Cassazione Penale, Sentenza n. 25537/2026 del 08/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte d'appello aveva riformato solo il trattamento sanzionatorio della sentenza di primo grado che aveva ritenuto l'imputato responsabile della contravvenzione di guida in stato di ebbrezza. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto erronea applicazione della legge penale, sostenendo che, poiché il fatto era stato commesso il 22 maggio 2019, nel periodo di vigenza della disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017, il reato doveva considerarsi estinto per prescrizione. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. La Corte ha esaminato gli atti, rilevando che il primo atto interruttivo era un decreto penale di condanna del 30 giugno 2020 e che, tra gli atti successivi, non vi erano sospensioni utili a impedire la maturazione del termine; la prescrizione risultava quindi già maturata al momento della sentenza di primo grado, ma non era stata dichiarata né in appello né prima, poiché la questione era stata sollevata solo in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso, lo ha accolto e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato era già estinto per prescrizione prima della decisione di primo grado. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla disciplina della sospensione della prescrizione ex art. 159 c.p. nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017 e il principio secondo cui è deducibile in cassazione l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito.
Norme richiamate
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
commi 1 e 2, lett. c) e comma 2-sexies
Disposizione incriminatrice richiamata come base della responsabilità per guida in stato di ebbrezza.
nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
La disciplina della sospensione del corso della prescrizione si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza della legge Orlando (3 agosto 2017-31 dicembre 2019) e opera solo se il termine prescrizionale non è già integralmente decorso quando si verifica il dies a quo della sospensione.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
È consentito dedurre con ricorso per cassazione l’intervenuta prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito.
Il giudizio di secondo grado si è svolto in camera di consiglio senza partecipazione delle parti.
art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha introdotto la disciplina della sospensione della prescrizione applicabile ai reati commessi nel relativo periodo di vigenza.
Richiamata come intervento legislativo che non ha abrogato retroattivamente la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017.
legge 27 novembre 2021, n. 134
Richiamata come successivo intervento legislativo che non ha avuto effetti retroattivi sulla disciplina della sospensione della prescrizione per i fatti commessi nel periodo precedente.
Massime di principio
- La disciplina della sospensione del corso della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017 si applica ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019; per i fatti commessi dal 1° gennaio 2020 opera la disciplina successiva.
- La sospensione del termine prescrizionale prevista dall'art. 159 c.p. nel testo della legge n. 103/2017 produce effetti solo se, al momento del suo inizio, il termine di prescrizione non è già interamente decorso.
- L'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, trattandosi di motivo consentito ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., quando il giudice di merito abbia omesso di rilevarla.
- Quando dagli atti risulta con certezza che la prescrizione era già maturata prima della decisione di primo grado, la Corte di cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, essendo venuta meno la punibilità del fatto.
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