Salta al contenuto
Parere

Parere n. 905/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto con deposito diretto ex art.11 del d.P.R. n.1199 del 1971, dal capitano della Guardia di Finanza signor -OMISSIS- contro il Comando Generale della Guardia di Finanza ed il Ministero dell’economia e delle finanze e nei confronti dei maggiori signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- per l’annullamento: - del verbale delle operazioni compiute dalla Commissione ordinaria di avanzamento del Comando Generale della Guardia di Finanza del 18 aprile 2023; - di tutti i verbali delle sedute della Commissione ordinaria di avanzamento di estremi e contenuto non conosciuti; - della graduatoria di merito dei capitani RS in spe inclusi nell’aliquota di avanzamento al grado di maggiore 2023; - della determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza con la quale è stato approvato l’esito del giudizio di avanzamento e la graduatoria di merito dei capitani RS in spe inclusi nell’aliquota di avanzamento al grado di maggiore 2023; - dell’esito del giudizio di avanzamento a scelta per l’anno 2023 ovvero per gli anni precedenti - valutazione per l’avanzamento a scelta al grado di maggiore per l’anno 2023 di cui alla nota prot.n.248934 del 17 maggio 2023 del Comando Regionale Puglia; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti.

Giustizia amministrativa202300921

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Richiesta di riesame del parere n. 473 del 19 maggio 2025, reso su un ricorso straordinario relativo alla valutazione per l’avanzamento al grado di maggiore per l’anno 2023

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La Sezione è chiamata a decidere sull’ammissibilità dell’istanza con cui il ricorrente ha chiesto il riesame del precedente parere n. 473 del 19 maggio 2025, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso straordinario per intervenuta opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. Il ricorrente ha sostenuto che il precedente parere avrebbe omesso di esaminare la propria eccezione relativa alla tardività dell’opposizione. L’amministrazione ha sostenuto l’inammissibilità dell’istanza. La Sezione ha inoltre verificato il rispetto del contraddittorio, dopo che il precedente parere interlocutorio n. 1406 del 15 dicembre 2025 aveva disposto l’integrazione della relazione istruttoria e la partecipazione degli atti al ricorrente.

Il parere

La Sezione ha preliminarmente ritenuto pienamente rispettato il principio del contraddittorio, poiché la relazione ministeriale e la nota del Comando Generale della Guardia di Finanza del 15 gennaio 2026 sono state trasmesse al ricorrente, che ha presentato controdeduzioni. Nel merito, ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame. Il riesame del parere reso sul ricorso straordinario non è previsto dalla legge, ma è stato ammesso in via pretoria quale strumento eccezionale, proponibile soltanto dal Ministero referente e prima dell’emanazione del decreto presidenziale conclusivo. Il ricorrente, invece, può eventualmente proporre revocazione del decreto presidenziale ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 1199/1971, ove ricorrano i relativi presupposti. La Sezione ha inoltre affermato che il riesame, al pari della revocazione, è soggetto al principio del ne bis in idem e non può essere utilizzato per reiterare indefinitamente la controversia o per sottoporre nuovamente una mera divergenza interpretativa di norme. È stata infine respinta l’interpretazione prospettata dal ricorrente del parere n. 99 del 19 gennaio 2026, poiché tale parere ribadiva che la facoltà di presentare l’istanza di riesame spetta soltanto all’amministrazione.

Osservazioni

Ammissibilità della richiesta di riesame

La richiesta di riesame del parere reso su un ricorso straordinario è un istituto non previsto espressamente dalla legge, ammesso in via pretoria soltanto in favore del Ministero referente e prima dell’emanazione del decreto presidenziale decisorio.

Legittimazione del ricorrente

Il ricorrente non è legittimato a proporre l’istanza di riesame del parere. Può eventualmente proporre ricorso per revocazione contro il decreto presidenziale che definisce il ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 1199/1971, se ne ricorrono i presupposti.

Principio del ne bis in idem

La richiesta di riesame, al pari della revocazione, è soggetta al principio di non reiterabilità, in ragione della natura eccezionale dello strumento e dell’esigenza di evitare la protrazione indefinita della controversia.

Divergenza interpretativa

Non è ammissibile una richiesta di riesame fondata esclusivamente su una diversa interpretazione di fonti normative, poiché la funzione giustiziale del ricorso straordinario comporta la normale irretrattabilità della decisione, salvo i casi eccezionali di revocazione.

Interpretazione del parere n. 99 del 19 gennaio 2026

Il parere n. 99 del 19 gennaio 2026 non attribuisce al ricorrente la facoltà di chiedere il riesame, avendo ribadito che tale facoltà spetta esclusivamente all’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    opposizione al ricorso straordinario

    La precedente dichiarazione di improcedibilità del ricorso straordinario era stata fondata sull’intervenuta opposizione dell’amministrazione.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    deposito diretto del ricorso

    È richiamato quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 15 d.P.R. n. 1199/1971

    revocazione del decreto presidenziale che decide il gravame

    Il ricorrente può utilizzare la revocazione contro il decreto presidenziale decisorio, nei casi e nei limiti previsti.

  • art. 403 c.p.c.

    non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione

    È richiamato come espressione del principio di non reiterabilità e del ne bis in idem applicabile anche alla richiesta di riesame del parere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Giustifica l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e dei terzi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • La richiesta di riesame del parere reso dal Consiglio di Stato su un ricorso straordinario, non espressamente prevista dal d.P.R. n. 1199/1971, costituisce uno strumento eccezionale ammesso in via pretoria esclusivamente su iniziativa dell’amministrazione referente e prima dell’emanazione del decreto presidenziale conclusivo.
  • Il ricorrente non può chiedere il riesame del parere reso sul proprio ricorso straordinario; dopo l’emanazione del decreto presidenziale può eventualmente proporre revocazione, nei casi e nei limiti previsti dall’art. 15 del d.P.R. n. 1199/1971.
  • La richiesta di riesame del parere e la revocazione sono soggette al principio del ne bis in idem e alla regola di non reiterabilità, poiché la loro natura eccezionale impedisce la riapertura indefinita della controversia.
  • Una mera divergenza interpretativa concernente le fonti normative non è sufficiente a fondare l’ammissibilità del riesame, essendo normalmente irretrattabile la decisione resa nella funzione giustiziale del ricorso straordinario, salvo i limitati casi di revocazione.
  • Nel procedimento relativo a una richiesta di riesame, il contraddittorio è rispettato quando la relazione istruttoria e gli atti decisivi dell’amministrazione sono previamente trasmessi al ricorrente, che abbia avuto un termine per formulare osservazioni e controdeduzioni.

Inammissibilità della richiesta di riesame di un parere su ricorso straordinario

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, si è pronunciato su una richiesta di riesame proposta da un capitano della Guardia di Finanza in relazione al parere n. 473 del 19 maggio 2025, con il quale era stato dichiarato improcedibile un ricorso straordinario concernente la valutazione per l’avanzamento al grado di maggiore per l’anno 2023.

Premesse e vicenda procedimentale

Il ricorso straordinario originario era diretto contro gli atti della Commissione ordinaria di avanzamento, la graduatoria di merito e il provvedimento di approvazione dell’esito del giudizio di avanzamento. Il precedente parere n. 473 del 2025 aveva dichiarato l’improcedibilità del ricorso per intervenuta opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971.

Il ricorrente ha successivamente presentato un’istanza di riesame, sostenendo che il precedente parere non avesse esaminato la contestazione relativa alla tardività dell’opposizione. L’amministrazione ha trasmesso l’istanza al Consiglio di Stato sostenendone l’inammissibilità.

Con il parere interlocutorio n. 1406 del 15 dicembre 2025, la Sezione aveva disposto un’integrazione istruttoria, rilevando la necessità di una relazione firmata dall’autorità politica e di assicurare la partecipazione del ricorrente agli atti dell’amministrazione. A seguito di tale parere, la relazione e la nota del Comando Generale della Guardia di Finanza del 15 gennaio 2026 sono state trasmesse al ricorrente, che ha presentato osservazioni il 9 marzo 2026.

Rispetto del contraddittorio

La Sezione ha preliminarmente accertato che il procedimento relativo alla richiesta di riesame si era svolto nel rispetto del contraddittorio. In particolare, il ricorrente aveva ricevuto sia la relazione ministeriale sia la nota dell’amministrazione e aveva avuto modo di formulare controdeduzioni.

Natura e limiti del riesame

Il Consiglio di Stato ha chiarito che il riesame del parere reso su un ricorso straordinario non è previsto direttamente dalla legge. Esso è stato introdotto in via pretoria come strumento eccezionale, ammissibile soltanto quando l’istanza sia presentata dal Ministero referente prima dell’emanazione del decreto presidenziale che definisce il ricorso.

La facoltà di proporre il riesame spetta quindi esclusivamente all’amministrazione referente. Il ricorrente non può utilizzare tale strumento per contestare il parere; una volta emanato il decreto presidenziale, può eventualmente proporre revocazione ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 1199/1971, nei casi e nei limiti previsti dalla disciplina applicabile.

Ne bis in idem e non reiterabilità

La Sezione ha assimilato il riesame a una sorta di revocazione anticipata, collocata prima della definizione del ricorso straordinario con il decreto presidenziale. Per tale ragione, entrambi gli strumenti condividono presupposti, condizioni e limiti e sono soggetti al principio del ne bis in idem.

La regola di non reiterabilità impedisce che la controversia venga riaperta indefinitamente. Inoltre, una richiesta fondata soltanto su una diversa interpretazione di disposizioni normative non è sufficiente, poiché la decisione resa nella funzione giustiziale del ricorso straordinario è normalmente irretrattabile, salvo i casi eccezionali di revocazione.

Valutazione del richiamo al parere n. 99 del 2026

Il ricorrente aveva invocato il parere n. 99 del 19 gennaio 2026 per sostenere l’ammissibilità della propria istanza. La Sezione ha ritenuto priva di pregio tale interpretazione, rilevando che quel parere aveva espressamente ribadito che la facoltà di presentare una richiesta di riesame spetta soltanto all’amministrazione.

Conclusione

La Sezione Prima ha espresso il parere che la richiesta di riesame debba essere dichiarata inammissibile. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e gli eventuali terzi, in applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaStato giuridico e avanzamento
RamiProcesso amministrativoForze armate e forze di polizia
IstitutiPartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàAbuso del diritto e del processo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.