Parere n. 901/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Ala Bus S.r.l., contro il Ministero del Turismo e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l’annullamento del decreto prot. n. 11918/2023 del 21 giugno 2023 -erogazione contributi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAnnullamento del decreto prot. n. 11918/2023 del 21 giugno 2023, con cui la società è stata esclusa dall'erogazione di un contributo destinato alle imprese operanti nel trasporto turistico di persone mediante autobus coperti.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
La società ricorrente aveva partecipato alla procedura prevista dall'avviso pubblico del 24 novembre 2022, adottato in attuazione dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 4/2022, convertito dalla l. n. 25/2022, per l'erogazione di contributi alle imprese non soggette a obblighi di servizio pubblico autorizzate all'esercizio del trasporto turistico di persone mediante autobus coperti. Inizialmente ammessa al beneficio, con attribuzione di euro 11.523, Ala Bus S.r.l. è stata successivamente esclusa perché nel Registro delle imprese risultava iscritta con il codice ATECO primario 49.31, ritenuto non conforme al requisito dell'avviso, anziché con il codice 49.39.09. La società ha dedotto: 1) la violazione dell'art. 1, comma 366, della l. n. 234/2021, dell'art. 9 del d.l. n. 7/2007, convertito dalla l. n. 40/2007, e dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; 2) eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, illogicità e ingiustizia; 3) violazione degli artt. 3 e 6 della l. n. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento e del soccorso istruttorio. La ricorrente ha sostenuto che il mancato allineamento del codice ATECO nel Registro delle imprese dipendeva da un disallineamento tecnico-amministrativo non imputabile alla società, la quale aveva comunicato la variazione già nel 2012 e risultava fiscalmente classificata secondo il codice corretto. Ha inoltre prodotto bilanci e dichiarazioni fiscali dai quali emergeva lo svolgimento effettivo e prevalente dell'attività di trasporto passeggeri non di linea. L'Amministrazione ha sostenuto che il codice richiesto dovesse risultare posseduto alla data di scadenza dell'avviso e che il soccorso istruttorio fosse incompatibile con l'urgenza della procedura e l'elevato numero delle domande.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento. È stato accertato che la società aveva comunicato la variazione dell'attività alla Camera di commercio e all'Agenzia delle Entrate già il 28 settembre 2012, ma che l'aggiornamento non era stato recepito dal Registro delle imprese, mentre il codice corretto risultava registrato dall'Agenzia delle Entrate. La successiva rettifica del luglio 2023 aveva pertanto natura ricognitiva di una situazione preesistente e non costitutiva di un nuovo requisito successivo alla scadenza del termine. Inoltre, bilanci e dichiarazioni fiscali dimostravano che l'impresa svolgeva da anni, e comunque prima della pubblicazione dell'avviso, l'attività sostanziale cui era collegato il beneficio. In presenza di tale obiettiva incertezza, non imputabile alla società, l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e svolgere un'istruttoria più approfondita, anche mediante interlocuzioni con la Camera di commercio. La celerità della procedura e il numero delle istanze non costituivano ragioni sufficienti per escludere il soccorso istruttorio. Il Consiglio ha inoltre affermato che il codice ATECO, pur potendo essere utilizzato dalla lex specialis come criterio selettivo, non certifica di per sé l'attività concretamente esercitata dall'impresa e non può sostituire l'accertamento della situazione sostanziale. Il parere conclusivo è stato quindi nel senso dell'accoglimento del ricorso.
Osservazioni
Primo e secondo motivo - Requisito del codice ATECO e situazione sostanziale dell'impresa
L'esclusione non poteva fondarsi esclusivamente sul codice ATECO risultante dal Registro delle imprese, poiché la documentazione dimostrava che la società aveva comunicato la variazione già nel 2012, che il mancato aggiornamento dipendeva da un disallineamento non imputabile all'interessata e che l'attività di trasporto passeggeri non di linea era effettivamente esercitata in via prevalente prima della pubblicazione dell'avviso.
Terzo motivo - Soccorso istruttorio e dovere di approfondimento
In presenza di un'obiettiva incertezza documentale, non imputabile alla società, l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e svolgere mirate interlocuzioni con la Camera di commercio. La celerità della procedura e l'elevato numero di domande non rendevano di per sé incompatibile tale attività con la procedura di erogazione dei contributi.
Portata del codice ATECO
Il codice ATECO può svolgere una funzione di filtro nella fase selettiva, ma non ha finalità certificative dell'attività concretamente esercitata e non può surrogare l'accertamento delle condizioni fattuali sostanziali richieste per l'accesso al beneficio.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2022, n. 25
Costituisce la base normativa della misura di sostegno destinata alle imprese operanti nel trasporto turistico di persone mediante autobus coperti.
art. 1, comma 366, l. 30 dicembre 2021, n. 234
Individua il fondo unico nazionale per il turismo dal quale sono state tratte le risorse per il contributo.
art. 9, d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla l. 2 aprile 2007, n. 40
È richiamato dalla ricorrente con riferimento alla disciplina della comunicazione delle variazioni dell'attività e al disallineamento tra registri amministrativi.
artt. 3 e 6, l. 7 agosto 1990, n. 241
Impongono, secondo la prospettazione accolta dal parere, un'adeguata motivazione, un'istruttoria effettiva e una leale interlocuzione procedimentale nei confronti dell'interessata.
art. 2 dell'avviso pubblico del 24 novembre 2022
Prevedeva il requisito relativo al codice ATECO per l'accesso al contributo, ma tale requisito è stato interpretato alla luce dell'attività sostanzialmente esercitata e della funzione non certificativa del codice.
C.d.S., sez. V, 1° giugno 2021, n. 4203
“anche ove il bando richiedesse l’iscrizione alla CCIA con un particolare codice ATECO, quest’ultimo, se ottenuto, non avrebbe alcuna portata certificativa dell’attività effettivamente esercitata dall’impresa, e, come tale, sarebbe inidoneo di per sé solo a comprovare il possesso di capacità tecnico-professionale dei servizi analoghi, non potendo la loro portata essere enfatizzata a discapito della valorizzazione della situazione effettiva”
Il codice ATECO è utile per filtrare i partecipanti, ma non certifica l'attività concreta e non può prevalere sulla verifica della situazione effettiva.
Massime di principio
- Quando l'accesso a un contributo è subordinato alla presenza di uno specifico codice ATECO, l'Amministrazione non può limitarsi a verificare il dato formale risultante dal Registro delle imprese, ma deve accertare, ove contestato e documentato, l'effettivo esercizio dell'attività sostanziale cui il beneficio è rivolto.
- La variazione di un codice ATECO formalmente recepita dopo la scadenza del termine per partecipare non è tardiva se è dimostrato che la variazione era stata comunicata anteriormente e che il successivo aggiornamento ha natura meramente ricognitiva di una situazione preesistente.
- In presenza di un'incertezza documentale obiettiva e non imputabile al richiedente, l'Amministrazione deve attivare il soccorso istruttorio e svolgere gli approfondimenti necessari, anche mediante interlocuzioni con altre amministrazioni o registri pubblici.
- L'urgenza della procedura e l'elevato numero delle domande non escludono automaticamente il soccorso istruttorio, se non è dimostrata una concreta incompatibilità tra gli approfondimenti necessari e la tempestiva conclusione del procedimento.
- Il codice ATECO può avere funzione selettiva nell'ambito di un avviso pubblico, ma non possiede di per sé efficacia certificativa dell'attività concretamente esercitata dall'impresa e non può sostituire la verifica delle condizioni sostanziali di ammissione.
Esclusione da un contributo per il trasporto turistico e codice ATECO
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da Ala Bus S.r.l. contro il Ministero del Turismo e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'annullamento del decreto che aveva escluso la società da una misura di sostegno destinata alle imprese operanti nel trasporto turistico di persone mediante autobus coperti.
Premesse e procedura di contributo
La procedura, prevista dall'avviso pubblico del 24 novembre 2022, era stata adottata in attuazione dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 4/2022, convertito dalla l. n. 25/2022, e finanziata mediante il fondo unico nazionale per il turismo di cui all'art. 1, comma 366, della l. n. 234/2021.
Alla scadenza dell'avviso erano state presentate 725 domande. Dopo una prima istruttoria, 628 imprese, tra cui Ala Bus S.r.l., erano state ammesse al beneficio. Alla società era stato assegnato un contributo di euro 11.523.
Esclusione e motivi del ricorso
A seguito delle verifiche successive, l'Amministrazione aveva rilevato che nel Registro delle imprese la società risultava iscritta con il codice ATECO primario 49.31, ritenuto non conforme al requisito previsto dall'art. 2 dell'avviso, mentre l'attività rilevante per il beneficio era individuata nel codice 49.39.09.
Con decreto del 21 giugno 2023 la società era stata quindi inserita nell'elenco dei soggetti non ammessi. L'istanza di riammissione era stata respinta sul presupposto che la variazione del codice ATECO, formalmente recepita l'11 luglio 2023, fosse successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina primaria e dei principi di parità di trattamento, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, illogicità e ingiustizia. Ha inoltre lamentato la violazione degli artt. 3 e 6 della l. n. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento e del soccorso istruttorio.
Disallineamento tra Registro delle imprese e Agenzia delle Entrate
Il Consiglio di Stato ha accertato che la società aveva comunicato la variazione dell'attività alla Camera di commercio e all'Agenzia delle Entrate già il 28 settembre 2012, utilizzando il modello previsto. La variazione era stata correttamente recepita dall'Agenzia delle Entrate, ma non era stata materialmente aggiornata nel Registro delle imprese.
Solo dopo la pratica di rettifica avviata l'11 luglio 2023 il codice corretto era stato inserito nella visura camerale, con decorrenza dal 2012. Tale aggiornamento non rappresentava quindi l'acquisizione tardiva del requisito, ma la regolarizzazione formale di una situazione già esistente.
Prova dell'attività effettivamente svolta
A prescindere dal dato risultante dal Registro delle imprese, bilanci depositati e dichiarazioni fiscali dimostravano che la società svolgeva da anni, e comunque anteriormente alla pubblicazione dell'avviso, l'attività di trasporto passeggeri non di linea in via prevalente.
Il parere ha ritenuto quindi che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la coerenza tra il requisito formale previsto dall'avviso e la condizione sostanziale richiesta dalla misura di sostegno, diretta a compensare gli effetti della crisi COVID-19 sulle imprese effettivamente operanti nel settore individuato.
Soccorso istruttorio e dovere di collaborazione
La presenza di una documentazione idonea a evidenziare il disallineamento tra le banche dati determinava un'obiettiva incertezza non imputabile alla società. In tale situazione, l'Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e svolgere un'istruttoria più approfondita, anche attraverso interlocuzioni con la Camera di commercio.
La Sezione ha escluso che la celerità della procedura e l'elevato numero di istanze potessero giustificare automaticamente la mancata attivazione del soccorso istruttorio. L'Amministrazione avrebbe dovuto dimostrare una concreta incompatibilità tra gli approfondimenti necessari e la tempestiva erogazione dei contributi, incompatibilità che nel caso esaminato non risultava.
Funzione del codice ATECO
Richiamando il precedente del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4203 del 1° giugno 2021, il parere ha affermato che il codice ATECO può essere utilizzato per filtrare l'accesso alla fase selettiva, ma non ha finalità certificative dell'attività effettivamente esercitata dall'impresa.
Il codice non può quindi, da solo, comprovare o negare il possesso delle condizioni sostanziali richieste per l'accesso al beneficio. La sua rilevanza formale deve essere coordinata con la verifica della situazione concreta, soprattutto quando il richiedente dimostri che l'eventuale disallineamento deriva da un errore o da un'omissione dell'amministrazione competente alla tenuta del registro.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondati i motivi di ricorso e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere accolto. La decisione valorizza l'effettiva attività esercitata, la non imputabilità del disallineamento amministrativo, il dovere di istruttoria e collaborazione dell'Amministrazione e l'obbligo di attivare il soccorso istruttorio in presenza di un'incertezza documentale obiettiva.
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