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Parere

Parere n. 904/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Pelletteria Erika S.r.l. contro Anpal - Autorità di Gestione del Pon Spao per l’annullamento del provvedimento notificato il 6 novembre 2023 di restituzione della somma di € 9.373,11 a seguito di un controllo sulla richiesta di saldo relativa al Fondo Nuove Competenze.

Giustizia amministrativa202400827

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento ANPAL notificato il 6 novembre 2023, recante la richiesta di restituzione di euro 9.373,11 nell’ambito del Fondo Nuove Competenze.

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui ANPAL, a seguito della verifica della rendicontazione relativa alle attività formative svolte da dodici operai nell’ambito del Fondo Nuove Competenze, ha rideterminato il contributo riconoscibile in euro 10.367,69, chiedendo la restituzione di euro 9.373,11 rispetto all’importo originariamente rendicontato e riconosciuto. La ricorrente ha dedotto tre motivi, contestando l’errata applicazione dei criteri di calcolo del costo del lavoro e sostenendo che l’amministrazione avrebbe considerato la retribuzione effettiva delle sole ore di formazione anziché l’importo base previsto dai CCNL. Ha inoltre lamentato l’applicazione di criteri definiti dal DCS n. 275 del 23 settembre 2022, pubblicato successivamente allo svolgimento delle attività formative, e ha prospettato una diversa quantificazione del contributo. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia riguardasse la fase esecutiva del rapporto contributivo e l’esatta determinazione dell’importo spettante.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e la propria giurisprudenza, ha distinto la fase genetica di attribuzione del contributo, nella quale il beneficiario è titolare di un interesse legittimo, dalla fase successiva all’assegnazione, nella quale sorge un diritto soggettivo alla concreta erogazione e alla conservazione del beneficio, salvo che l’amministrazione eserciti poteri di autotutela per vizi di legittimità o per originario contrasto con l’interesse pubblico. Nel caso concreto, la contestazione riguarda il ricalcolo dell’importo effettivamente erogabile sulla base delle norme attuative del Fondo Nuove Competenze e, quindi, la corretta determinazione dell’entità del contributo nella fase esecutiva del rapporto, non i requisiti di ammissione al finanziamento. La posizione della società è pertanto qualificata come diritto soggettivo, la cui tutela spetta al giudice ordinario. Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione; l’esame dell’istanza cautelare è stato assorbito. È stata fatta salva la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., ferme le decadenze e le preclusioni eventualmente maturate.

Osservazioni

Difetto di giurisdizione

La controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto contributivo e alla concreta determinazione dell’importo del beneficio, sulla base dei criteri applicabili, senza contestare vizi dell’atto originario di ammissione al finanziamento. La relativa posizione giuridica è un diritto soggettivo tutelabile davanti al giudice ordinario.

Domanda cautelare

L’esame dell’istanza sospensiva è assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Riproposizione davanti al giudice ordinario

La società può riproporre la domanda davanti al giudice ordinario nei modi e nei termini previsti dall’art. 11 c.p.a., restando ferme le eventuali decadenze e preclusioni.

Norme richiamate

  • art. 88 D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

    La disposizione ha introdotto il Fondo Nuove Competenze, oggetto del rapporto contributivo controverso.

  • art. 4 D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126

    La disposizione ha modificato la disciplina del Fondo Nuove Competenze.

  • Decreto interministeriale 9 ottobre 2020

    È richiamato quale fonte attuativa della disciplina del Fondo e dei criteri di erogazione del contributo.

  • Decreto interministeriale 22 settembre 2022

    È richiamato, insieme alle altre fonti attuative, quale parametro per il ricalcolo dell’importo del contributo.

  • DCS ANPAL n. 275 del 23 settembre 2022

    È richiamato quale atto recante modalità di calcolo del costo del lavoro e di verifica dei rendiconti, applicato dall’amministrazione nella rideterminazione del contributo.

  • art. 7, comma 8, c.p.a.

    È richiamato in relazione all’eccezione di inammissibilità connessa al difetto di giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, nei modi e nei termini previsti, ferme decadenze e preclusioni.

  • Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza 21 novembre 2020, n. 25577

    Attribuisce al giudice ordinario le controversie relative al venir meno dell’agevolazione per comportamenti del beneficiario nella fase attuativa, e non per vizi dell’atto di assegnazione.

  • Cass. civ., Sez. Unite, ordinanze 10 novembre 2020, n. 25213, e 18 giugno 2021, n. 13492

    Riconducono alla giurisdizione ordinaria le controversie sulla concreta erogazione o sul ritiro del contributo per inadempimento degli obblighi del beneficiario, quando non residuino margini di discrezionalità amministrativa.

  • Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8868/2022

    Recepisce il criterio distintivo tra fase di attribuzione del finanziamento, riconducibile all’interesse legittimo, e fase esecutiva, riconducibile al diritto soggettivo.

  • Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza 20 maggio 2024, n. 13992

    Distingue tra interesse legittimo nella fase procedimentale anteriore all’attribuzione, diritto soggettivo alla concreta erogazione e conservazione del beneficio dopo l’attribuzione, e nuova configurazione come interesse legittimo quando l’amministrazione eserciti autotutela per vizi di legittimità o per originario contrasto con l’interesse pubblico.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a contributi o sovvenzioni pubbliche, la fase anteriore al provvedimento di attribuzione è normalmente caratterizzata da un interesse legittimo, mentre, una volta perfezionata l’assegnazione, la pretesa alla concreta erogazione e alla conservazione del beneficio assume natura di diritto soggettivo quando la contestazione riguardi l’adempimento degli obblighi o la corretta quantificazione del contributo.
  • Spetta al giudice ordinario la controversia concernente il ricalcolo, la riduzione o il recupero del contributo già attribuito, quando l’amministrazione applichi criteri predeterminati relativi alla fase esecutiva del rapporto e non eserciti poteri discrezionali di attribuzione né autotutela sul provvedimento originario.
  • La giurisdizione amministrativa permane quando la mancata erogazione o il ritiro del finanziamento dipendano dall’esercizio di poteri di autotutela diretti ad annullare l’atto di concessione per vizi di legittimità o a revocarlo per originario contrasto con l’interesse pubblico.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione nel ricorso straordinario non preclude, nei limiti dell’art. 11 c.p.a., la riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario, ferme le decadenze e le preclusioni eventualmente maturate.

Impugnazione del recupero del contributo del Fondo Nuove Competenze

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società beneficiaria del Fondo Nuove Competenze contro il provvedimento ANPAL del 6 novembre 2023, con cui è stata richiesta la restituzione di euro 9.373,11 a seguito della verifica della rendicontazione.

Premesse e svolgimento del rapporto contributivo

La società aveva presentato il 16 aprile 2021 un’istanza di accesso al Fondo, accolta il 14 maggio 2021. Le attività formative, svolte dal 17 maggio al 9 luglio 2021, avevano coinvolto dodici operai per complessive 2.376 ore. Il 16 luglio 2021 la società aveva trasmesso ad ANPAL la rendicontazione, indicando le ore di formazione, la paga oraria desunta dai CCNL e la percentuale dei contributi a carico dell’azienda, al netto degli sgravi.

A seguito dei controlli, ANPAL ha ritenuto riconoscibile un importo di euro 10.367,69, anziché euro 19.740,80, chiedendo la restituzione della differenza di euro 9.373,11.

Motivi del ricorso

La società ha contestato:

  • l’errata applicazione dei criteri di calcolo del costo del lavoro;
  • l’utilizzazione della retribuzione effettiva riferita alle sole ore di formazione, anziché dell’importo base previsto dai CCNL;
  • l’applicazione del DCS ANPAL n. 275 del 23 settembre 2022, pubblicato dopo lo svolgimento delle attività formative e ritenuto idoneo a definire soltanto ex post le modalità di calcolo;
  • la quantificazione del contributo, sostenendo che una corretta applicazione dei criteri avrebbe potuto condurre anche a un importo superiore a quello originariamente rendicontato.

La società ha dichiarato di chiedere comunque il riconoscimento del solo importo ufficialmente rendicontato.

Questione preliminare: riparto di giurisdizione

Il Ministero ha eccepito che la controversia spettasse al giudice ordinario. La Sezione ha accolto l’eccezione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato.

Il criterio distintivo è il seguente: nella fase anteriore all’attribuzione del beneficio, l’aspirante è titolare di un interesse legittimo, poiché l’amministrazione esercita poteri discrezionali in ordine all’erogazione. Dopo il provvedimento di attribuzione, invece, sorge normalmente un diritto soggettivo alla concreta erogazione e alla conservazione del contributo, quando la controversia riguardi l’adempimento degli obblighi imposti al beneficiario o la corretta applicazione dei criteri di quantificazione.

La situazione può nuovamente assumere natura di interesse legittimo quando l’amministrazione eserciti un potere di autotutela per annullare il provvedimento di concessione a causa di vizi di legittimità o per revocarlo in ragione di un originario contrasto con l’interesse pubblico.

Applicazione al caso concreto

Secondo la Sezione, il provvedimento impugnato non incide sui requisiti originari di ammissione della società al Fondo e non costituisce esercizio di autotutela volto a rimuovere l’atto di concessione per vizi propri. Esso riguarda invece il ricalcolo dell’importo concretamente erogabile sulla base delle fonti attuative del Fondo, tra cui il decreto interministeriale del 9 ottobre 2020, il decreto interministeriale del 22 settembre 2022 e il DCS ANPAL n. 275 del 23 settembre 2022.

La controversia investe quindi la fase esecutiva di un rapporto contributivo già validamente instaurato e concerne la misura del contributo e i parametri da utilizzare per determinarla. La posizione della beneficiaria è qualificata come diritto soggettivo, la cui tutela spetta al giudice ordinario.

Conclusioni

La Sezione ha espresso parere per la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario per difetto di giurisdizione. L’istanza cautelare è stata assorbita. È stata fatta salva la facoltà della società di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a., nei modi e nei termini previsti, ferme le eventuali decadenze e preclusioni.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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