Parere n. 903/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Comune di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento n. 17733 del 21 marzo 2023 di rigetto dell’istanza di assegnazione di un alloggio alternativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento comunale n. 17733 del 21 marzo 2023 di rigetto dell’istanza di assegnazione di un alloggio alternativo.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, abitante con il proprio nucleo familiare in un immobile abusivo destinatario di un ordine di demolizione penale, ha chiesto al Comune l’assegnazione urgente di un alloggio alternativo, anche di edilizia residenziale pubblica, richiamando il disagio economico e familiare, il regolamento comunale sull’utilizzo provvisorio degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale, l’art. 8 CEDU, l’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, gli artt. 24 e 31 della Costituzione e la giurisprudenza della Corte EDU. Il Comune ha respinto l’istanza rilevando che l’assegnazione di alloggi ERP è disciplinata dalla procedura regionale e non può essere disposta autonomamente al di fuori delle graduatorie, che il regolamento comunale richiamato riguardava la diversa delibera n. 33/2016 e presupponeva la previa acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale, e che tale acquisizione non era intervenuta. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, del giusto procedimento, dell’art. 8 CEDU, dell’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, degli artt. 24 e 31 della Costituzione, dell’art. 1, comma 55, della L.R. n. 5/2013 e della l. n. 616/1977. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’asserita natura non definitiva e non provvedimentale dell’atto e, comunque, ne ha sostenuto l’infondatezza.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ha respinto il ricorso straordinario, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità. L’istanza della ricorrente non rientrava in alcuna procedura amministrativa astrattamente attivabile. In materia di ERP, il Regolamento regionale Campania n. 11/2019 prevede un sistema regionale fondato sull’anagrafe del fabbisogno abitativo, sull’avviso pubblico regionale e sulle graduatorie provinciali; il Comune verifica i requisiti soltanto per i soggetti collocati utilmente in graduatoria e non dispone di un autonomo potere di assegnazione discrezionale al di fuori di tale sistema. La ricorrente non aveva partecipato all’avviso regionale né era inserita in una graduatoria utile. Il regolamento comunale n. 33/2016, unico strumento rimasto vigente dopo la revoca della delibera n. 32/2016, disciplinava esclusivamente l’utilizzo provvisorio di immobili abusivi già formalmente acquisiti al patrimonio comunale, presupposto non verificatosi nel caso concreto. Il richiamo all’art. 10-bis della l. n. 241/1990 è stato ritenuto privo di fondamento. Anche i richiami alla giurisprudenza della Corte EDU sono stati considerati non pertinenti, poiché riguardano la legittimità delle demolizioni e non attribuiscono un diritto all’assegnazione di un alloggio comunale al di fuori delle procedure ERP.
Osservazioni
Violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990 e del giusto procedimento
Il motivo è infondato. L’istanza non era riconducibile ad alcun procedimento di assegnazione concretamente attivabile: la ricorrente non aveva partecipato all’avviso regionale ERP e non era collocata in una graduatoria utile. Il richiamo all’art. 10-bis della l. n. 241/1990 è pertanto privo di fondamento.
Violazione dell’art. 8 CEDU, dell’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, degli artt. 24 e 31 della Costituzione e della normativa regionale
Il Comune non disponeva del potere di assegnare autonomamente un alloggio ERP al di fuori del sistema regionale di avvisi e graduatorie. La giurisprudenza della Corte EDU sulle demolizioni non è pertinente, poiché riguarda la legittimità delle misure demolitorie e non la pretesa all’assegnazione di un alloggio pubblico.
Violazione e falsa applicazione della l. n. 616/1977 e del giusto procedimento
La censura non può condurre all’annullamento dell’atto. L’istanza era estranea alle procedure amministrative previste per l’assegnazione degli alloggi ERP e non rientrava neppure nell’ambito applicativo del regolamento comunale n. 33/2016.
Applicabilità del regolamento comunale sull’utilizzo provvisorio degli immobili abusivi
Il regolamento comunale n. 33/2016 si applica soltanto agli immobili abusivi già formalmente acquisiti al patrimonio comunale mediante apposito atto. Tale acquisizione non risultava intervenuta nel caso concreto. Inoltre, l’acquisizione al patrimonio comunale non può conseguire alla demolizione disposta dal giudice penale.
Norme richiamate
d.P.R. n. 380/2001, art. 44, lett. c)
oggi art. 44, lett. c), del d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è richiamata quale fattispecie penale relativa alla realizzazione abusiva del fabbricato.
d.P.R. n. 380/2001, art. 31, commi 3-6
commi da 3 a 6 dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001
L’opera abusiva acquisita al patrimonio comunale deve, di regola, essere demolita; la conservazione è eccezionale e richiede una deliberazione del consiglio comunale riferita alla singola opera, fondata su uno specifico interesse pubblico prevalente e sull’assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o idrogeologici.
art. 10 bis della l. n. 241/90
Il richiamo non è pertinente perché l’istanza non era riferibile a un procedimento di assegnazione concretamente attivabile.
Regolamento regionale Campania n. 11 del 28 ottobre 2019
Disciplina in modo organico e accentrato l’assegnazione degli alloggi ERP mediante anagrafe regionale del fabbisogno, avviso pubblico regionale e graduatorie provinciali; il Comune non ha un autonomo potere di assegnazione al di fuori della graduatoria.
art. 2, comma 2, L.R. Campania n. 19/2017
art. 2, comma 2, della L.R. Campania n. 19/2017
La disposizione, relativa a misure alternative alla demolizione degli immobili abusivi, è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 140/2018.
art. 8 CEDU
Il richiamo alla tutela del domicilio non fonda, nel caso esaminato, una pretesa all’assegnazione di un alloggio comunale al di fuori delle procedure ERP.
art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
Il richiamo alla tutela delle condizioni di vita non consente di derogare al sistema normativo regionale di assegnazione degli alloggi pubblici.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della ricorrente e degli altri soggetti terzi.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- L’assegnazione di alloggi ERP può avvenire soltanto nell’ambito del procedimento previsto dalla disciplina regionale, fondato sull’avviso pubblico e sulle graduatorie; il Comune non può attribuire autonomamente un alloggio al di fuori di tale sistema in assenza di una specifica base normativa.
- Non esiste una pretesa del privato a ottenere l’assegnazione di un immobile pubblico mediante un’istanza individuale estranea all’ordinario procedimento ERP, né sussiste, in tal caso, un obbligo dell’amministrazione di accoglierla o di trattarla come domanda di assegnazione.
- Un regolamento comunale che disciplina l’utilizzo provvisorio di immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale è applicabile soltanto quando l’acquisizione sia stata formalmente perfezionata mediante apposito atto; la mera sottoposizione dell’immobile a un ordine di demolizione non soddisfa tale presupposto.
- La giurisprudenza della Corte EDU relativa alla proporzionalità delle demolizioni e alla tutela del domicilio attiene alla legittimità della misura demolitoria e non comporta, in un distinto procedimento, il diritto all’assegnazione di un alloggio comunale al di fuori delle procedure previste dalla legge.
Rigetto del ricorso straordinario sull’assegnazione di un alloggio alternativo a seguito di demolizione di immobile abusivo
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una privata contro il Comune di -OMISSIS-, avente a oggetto il rigetto della richiesta di assegnazione di un alloggio alternativo per il proprio nucleo familiare, in vista dell’esecuzione di un ordine di demolizione penale relativo all’immobile abusivo occupato.
Premesse fattuali
Il dante causa della ricorrente era stato condannato per la realizzazione abusiva di un fabbricato destinato ad abitazione. La sentenza penale, divenuta irrevocabile, aveva disposto anche la demolizione dell’immobile. In vista dell’esecuzione dell’ordine demolitorio, la ricorrente aveva chiesto al Comune un alloggio alternativo, anche di edilizia residenziale pubblica, richiamando le proprie condizioni economiche e familiari e alcune disposizioni interne e sovranazionali sulla tutela dell’abitazione e del domicilio.
Il Comune ha respinto la domanda, chiarendo che l’assegnazione degli alloggi ERP era disciplinata dalla normativa regionale e che il regolamento comunale sull’utilizzo provvisorio degli immobili abusivi presupponeva la previa acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale. Tale acquisizione non risultava intervenuta.
Motivi del ricorso e posizione dell’amministrazione
La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, del giusto procedimento, dell’art. 8 CEDU, dell’art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, degli artt. 24 e 31 della Costituzione, dell’art. 1, comma 55, della L.R. n. 5/2013 e della l. n. 616/1977.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prospettato l’inammissibilità del ricorso, ritenendo l’atto impugnato non definitivo e privo di autonoma valenza provvedimentale, e ne ha comunque sostenuto l’infondatezza. Il Comune ha evidenziato che la delibera comunale n. 32/2016, relativa a misure alternative alla demolizione, era stata revocata nel 2018, mentre la distinta delibera n. 33/2016, sull’utilizzo provvisorio, era rimasta vigente ma risultava inapplicabile per mancanza della previa acquisizione dell’immobile.
Sistema regionale di assegnazione degli alloggi ERP
La Sezione ha ritenuto decisiva la circostanza che la domanda non fosse riconducibile ad alcuna procedura amministrativa prevista dalla disciplina vigente.
Il Regolamento regionale Campania n. 11 del 28 ottobre 2019 disciplina organicamente l’assegnazione degli alloggi ERP attraverso:
- l’anagrafe regionale del fabbisogno abitativo;
- l’avviso pubblico regionale;
- la formazione di graduatorie provinciali;
- la verifica comunale dei requisiti soggettivi soltanto nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria.
La ricorrente non aveva partecipato all’avviso regionale, da ultimo indetto nel 2022, e non risultava inserita in una graduatoria utile. Il Comune, pertanto, non era titolare di un potere autonomo di assegnazione discrezionale di un alloggio ERP al di fuori del procedimento regionale.
Inapplicabilità del regolamento comunale
La Sezione ha distinto la delibera comunale n. 32/2016 dalla delibera n. 33/2016. La prima aveva introdotto misure alternative alla demolizione, tra cui locazione e alienazione degli immobili abusivi acquisiti, ma era stata revocata dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 140/2018, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della L.R. Campania n. 19/2017.
La delibera n. 33/2016, invece, disciplina l’utilizzo provvisorio a fini abitativi degli immobili abusivi già acquisiti al patrimonio comunale, in attesa della demolizione. L’applicazione del regolamento richiede quindi:
- la formale acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale;
- la presentazione della documentazione tecnica prevista dal regolamento;
- la natura temporanea dell’utilizzo, che non impedisce la successiva demolizione.
Nel caso esaminato l’immobile non era stato formalmente acquisito al patrimonio comunale. La Sezione ha inoltre richiamato Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2025, n. 39461, secondo cui l’acquisizione al patrimonio comunale non può conseguire alla demolizione disposta dal giudice penale.
Richiamo alla CEDU e all’art. 10-bis della l. n. 241/1990
Il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU, in particolare alle pronunce Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria e Simonova c. Bulgaria, è stato ritenuto non pertinente. Tali decisioni riguardano la proporzionalità e la legittimità delle misure di demolizione di abitazioni, mentre il ricorso concerneva esclusivamente la pretesa di ottenere un alloggio comunale.
È stato ritenuto infondato anche il richiamo all’art. 10-bis della l. n. 241/1990, poiché l’istanza non era inserita in un procedimento di assegnazione concretamente attivabile e il Comune aveva comunque fornito chiarimenti alla ricorrente sulle procedure astrattamente percorribili.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato, senza necessità di esaminare le eccezioni preliminari di inammissibilità, e ha espresso il parere per il rigetto del ricorso straordinario.
La Sezione ha disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e i terzi menzionati, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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