Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19028/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Nel contesto di un procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definito con decreto del Tribunale di Roma di liquidazione della C.T.U. per euro 320, la parte privata ha impugnato in cassazione il decreto di liquidazione delle spese della consulenza. Ha dedotto violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che il tribunale non avrebbe potuto porre a suo carico le spese della C.T.U. poiché nell'atto introduttivo aveva dichiarato di trovarsi nelle condizioni previste per l'esenzione dalle spese in caso di soccombenza, producendo la relativa certificazione sostitutiva. L'ente previdenziale ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto di liquidazione della C.T.U. non sia ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. per violazione di legge, perché è provvedimento assistito da uno specifico rimedio di contestazione (opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002) e, soprattutto, è privo del carattere della definitività: il carico delle spese in quel segmento del procedimento è solo provvisorio, essendo rimesso alla successiva decisione conclusiva del giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, il tribunale aveva già rinviato la contestazione all'esito della consulenza e alla fase di merito, sicché la statuizione impugnata non aveva valore decisorio definitivo. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, e viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esenzione dal pagamento delle spese in caso di soccombenza, ma la Corte non esamina nel merito la questione perché il ricorso è dichiarato inammissibile

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato come parametro di ricorso per dedotta violazione di legge

  • art. 445-bis, comma 6, c.p.c.

    richiamato per affermare che la decisione definitiva sulle spese e sull'accertamento medico è rimessa alla sentenza conclusiva del giudizio di merito

  • art. 170 D.P.R. 30/05/2002, n. 115

    indicato come specifico rimedio di contestazione del decreto di liquidazione, idoneo a escludere l'ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    interpretato nel senso che sono ricorribili solo i provvedimenti aventi carattere decisorio e definitivo; il decreto impugnato difetta di definitività

  • art. 279 c.p.c.

    usato come parametro per descrivere i provvedimenti idonei a incidere in via definitiva sulle situazioni giuridiche private

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato da versare in misura ulteriore

Massime di principio

  • Il decreto di liquidazione della consulenza tecnica d'ufficio, quando si inserisce in un procedimento che prevede un successivo giudizio di merito e non è destinato a stabilire in via definitiva il carico delle spese, non ha il carattere della definitività richiesto per il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
  • La ricorribilità ex art. 111 Cost. presuppone che il provvedimento sia insieme decisorio e definitivo; la sola decisorietà, cioè la liquidazione di una posta di spesa, non basta se il provvedimento resta modificabile o assorbibile nella decisione finale.
  • Quando l'ordinamento prevede uno specifico rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione, tale rimedio esclude l'ammissibilità del ricorso per cassazione straordinario contro il medesimo provvedimento.
  • Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c., la regolazione definitiva delle spese e dell'accertamento sanitario spetta alla successiva fase di merito, sicché le statuizioni intermedie sulle spese della consulenza hanno natura provvisoria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.