Cassazione Civile, Ordinanza n. 19028/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Nel contesto di un procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definito con decreto del Tribunale di Roma di liquidazione della C.T.U. per euro 320, la parte privata ha impugnato in cassazione il decreto di liquidazione delle spese della consulenza. Ha dedotto violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che il tribunale non avrebbe potuto porre a suo carico le spese della C.T.U. poiché nell'atto introduttivo aveva dichiarato di trovarsi nelle condizioni previste per l'esenzione dalle spese in caso di soccombenza, producendo la relativa certificazione sostitutiva. L'ente previdenziale ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il decreto di liquidazione della C.T.U. non sia ricorribile per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. per violazione di legge, perché è provvedimento assistito da uno specifico rimedio di contestazione (opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002) e, soprattutto, è privo del carattere della definitività: il carico delle spese in quel segmento del procedimento è solo provvisorio, essendo rimesso alla successiva decisione conclusiva del giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. La Corte ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, il tribunale aveva già rinviato la contestazione all'esito della consulenza e alla fase di merito, sicché la statuizione impugnata non aveva valore decisorio definitivo. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, e viene dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente per sostenere l'esenzione dal pagamento delle spese in caso di soccombenza, ma la Corte non esamina nel merito la questione perché il ricorso è dichiarato inammissibile
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro di ricorso per dedotta violazione di legge
richiamato per affermare che la decisione definitiva sulle spese e sull'accertamento medico è rimessa alla sentenza conclusiva del giudizio di merito
art. 170 D.P.R. 30/05/2002, n. 115
indicato come specifico rimedio di contestazione del decreto di liquidazione, idoneo a escludere l'ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 111 Cost.
art. 111, comma 7, Cost.
interpretato nel senso che sono ricorribili solo i provvedimenti aventi carattere decisorio e definitivo; il decreto impugnato difetta di definitività
usato come parametro per descrivere i provvedimenti idonei a incidere in via definitiva sulle situazioni giuridiche private
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato da versare in misura ulteriore
Massime di principio
- Il decreto di liquidazione della consulenza tecnica d'ufficio, quando si inserisce in un procedimento che prevede un successivo giudizio di merito e non è destinato a stabilire in via definitiva il carico delle spese, non ha il carattere della definitività richiesto per il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.
- La ricorribilità ex art. 111 Cost. presuppone che il provvedimento sia insieme decisorio e definitivo; la sola decisorietà, cioè la liquidazione di una posta di spesa, non basta se il provvedimento resta modificabile o assorbibile nella decisione finale.
- Quando l'ordinamento prevede uno specifico rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione, tale rimedio esclude l'ammissibilità del ricorso per cassazione straordinario contro il medesimo provvedimento.
- Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c., la regolazione definitiva delle spese e dell'accertamento sanitario spetta alla successiva fase di merito, sicché le statuizioni intermedie sulle spese della consulenza hanno natura provvisoria.
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