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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19034/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di accertamento del diritto alla maggiorazione pensionistica ex art. 38 l. n. 448/2001. Nei giudizi di merito la domanda era stata respinta, e la parte attrice era stata condannata alle spese perché i giudici avevano ritenuto inidonea la dichiarazione sostitutiva prodotta ai fini dell'esonero previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.: secondo i giudici di merito, la dichiarazione non indicava correttamente l'anno di riferimento e non conteneva un espresso impegno a comunicare le successive variazioni reddituali. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto la violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse adottato un approccio eccessivamente formale nella valutazione dei requisiti della dichiarazione di esonero.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo sulla violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui aveva confermato la condanna della ricorrente alle spese del primo e del secondo grado e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando l'esonero della ricorrente dal pagamento delle spese di entrambi i gradi. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di appello e di legittimità per la progressiva evoluzione della giurisprudenza sui requisiti formali della dichiarazione.

Norme richiamate

  • art. 38 l. n. 448/2001

    Norma sostanziale posta a base della domanda originaria di maggiorazione pensionistica, richiamata solo come oggetto del giudizio di merito.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    testo introdotto dall’art. 42, comma 11, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003

    Per l'esonero dalle spese nei giudizi in materia previdenziale e assistenziale non richiede formule sacramentali né uno schema rigido; va interpretato in modo non formalistico, valorizzando la funzione di favor per l'accesso alla tutela giurisdizionale, fermo il contrasto agli abusi.

  • art. 42, comma 11, d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003

    Richiamato come fonte del testo applicabile dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nei giudizi previdenziali e assistenziali.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro di legittimità invocato per dedurre la violazione di legge.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Ha consentito alla Corte, esclusi ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dichiarando l'esonero dalle spese.

  • art. 47 d.P.R. n. 445 del 2000

    La dichiarazione sostitutiva può essere resa personalmente dalla parte nelle forme di legge, con assunzione di responsabilità anche penale per dichiarazioni mendaci.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    La dichiarazione deve essere personalmente sottoscritta dalla parte; non è delegabile al difensore.

Massime di principio

  • Nei giudizi previdenziali e assistenziali, l'esonero dalle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. deve essere valutato con interpretazione non formalistica: non sono richieste formule sacramentali o moduli rigidamente tipizzati, purché la dichiarazione consenta di desumere il possesso del requisito reddituale.
  • La mancata indicazione espressa dell'anno di riferimento non è di per sé causa di inefficacia della dichiarazione, se il riferimento temporale è ricavabile dalla disciplina applicabile e la dichiarazione è riferita all'intero grado di giudizio per il quale è resa.
  • L'obbligo di comunicare le variazioni reddituali successive non deve necessariamente essere formulato in modo espresso nella dichiarazione, quando esso discende direttamente dalla legge.
  • Ai fini dell'esonero, è indispensabile che la dichiarazione sostitutiva sia resa e sottoscritta personalmente dalla parte, perché si tratta di un'assunzione di responsabilità personale, anche penale, non delegabile al difensore.
  • Quando la dichiarazione sostitutiva contiene gli elementi essenziali richiesti dalla legge e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e riconoscere direttamente l'esonero dalle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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