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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19071/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia origina da una cartella esattoriale emessa per contributi previdenziali ENPALS relativi al periodo 2007-2009, basata su un verbale di accertamento che aveva qualificato ventotto lavoratori addetti all’intrattenimento presso la spiaggia di Lignano Riviera come lavoratori dello spettacolo. Le società destinatarie della pretesa hanno opposto la cartella, contestando: 1) la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società committente dell’attività di animazione, ritenuta litisconsorte necessario; 2) l’obbligo di iscrizione ENPALS dei lavoratori, sostenendo che l’attività si svolgesse all’aperto, in una spiaggia pubblica e non in una struttura ricettiva; 3) la rideterminazione dell’importo contributivo operata in appello sulla base di conteggi rettificati dall’INPS, deducendo violazione dell’art. 2697 c.c. e vizio motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non censurava la ratio della decisione di merito secondo cui il litisconsorzio committente-appaltatore introdotto nel 2012 non si applica a fattispecie anteriori al 28 giugno 2012. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando che l’obbligo assicurativo per gli animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica si applica anche quando l’attività si svolga su una spiaggia pubblica, purché sia funzionalmente diretta a promuovere il turismo. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, chiarendo che non vi era violazione dell’art. 2697 c.c. né vizio di motivazione, poiché la Corte d’appello aveva motivato in modo adeguato la rideterminazione del credito e delle sanzioni sulla base dei conteggi corretti. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    Il litisconsorzio tra committente e appaltatore, richiamato dalla censura, è stato introdotto solo nel 2012 e non si applica alle fattispecie perfezionatesi prima dell’entrata in vigore della novella.

  • art. 21, comma 1, d.l. n. 5 del 2012

    È la norma che ha introdotto la modifica del regime del litisconsorzio nell’appalto.

  • art. 4, comma 31, l. n. 92 del 2012

    Conferma l’introduzione del nuovo regime del litisconsorzio tra committente e appaltatore.

  • art. 1 d.P.R. n. 203 del 1993

    L’obbligo assicurativo per i lavoratori dello spettacolo è stato esteso agli animatori in strutture ricettive connesse all’attività turistica; la nozione di struttura ricettiva è interpretata in senso funzionale e non meramente edilizio.

  • art. 3, punti da 1 a 14, d.lgs. C.p.S. n. 708 del 1947

    È richiamata come base normativa del sistema assicurativo dei lavoratori dello spettacolo.

  • d.m. 15 marzo 2005

    Richiamato insieme alle circolari ENPALS ai fini della disciplina assicurativa dei lavoratori dello spettacolo.

  • Circolare ENPALS n. 7 del 2006

    Richiamata dalla parte ricorrente, ma non ritenuta idonea a escludere l’obbligo assicurativo nel caso concreto.

  • Circolare ENPALS n. 13 del 2006

    Richiamata dalla parte ricorrente, ma non ritenuta idonea a escludere l’obbligo assicurativo nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova si configura solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; non basta contestare genericamente la ricostruzione dei conteggi o la valutazione delle risultanze.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; sono inammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà non riconducibili a mancanza assoluta, apparenza o incomprensibilità della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo se manca del tutto, è meramente apparente, presenta un contrasto irriducibile o è obiettivamente incomprensibile.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale seguito per la decisione in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha inserito la previsione del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il litisconsorzio necessario tra committente e appaltatore in materia contributiva/appalto non opera retroattivamente per controversie relative a fatti anteriori alla modifica normativa che lo ha introdotto.
  • Ai fini dell’obbligo assicurativo per i lavoratori dello spettacolo, la nozione di "struttura ricettiva" va letta in chiave funzionale: può comprendere anche luoghi diversi dall’edificio alberghiero o dal villaggio turistico, purché vi si svolgano attività di animazione finalizzate alla promozione turistica.
  • L’attività di intrattenimento rivolta ai turisti, se organizzata per incentivare la frequentazione di un’area turistica, può ricadere nell’area dell’assicurazione ENPALS anche se svolta su una spiaggia pubblica accessibile liberamente.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova; non è sufficiente una critica alla ricostruzione del quantum o ai conteggi operati dal giudice di merito.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione non è più sindacabile se la sentenza espone in modo comprensibile le ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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