Cassazione Penale, Ordinanza n. 28769/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorso deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per omessa motivazione sul punto della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte territoriale, nel trattare il motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio, si sarebbe limitata a motivare sulla pena base senza confrontarsi specificamente con la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha osservato che, in tema di attenuanti generiche, il giudizio del merito è discrezionale e non sindacabile in sede di legittimità quando sorretto da motivazione non contraddittoria e immune da vizi logici e giuridici. Nel caso concreto, la Corte di appello aveva fornito una motivazione ritenuta sufficiente, richiamando il precedente specifico e recente dell'imputato e la non particolarmente meritevole condotta processuale, dato che l'imputato aveva ammesso circostanze già evidenti. Conseguentemente, è stata pronunciata l'inammissibilità con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; dalla sentenza emerge solo che il fatto è stato sussunto in tale disposizione in materia di stupefacenti.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
È la norma invocata dal ricorrente per denunciare omessa motivazione; la Corte ne esclude la violazione ritenendo la motivazione della sentenza di merito sufficiente sul diniego delle attenuanti generiche.
È richiamato come parametro per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della concessione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche.
È richiamato quale base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
È richiamato solo indirettamente nel testo tramite il riferimento alle circostanze attenuanti generiche; la sentenza si concentra però sul giudizio discrezionale di merito e sulla sua motivazione.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
È richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è espressione di un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica, non contraddittoria e giuridicamente corretta.
- Ai fini della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è sufficiente anche un argomentare sintetico, purché consenta di ricostruire l'iter logico seguito e dia conto degli elementi ritenuti prevalenti, anche tramite richiamo a precedenti penali o alla condotta processuale dell'imputato.
- La mera contestazione della valutazione di merito in ordine alle attenuanti generiche non integra, di per sé, vizio di motivazione deducibile in cassazione se la sentenza impugnata ha già espresso un apprezzamento non manifestamente illogico.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28607/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28644/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28656/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28657/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28658/2025 del 05/08/2025
- ordinanza_penale · 5 ago 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 28659/2025 del 05/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →