Cassazione Penale, Ordinanza n. 26551/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il tribunale, nell'ambito di un accordo ex art. 444 c.p.p., gli ha applicato la pena per i reati di detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità e resistenza a pubblico ufficiale, in continuazione con una precedente sentenza irrevocabile, rideterminando la pena complessiva in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa. I motivi dedotti erano due: da un lato, si lamentava un asserito errore nel computo della pena pecuniaria rispetto a quanto proposto dalle parti; dall'altro, si denunciava la violazione dell'art. 545-bis c.p.p. per non avere il giudice avvisato la parte della possibilità di sostituire la pena detentiva con una sanzione sostitutiva e per non aver consentito la formulazione dell'eventuale richiesta. La Corte rileva che il primo motivo non rientra tra quelli proponibili contro il patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che il secondo è parimenti inammissibile perché la disciplina dell'art. 545-bis c.p.p. opera nel giudizio ordinario e non nel procedimento definito con pena patteggiata, salvo che l'accordo tra le parti comprenda già la pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sulla pena pecuniaria, perché il giudice si era limitato a recepire la pena concordata dalle parti, e ha escluso che potesse trovare applicazione l'art. 545-bis c.p.p. nel rito applicativo della pena su richiesta, mancando un accordo sulla pena sostitutiva e non essendo dedotta alcuna illegalità della pena nei limiti consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
indicato come una delle fattispecie per cui era stata applicata la pena; la decisione non affronta il merito del reato, ma solo i limiti del ricorso avverso il patteggiamento.
indicato come ulteriore reato oggetto del patteggiamento; non vi è scrutinio di merito sulla sua configurabilità.
richiamato come base del procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti; dopo le modifiche del d.lgs. n. 150/2022, l'accordo può comprendere anche la pena sostitutiva.
stabilisce tassativamente i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza; vizi diversi sono inammissibili.
la Corte ribadisce che l'obbligo di avviso sulla possibilità di conversione della pena detentiva in sanzione sostitutiva riguarda il giudizio ordinario e non il patteggiamento, salvo che la sostituzione sia già concordata dalle parti.
d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022
richiamato per evidenziare che le modifiche all'art. 444 c.p.p. consentono alle parti di includere nell'accordo anche la pena sostitutiva.
indicata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- L'errore nel computo della pena è deducibile solo se integra uno dei vizi consentiti dal rito patteggiato, in particolare un'illegalità della pena o un difetto di correlazione tra richiesta e sentenza; se il giudice si limita a recepire la pena concordata, la censura è inammissibile.
- L'art. 545-bis c.p.p. sull'avviso circa la sostituibilità della pena detentiva non si applica al patteggiamento, perché la disciplina della sostituzione nel rito applicativo presuppone un accordo tra le parti e non un potere officioso del giudice analogo a quello previsto nel giudizio ordinario.
- Nel patteggiamento, la pena sostitutiva può essere applicata solo se essa è stata oggetto di accordo tra le parti; in mancanza di tale previsione concordata, la sua mancata considerazione non integra di per sé illegalità della pena.
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