Cassazione Civile, Ordinanza n. 28284/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (legittimario)
La controversia
La lite nasce da disposizioni di liberalità compiute dalla madre dei due fratelli, che aveva donato all'uno un terreno e all'altra un'abitazione con area pertinenziale, riservandosi l'usufrutto. Il fratello ha agito per la riduzione, deducendo che la donazione alla sorella ledessela sua quota di riserva. In primo grado la donazione impugnata è stata ridotta e la convenuta è stata condannata a versare un conguaglio monetario, con diritto di ritenere l'immobile. In appello, invece, è stato accolto il gravame del legittimario leso: la Corte ha ritenuto che la reintegrazione dovesse avvenire in natura e ha assegnato all'appellante una porzione dell'immobile, con conguaglio a favore della sorella. La donataria ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello e per tardività della richiesta di assegnazione dell'intero cespite; 2) difetto di interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c., sostenendo che l'appellante aveva già ottenuto in primo grado il risultato migliore possibile; 3) violazione dell'art. 348-bis c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per mancata pronuncia sulla manifesta infondatezza dell'appello; 4) violazione dell'art. 560 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, contestando la ricostruzione della disciplina della riduzione e la valutazione della divisibilità/comoda separabilità e del conguaglio; 5) erronea regolazione delle spese ex art. 91 c.p.c. Il resistente ha proposto ricorso incidentale sulle spese, sostenendo che il compenso liquidato fosse inferiore a quello dovuto secondo il D.M. 55/2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto inammissibili o infondati i primi tre motivi della ricorrente principale per difetto di specificità, per mancanza di soccombenza sostanziale dell'appellante e per insussistenza di una necessaria pronuncia espressa sull'ammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, chiarendo che l'art. 560 c.c. disciplina la reintegrazione in natura e, nei casi di donazione di bene determinato, la possibilità del donatario-legittimario di ritenere l'intero immobile opera solo se non viene sacrificato il diritto dell'altro legittimario a conseguire la propria legittima in natura; inoltre ha valorizzato la mancanza di altri beni nell'asse e la congruità della c.t.u. sulla comoda separabilità, reputando inammissibili le doglianze sul conguaglio per difetto di specificità. Ha poi dichiarato inammissibile il quinto motivo sulle spese, affermando che la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. Ha infine respinto il ricorso incidentale sulle spese, rilevando che la liquidazione può essere inferiore ai minimi tabellari nel regime applicabile ratione temporis e che il valore della causa di riduzione va riferito al valore della quota di riserva lesa. Le spese di legittimità sono state integralmente compensate; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura sull'ammissibilità dell'appello è scrutinabile in cassazione, ma il motivo deve comunque rispettare il principio di specificità con trascrizione o sintesi essenziale delle doglianze di merito.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.
Il ricorso deve esporre in modo specifico e sintetico i fatti e i documenti rilevanti; la mancanza di riproduzione essenziale dei motivi di appello rende la censura inammissibile.
L'interesse ad agire o a impugnare va valutato in concreto, con riferimento alla soccombenza sostanziale e all'utilità pratica che la parte può ottenere dall'accoglimento del gravame.
La mancata adozione di una formale statuizione espressa di inammissibilità non integra di per sé vizio, potendo il rigetto dell'eccezione risultare implicitamente dalla decisione di merito.
art. 111 Cost.
Non impone, nel caso esaminato, una autonoma e formale pronuncia sulla manifesta infondatezza dell'appello quando le ragioni del rigetto sono ricavabili dalla motivazione.
"se il valore del bene donato non eccede l'importo della disponibile e della quota che compete al donatario/legittimario, questi può ritenere l'intero bene"
La norma disciplina le conseguenze della riduzione delle liberalità lesive; la reintegrazione è di regola in natura ove il bene sia comodamente separabile, ma la facoltà di ritenere l'intero immobile presuppone che non sia compromesso il diritto dell'altro legittimario a ottenere la propria legittima in natura e, in mancanza di altri beni, non opera se ciò pregiudicherebbe tale reintegra.
La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza, mentre la compensazione totale o parziale resta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.
Nel regime applicabile ratione temporis il giudice poteva liquidare importi anche inferiori ai minimi tabellari; il valore della causa di riduzione va determinato avendo riguardo al valore della quota di riserva lesa.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci l'erronea declaratoria di ammissibilità dell'appello, è indispensabile riportare in modo specifico e sufficiente il contenuto dei motivi di gravame, perché il controllo di legittimità presuppone la concreta intelligibilità della censura.
- L'interesse ad impugnare non coincide con la sola soccombenza formale: sussiste quando la decisione non realizza integralmente l'utilità concreta richiesta dalla parte, anche se la domanda è stata accolta solo parzialmente.
- L'omessa pronuncia non riguarda, di regola, le sole questioni processuali, e può ritenersi esclusa quando il rigetto dell'eccezione emerge implicitamente dalla motivazione complessiva della sentenza.
- In tema di riduzione delle disposizioni lesive di legittima, la reintegrazione tende alla soddisfazione in natura; la facoltà del donatario-legittimario di ritenere l'intero bene opera solo se ciò non sacrifica il diritto dell'altro legittimario alla propria quota in natura e non vi siano ostacoli derivanti dall'assetto complessivo dell'asse.
- Le censure sul conguaglio e sulla quantificazione del valore richiedono allegazioni specifiche su errori di diritto o su circostanze concrete idonee a dimostrare la non correttezza della stima; non sono sufficienti contestazioni generiche o astratte.
- La compensazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti dell'inosservanza del principio di soccombenza totale o di una motivazione manifestamente illogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28223/2023 del 09/10/2023
- ordinanza_civile · 9 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28224/2023 del 09/10/2023
- ordinanza_civile · 9 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28225/2023 del 09/10/2023
- ordinanza_civile · 9 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28227/2023 del 09/10/2023
- ordinanza_civile · 9 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28228/2023 del 09/10/2023
- ordinanza_civile · 9 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28229/2023 del 09/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →