi sono strettamente connessi e la questione sostanziale è la stessa.

  • art. 2, comma 1, lettera g), del bando di concorso

    Prevede il requisito di moralità e condotta il cui difetto aveva determinato l’esclusione del ricorrente; la relativa legittimità non è esaminata per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente quale parametro dell’obbligo di motivazione; il motivo non è esaminato per la definizione in rito.

  • artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990

    Richiamati dal ricorrente in relazione alle garanzie partecipative e all’istruttoria procedimentale; i relativi motivi non sono esaminati.

  • art. 97 Costituzione

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; la censura non è esaminata per l’inammissibilità.

Massime di principio

  • Il principio di alternatività tra ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e ricorso al TAR ha portata sostanziale e non meramente formale.
  • La contemporanea pendenza dei due rimedi è preclusa anche quando siano impugnati atti formalmente diversi, se gli atti sono strettamente connessi e la questione sostanziale dedotta è la stessa.
  • L’impugnazione della graduatoria finale non può essere utilizzata per eludere il principio di alternatività quando la contestazione dipende sostanzialmente dalla medesima esclusione già portata davanti al giudice amministrativo.

Inammissibilità del ricorso straordinario contro la graduatoria di un concorso per allievi finanzieri

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un partecipante escluso dal concorso per il reclutamento di 1.410 allievi finanzieri per l’anno 2022. Il ricorso era rivolto contro la graduatoria finale e coinvolgeva il Ministero dell’economia e delle finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza.

Premesse e vicenda procedimentale

Il ricorrente era stato escluso dal concorso con provvedimento del 21 giugno 2023, perché ritenuto privo dei requisiti di moralità e condotta previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del bando.

Avverso il provvedimento di esclusione egli aveva già proposto ricorso davanti al TAR Lazio, definito con sentenza n. 19511/2023. Successivamente, il 10 novembre 2023, aveva presentato ricorso straordinario contro la graduatoria finale del concorso.

Censure dedotte

Nel ricorso straordinario erano state prospettate numerose violazioni, tra cui:

  • violazione dell’articolo 97 della Costituzione;
  • violazione dell’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 160/2006, dell’articolo 26 della legge n. 53/1989 e dell’articolo 35 della legge n. 165/2001;
  • violazione dell’articolo 2, comma 1, lettera g), e comma 3, nonché dell’articolo 9, comma 1, del bando di concorso;
  • violazione degli articoli 3, 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990;
  • difetto di motivazione e di istruttoria;
  • eccesso di potere per arbitrio, illogicità manifesta, travisamento dei fatti e contraddittorietà;
  • violazione del principio del legittimo affidamento.

Principio di alternatività

Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’articolo 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971, che disciplina il rapporto di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso al TAR.

La Sezione ha accolto l’eccezione, precisando che il principio di alternatività deve essere interpretato in senso sostanziale ed estensivo. Esso non riguarda soltanto l’ipotesi in cui siano impugnati esattamente lo stesso provvedimento o il medesimo atto, ma opera anche quando:

  • i provvedimenti formalmente impugnati siano diversi;
  • gli atti siano strettamente connessi;
  • la questione sostanziale sottoposta all’esame sia la stessa.

La graduatoria finale, infatti, era strettamente collegata al precedente provvedimento di esclusione, già impugnato davanti al TAR Lazio. La nuova impugnazione non introduceva una questione sostanzialmente autonoma, ma riproponeva la medesima controversia attraverso l’impugnazione di un atto successivo della procedura concorsuale.

Esito

Il Consiglio di Stato ha espresso l’avviso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile. La decisione è stata adottata senza esaminare nel merito le censure relative ai requisiti di moralità e condotta, alla motivazione, all’istruttoria e all’eccesso di potere.

La Sezione ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e gli eventuali terzi citati, ai sensi dell’articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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