Cassazione Civile, Ordinanza n. 19035/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un verbale ispettivo con cui l’INPS aveva disconosciuto l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso, dal 1° gennaio 1994 al 31 maggio 2016, tra un soggetto fisico e una società poi in liquidazione, rapporto che era stato qualificato come dirigenziale nel settore commerciale. La società e il soggetto interessato avevano chiesto l’accertamento della subordinazione e, in subordine, la restituzione dei contributi versati alla Gestione lavoratori subordinati, qualora il rapporto fosse stato ritenuto insussistente o invalido. In appello la corte territoriale aveva respinto la domanda di accertamento del rapporto di lavoro, ma aveva accolto la domanda restitutoria nei limiti della prescrizione, condannando l’INPS a restituire alla società la contribuzione versata in eccesso per il periodo non prescritto. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava la violazione delle regole sulla compensazione, sostenendo che la corte d’appello aveva erroneamente escluso la possibilità di opporre in compensazione al credito restitutorio della società un proprio controcredito per indebita fruizione di sgravi contributivi ex art. 8 l. n. 223/1991, controcredito che riguardava la stessa società e non un diverso soggetto; il secondo motivo deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, cioè che il credito dell’INPS derivava da quella indebita fruizione di benefici contributivi da parte della società. Il resistente ha proposto ricorso incidentale, lamentando la mancata corretta valutazione dell’esistenza del rapporto subordinato dirigenziale, la valutazione delle prove e l’interpretazione delle norme sulla nullità/inesistenza del rapporto previdenziale e sulla prescrizione dell’azione dell’ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’INPS e ha rigettato integralmente il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della controversia tenendo conto del fatto storico dedotto dall’INPS a fondamento dell’eccezione di compensazione, e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso principale perché la sentenza d’appello aveva omesso di esaminare un fatto decisivo e controverso, ossia la specifica origine del controcredito dell’INPS da indebiti sgravi contributivi riferiti alla stessa società, fatto idoneo a incidere sul presupposto della diversità soggettiva tra creditore e debitore. Ha invece ritenuto il ricorso incidentale in parte inammissibile, perché mirava a un nuovo apprezzamento del merito e alla rivalutazione della prova testimoniale, e in parte infondato, perché non vi era stata inversione dell’onere della prova e l’azione/ eccezione dell’INPS volta a far accertare la nullità o inesistenza della posizione previdenziale per assenza del rapporto di lavoro è imprescrittibile, mentre la ripetizione dei contributi segue la prescrizione decennale.
Norme richiamate
La compensazione presuppone l’esistenza di reciproci crediti tra le stesse parti; la censura accolta riguarda l’omesso esame del fatto da cui dipendeva la corretta verifica di tale presupposto.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
È il parametro invocato per le doglianze di violazione di legge; la Corte lo esamina distinguendolo dall’errore di fatto e dal riesame del merito.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
Il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso, non già alla mancata valutazione di deduzioni difensive.
art. 366, primo comma, nn. 3) e 4), c.p.c.
Il ricorso è ritenuto sufficientemente chiaro e sintetico, perché consente di comprendere le doglianze e il vizio denunciato.
art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c.
Norma richiamata per la definizione in camera di consiglio con riserva di deposito dell’ordinanza.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio a una parte diversa da quella su cui grava secondo la struttura della fattispecie; nella specie non vi è stata inversione dell’onere della prova.
Richiamato nel ricorso incidentale, ma ritenuto non decisivo rispetto alla questione centrale dell’inesistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Richiamato nel ricorso incidentale, senza incidenza sulla soluzione della controversia.
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere la nullità del rapporto, ma la Corte precisa che il tema rilevante è l’inesistenza del rapporto di lavoro.
Non applicabile quando il rapporto di lavoro è ritenuto inesistente e non semplicemente nullo o annullabile; non si può parlare di esecuzione di fatto del contratto inesistente.
L’azione o eccezione dell’INPS diretta a far accertare la nullità/inesistenza della posizione previdenziale è imprescrittibile.
La ripetizione dei contributi indebitamente versati è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
art. 8 della l. n. 223 del 1991
È la base normativa degli sgravi contributivi indebitamente fruiti, posti dall’INPS a fondamento del proprio controcredito.
art. 23 Cost.
L’obbligazione contributiva ha natura pubblicistica ed è soggetta a riserva di legge.
art. 38 Cost.
L’obbligazione contributiva è collegata alla tutela previdenziale costituzionalmente garantita.
artt. 111 Cost. e 6 CEDU
Richiamati per affermare l’esigenza di chiarezza e sinteticità del ricorso per cassazione e il rispetto del giusto processo.
art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È disposto l’ulteriore contributo unificato nei confronti dei soli ricorrenti incidentali, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti, e non la mera mancata valutazione di deduzioni difensive o la richiesta di una nuova lettura delle prove.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova alla parte sbagliata; non sussiste, invece, quando la censura mira a contestare l’apprezzamento del materiale probatorio o la sufficienza della prova offerta.
- L’INPS può disconoscere, in autotutela, l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisca il presupposto della posizione assicurativa; in tale ipotesi, chi invoca la validità del rapporto deve provarne in modo certo l’elemento qualificante della subordinazione.
- L’azione o eccezione con cui l’INPS accerti la nullità o inesistenza della posizione previdenziale per assenza del rapporto di lavoro sottostante è imprescrittibile, mentre la ripetizione dei contributi indebitamente versati resta soggetta a prescrizione decennale.
- Se il rapporto di lavoro è ritenuto inesistente, non opera la disciplina dell’art. 2126 c.c., che presuppone invece un rapporto nullo o annullabile eseguito di fatto.
- In materia di compensazione, il giudice deve esaminare il fatto storico specificamente allegato circa la reale origine del controcredito; l’omesso esame di tale fatto può determinare cassazione della decisione se incide sul presupposto della reciprocità o della corretta imputazione del credito.
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