Sentenza del 08/04/2015 n. 6966 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’accertamento fiscale per il 1999, con cui erano stati recuperati a tassazione ricavi non dichiarati per oltre 1,1 miliardi di lire, un maggior volume d’affari, costi ritenuti indeducibili e IVA indebitamente detratta, oltre alle relative imposte e sanzioni. L’Agenzia ha proposto due motivi, entrambi per insufficiente motivazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio del 23 maggio 2007: il giudice regionale avrebbe affermato senza adeguata analisi che la società aveva provato l’inesistenza dei maggiori ricavi e la deducibilità dei costi, omettendo di esaminare i rilievi dell’accertamento e la documentazione. L’accertamento dei ricavi si fondava, tra l’altro, sul confronto tra acquisti, vendite, importazioni e magazzino: alcuni prodotti acquistati come set di due pezzi risultavano venduti come set di un solo pezzo; controlli di magazzino e verifiche presso i principali clienti avevano corroborato l’ipotesi di cessioni non dichiarate. Per i costi erano state rilevate diverse irregolarità documentali e sostanziali. La Commissione regionale aveva inoltre richiamato l’assoluzione penale della presidente del CdA, senza esaminare gli elementi della pronuncia eventualmente valutabili nel giudizio tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi. Ha stabilito che la motivazione della Commissione regionale era gravemente insufficiente: non illustrava il percorso logico seguito nella valutazione delle presunzioni, dei rilievi dell’Ufficio, dei costi contestati e dei documenti prodotti dalla contribuente; neppure spiegava la rilevanza attribuita alla sentenza penale di assoluzione, che non poteva essere semplicemente menzionata senza valutarne autonomamente gli elementi, tenuto conto delle differenze tra processo penale e tributario. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di cassazione. Non ha deciso definitivamente la fondatezza dell’accertamento fiscale.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 53
Quindi, le differenze riscontrate mediante il raffronto di magazzino, la documentazione obbligatoria emessa e ricevuta e la consistenza delle rimanenze finali indicate in bilancio, costituivano presunzione legale di cessione di beni in evasione d'imposta (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53).
Nel caso concreto, le differenze tra le risultanze di magazzino, la documentazione e le rimanenze potevano fondare la presunzione legale di cessione non dichiarata. Il giudice di merito doveva però esaminare concretamente gli elementi dell’accertamento e le eventuali prove contrarie.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 75
A tali rilievi si aggiungevano quelli sull'Indebita deduzione di costi (art. 75 TUIR) e sull'illegittima detrazione d'imposta (D.P.R. n. 100 del 1998, art. 1; D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19), per i quali richiamava le risultanze del processo verbale della Guardia di finanza, di cui una copia era già "in possesso della parte".
La disposizione era richiamata quale base dei rilievi sulla deducibilità dei costi. La sentenza non risolve nel merito quali costi fossero deducibili: impone al giudice del rinvio di valutare le contestazioni specifiche e la documentazione prodotta.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19
A tali rilievi si aggiungevano quelli sull'Indebita deduzione di costi (art. 75 TUIR) e sull'illegittima detrazione d'imposta (D.P.R. n. 100 del 1998, art. 1; D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19), per i quali richiamava le risultanze del processo verbale della Guardia di finanza, di cui una copia era già "in possesso della parte".
La norma è indicata come riferimento per i rilievi sull’indebita detrazione IVA. La Cassazione non decide la spettanza della detrazione, ma rileva che la valutazione del giudice regionale su questi rilievi deve essere motivata.
D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444, art. 1
La disposizione è citata nel provvedimento tra i riferimenti dei rilievi fiscali, ma la Cassazione non ne svolge una specifica interpretazione; nel caso concreto erano contestati, tra l’altro, documenti relativi a carburanti privi dei requisiti richiesti.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 121-bis
La norma è richiamata tra i parametri utilizzati nel verbale per contestare la deducibilità di alcune spese relative ad autoveicoli e carburanti. La decisione non ne precisa autonomamente la portata, ma richiede che i relativi rilievi siano esaminati in modo concreto.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5, nel testo applicabile ratione temporis
In definitiva, il ricorso deve essere accolto sotto il profilo dei denunciati difetti di motivazione della sentenza impugnata, che deve essere conseguentemente cassata, con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale del Lazio, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame e liquiderà anche le spese relative al presente grado di giudizio.
La censura di insufficienza della motivazione è fondata quando la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico seguito nella valutazione delle prove e trascura elementi potenzialmente decisivi. Il rimedio è la cassazione con rinvio per un nuovo esame, non la decisione sostitutiva della controversia sul merito.
Massime di principio
- Quando un accertamento tributario è fondato su una pluralità di elementi documentali, contabili e presuntivi, il giudice deve esaminarli concretamente e spiegare come li abbia valutati; non basta affermare genericamente che l’Ufficio si è basato su presunzioni o che il contribuente ha fornito documenti.
- La motivazione deve rendere ricostruibile il passaggio dalle prove acquisite alla decisione, confrontandosi anche con le contestazioni specifiche dell’Amministrazione e con gli elementi potenzialmente idonei a condurre a un esito diverso.
- La documentazione prodotta dal contribuente non può essere considerata prova sufficiente con formule apodittiche: il giudice deve indicare quali documenti ritiene rilevanti e perché essi superano i rilievi dell’accertamento.
- Una sentenza penale di assoluzione non determina automaticamente l’esito della controversia tributaria. Il giudice tributario può valutare gli elementi probatori contenuti nella pronuncia, ma deve farlo autonomamente e considerando le differenze tra i rispettivi regimi processuali e probatori.
- La cassazione per motivazione insufficiente non equivale a una pronuncia definitiva sulla legittimità dell’accertamento: il giudice di rinvio deve riesaminare il merito alla luce dei criteri indicati, senza che l’accoglimento del ricorso dell’Amministrazione comporti di per sé la conferma delle imposte e delle sanzioni.
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