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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14819/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una imprenditrice individuale, titolare di un’attività di ristorazione, pronunciata su istanza di un creditore. La debitrice proponeva reclamo ex art. 18 l.fall. sostenendo di non superare le soglie dimensionali di fallibilità previste dall’art. 1, comma 2, l.fall., in particolare con riguardo ai ricavi annui. La Corte d’appello rigettava il reclamo ritenendo non attendibile la documentazione fiscale prodotta dalla reclamante, in specie le dichiarazioni dei redditi, anche alla luce dell’esiguità del margine tra costi delle materie prime e ricavi dichiarati e di ulteriori elementi valorizzati dalla creditrice. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione/falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), l.fall. in relazione all’art. 2709 c.c., sostenendo che il principio di inscindibilità delle scritture contabili impedirebbe di contestarne solo alcuni aspetti; 2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che il giudice di merito avesse svalutato indebitamente il valore probatorio di Modello Unico, conto economico e libro cespiti e avesse trascurato la mancata contestazione dei fatti dedotti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’onere di provare il mancato superamento delle soglie di fallibilità grava sul debitore; che le scritture contabili e la documentazione fiscale non hanno valore di prova legale, ma sono liberamente valutabili dal giudice di merito ex art. 116 c.p.c.; che il principio di inscindibilità delle scritture contabili opera a favore di chi intenda trarne vantaggio, ma non esclude la contestazione della loro inattendibilità parziale o di singoli elementi; che, una volta ritenuta inattendibile la documentazione prodotta, il debitore può assolvere l’onere probatorio anche con altri documenti, pure di provenienza terza; e che nel caso concreto la contestazione della creditrice vi era stata, sicché non rilevava la contumacia del curatore. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    norma che disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, utilizzata dalla debitrice per contestare la decisione di primo grado

  • art. 1, comma 2, lett. a), b) e c), l.fall.

    le soglie dimensionali di non fallibilità devono essere provate dal debitore che le invoca; nel caso concreto la controversia verteva soprattutto sul requisito dei ricavi

  • art. 2709 c.c.

    il principio di inscindibilità del contenuto delle scritture contabili opera a favore di chi dalle stesse intenda trarre vantaggio, ma non impedisce di contestarne l’inattendibilità di singoli aspetti

  • art. 116 c.p.c.

    le scritture contabili sono soggette al prudente apprezzamento del giudice di merito e non costituiscono prova legale

  • art. 33 l.fall.

    la relazione del curatore può essere utilizzata dal giudice come elemento di riscontro per valutare l’attendibilità della documentazione prodotta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi alla fallibilità dell’imprenditore, l’onere di provare il mancato superamento delle soglie dimensionali grava sul debitore che intenda opporsi alla dichiarazione di fallimento.
  • Le dichiarazioni fiscali e le scritture contabili dell’imprenditore non costituiscono prova legale del possesso dei requisiti di non fallibilità e sono liberamente apprezzabili dal giudice di merito secondo prudente valutazione.
  • Il principio di inscindibilità del contenuto delle scritture contabili non impedisce di contestarne la credibilità o l’attendibilità limitatamente a singoli dati o profili, quando emergano elementi che ne inducano il dubbio.
  • Se la documentazione contabile prodotta dal debitore è ritenuta inattendibile, questi può comunque assolvere l’onere probatorio con qualsiasi altro documento idoneo, anche proveniente da terzi.
  • La mancata difesa del curatore non equivale a mancata contestazione dei fatti dedotti dalla controparte, ove la contestazione sia stata effettivamente sollevata dalla parte costituita.
  • Il giudice può utilizzare la relazione ex art. 33 l.fall. come elemento di riscontro nella valutazione dell’attendibilità delle prove documentali esibite dal debitore.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeCompetenzaProveImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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