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Sentenza

Sentenza n. 1918/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’ottemperanza al decreto della Corte d’appello di Napoli, Seconda Sezione Penale, 3 febbraio 2021, notificato il 9 marzo 2021, avente ad oggetto liquidazione del compenso.

Giustizia amministrativa202400330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero della Giustizia nell'esecuzione del decreto della Corte d'appello di Napoli di liquidazione del compenso professionale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al decreto della Corte d'appello di Napoli, Seconda Sezione penale, del 3 febbraio 2021, notificato il 9 marzo 2021, con il quale era stato liquidato in suo favore un compenso di euro 5.000,00 oltre accessori per il patrocinio prestato in un giudizio penale. Dopo avere presentato sulla piattaforma Siamm l'istanza di pagamento, il ricorrente lamentava la perdurante inerzia del Ministero della Giustizia, nonostante il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e chiedeva il pagamento delle somme dovute, con eventuale nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Nel corso del giudizio, successivamente alla notifica del ricorso, il Ministero ha integralmente pagato le somme dovute, come comprovato dalle quietanze depositate dal ricorrente. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo integralmente soddisfatto l'interesse azionato. Poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, per effetto di un comportamento successivo dell'amministrazione, l'interesse azionato risulta integralmente soddisfatto.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Indicato quale fondamento del decreto della Corte d'appello relativo alla liquidazione del compenso per il patrocinio nel giudizio penale.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato dal ricorrente quale termine decorso per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria dell'amministrazione.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando il comportamento successivo dell'amministrazione soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito con il ricorso per ottemperanza.
  • Quando l'amministrazione adempie solo dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, la definizione per cessazione della materia del contendere non esclude la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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